Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21409 del 26/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 26/07/2021), n.21409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32584-2018 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ETTORE DE

RUGGIERO 16, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MARRA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CRISTIANA FABBRIZI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SERGIO PREDEN,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI CALIULO,

ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1619/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha riconosciuto il diritto di B.L., già dipendente della società Me.Tro. s.p.a. (prima A.T.A.C.) dal 1980, ad ottenere i benefici per l’esposizione ad amianto secondo il coefficiente 1,25 ai fini della determinazione dell’ammontare della pensione, avuto riguardo al periodo di esposizione qualificata all’amianto dedotto in giudizio e comunque nel limite massimo previsto dalla legge (L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e succ. modif. ed integr.;

la cassazione della sentenza è domandata da B.L. sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria;

l’Inps ha depositato controricorso;

e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente contesta “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, riferito alla mancata indicazione, in dispositivo, del periodo di esposizione all’amianto ai fini del riconoscimento del coefficiente di maggiorazione dell’1,25 previsto dalla legge;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deduce “Nullità sentenza per contraddittorietà fra dispositivo e motivazione”; la mancata indicazione, in dispositivo, dell’inizio e della fine del periodo di esposizione alle fibre di amianto osterebbe all’esecuzione del provvedimento gravato;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia “Non corrispondenza tra i chiesto e pronunciato – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112”; la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla parte della domanda concernente il riconoscimento del coefficiente di maggiorazione per ogni anno di lavoro svolto dal ricorrente alle dipendenze della Me.Tro. s.p.a. (prima A.T.A.C.) all’interno delle gallerie metropolitane di (OMISSIS) e dei depositi di (OMISSIS) e della (OMISSIS) per oltre dieci anni, eseguendo lavorazioni a contatto con l’amianto e inalandone le polveri tossiche;

i motivi, esaminati congiuntamente per evidente connessione, sono infondati;

la Corte d’appello ha riconosciuto l’incremento sul solo trattamento pensionistico, “…avuto riguardo al periodo di esposizione qualificata all’amianto dedotto in giudizio e comunque nel limite massimo previsto dalla legge” (p. 5 e p. 6 sent.);

le doglianze del ricorrente non colgono la ratio decidendi del provvedimento gravato, ove si stabilisce con esattezza il periodo oggetto della richiesta rivalutazione, nonché i parametri in base ai quali l’Inps è tenuto a liquidare il trattamento pensionistico, individuati nel periodo di esposizione qualificata dedotto in giudizio, come indicato dalla originaria domanda, e, comunque, nel limite massimo di legge;

non si riscontra, pertanto, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento al periodo di lavoro da rivalutare avendo la Corte territoriale statuito sul punto anche facendo preciso richiamo, in motivazione, a quanto accertato dal CTU;

quanto all’asserita contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, il contrasto insanabile neppure sussiste, atteso che il richiamo espresso al periodo di esposizione qualificata dedotto in giudizio da parte del dispositivo contiene un necessario rimando al punto della motivazione in cui si fa riferimento al periodo 1980 – 1998 (p. 4 sent., secondo capoverso), per il quale le condizioni di esposizione all’amianto in misura eccedente ai valori minimi previsti dal D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, risultano processualmente accertate; secondo il consolidato principio di diritto affermato da questa Corte “Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale” (Cass. n. 26074 del 2018; Cass. n. 16014 del 2017; Cass. n. 26077 del 2015);

quanto segnatamente al profilo oggetto del terzo motivo di ricorso, concernente la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere, la Corte d’appello, preso in esame la domanda del ricorrente di quantificare il numero degli anni di esposizione interessati dall’applicazione del coefficiente di rivalutazione, esso è parimenti infondato;

nel caso in esame la non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in merito al punto contestato non sussiste, atteso che la Corte territoriale ha statuito, anche nel dispositivo, circa il diritto rivendicato, esattamente nei termini oggetto della domanda;

la Corte ha, in altri termini, riconosciuto il diritto di B.L. sia a conseguire i benefici per l’esposizione qualificata all’amianto per un periodo ultradecennale, sia a vedersi applicare il coefficiente di rivalutazione, non avendo in questa sede rilievo la ragione della scelta della misura del coefficiente di 1, 25 per ogni anno di lavoro utile, non intaccata in questa sede da una specifica censura; in definitiva, il ricorso va rigettato;

in considerazione del rigetto del ricorso, si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’Inps, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 900,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2021

 

 

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