Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21409 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 24/10/2016), n.21409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1478/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

GIORGIO TERRANOVA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 420/34/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del

29/01/2014, depositata il 12/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di P.G. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 42(1/34/2014, depositata in data 12/02/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza della contribuente (medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal (OMISSIS) – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravarne dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, trattandosi di un medico di base, sottoposto ad un regime di vincoli rigorosi, anche in ordine ai compensi percepiti, l’attività era equiparabile a quella di un professionista parasubordinato, con conseguente non assoggettabilità ad IRAP.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con i due motivi, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e art. 3, comma 1, lett. c), avendo la C.T.R. giudicato irrilevante, ai fini dell’esclusione dei presupposti dell’imposta in esame, la presenza di personale dipendente ed, ex art. 360 c.p.c., n. 4, degli artt. 115 e 116 c.p.c., non avendo la C.T.R. vagliato il corredo probatorio offerto dall’ufficio.

2. Le censure, da esaminare congiuntamente, sono fondate, nei sensi di cui in motivazione.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 13 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Nella specie, la ricorrente incentra i motivi proprio sulla mancata corretta valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dal dipendente.

La decisione della C.T.R. non è pienamente conforme al principio di diritto da ultimo affermato dalle Sezioni Unite, in quanto viene affermata, in ogni caso, la irrilevanza delle spese per lavoro dipendente, in funzione dell’attività professionale del medico genetico convenzionato con il SSN, senza valutare se effettivamente, nella specie, si fosse nell’ambito “dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione. Il giudice del l rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione, per nuovo esame ed anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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