Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21408 del 26/07/2021

Cassazione civile sez. III, 26/07/2021, (ud. 02/07/2021, dep. 26/07/2021), n.21408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 34988 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

L.P., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso da sé

stesso, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., e dall’avvocato Laura Totino,

(C.F.: TTN LRA 63H51 H501C);

– ricorrente –

nei confronti di:

T.M., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al controricorso, dall’avvocato Michele Stagnì,

(C.F.: STG MHL 69L17 A669S);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

7435/2018, pubblicata in data 23 novembre 2018, nonché

dell’ordinanza emessa nell’ambito del medesimo procedimento in data

7 dicembre 2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2021

dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Secondo quanto è dato arguire dal ricorso, T.M. ha intimato a L.P. precetto di pagamento sulla base di un titolo di formazione giudiziale e l’intimato ha proposto opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c..

La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello del L., in relazione all’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., mentre ha confermato la decisione di primo grado in relazione all’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., condannando l’appellante, oltre che al pagamento delle spese di lite, anche al pagamento di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Ricorre il L., sulla base di 20 (venti) motivi.

Resiste con controricorso il T..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1 Deve in primo luogo rilevarsi l’inammissibilità dell’impugnazione diretta dell’ordinanza della corte di appello di condanna dell’appellante al pagamento di una pena pecuniaria ai sensi dell’art. 283 c.p.c., comma 2, emessa dalla corte territoriale in sede di provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della decisione di primo grado.

Secondo il costante indirizzo di questa Corte, infatti, “l’ordinanza con la quale il giudice dell’appello irroga, ai sensi dell’art. 283 c.p.c., comma 2, la sanzione pecuniaria per l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che non riveste simultaneamente i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, non idoneo ad acquistare autorità di giudicato, essendo revocabile con la sentenza che definisce il giudizio d’impugnazione” (cfr. Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19247 del 17/07/2019, Rv. 654722 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13774 del 03/07/2015, Rv. 635916 – 01;).

1.2 Per il resto, nella parte in cui è diretto ad impugnare la sentenza definitiva pronunciata dalla corte di appello, il ricorso stesso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

Nella parte dedicata a tale esposizione, il ricorrente, in primo luogo, non chiarisce in modo adeguato le ragioni poste a base della sua opposizione, limitandosi a segnalare genericamente di avere dedotto “plurimi motivi di nullità, inefficacia ed illegittimità” del precetto.

Neanche indica, poi, le difese svolte dalla parte opposta, in relazione alle ragioni dell’opposizione e, soprattutto, non illustra in modo adeguato il contenuto della decisione di primo grado, con la specifica indicazione della qualificazione data dal tribunale di ciascun motivo di opposizione dell’opposizione e delle ragioni del rigetto.

Riferisce inoltre di aver proposto una “querela di falso incidentale a verbale”, nel corso del giudizio di primo grado, senza chiarire né l’oggetto e il contenuto della stessa, né, tanto meno, la specifica ed effettiva rilevanza di essa, in relazione ai motivi di opposizione avanzati, e senza indicare l’allocazione nel fascicolo processuale del relativo atto.

Infine, sempre nell’esposizione del fatto, neanche riporta il contenuto dell’appello proposto avverso la sentenza di primo grado e le difese svolte dall’opposto nel giudizio di gravame.

In mancanza di questi elementi (che non solo non sono contenuti nella parte del ricorso dedicata all’esposizione sommaria del fatto, ma neanche possono evincersi, con sufficiente chiarezza e specificità, dalla successiva esposizione relativa ai singoli motivi del ricorso stesso) non è possibile per la Corte avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata e, di conseguenza, non è possibile valutare il merito delle censure proposte, il che esime, di conseguenza, anche dalla relativa illustrazione.

2. A scopo di completezza espositiva, va peraltro dato atto che tutti i motivi del ricorso risultano nella sostanza inammissibili anche ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto le censure con essi avanzate non sono sostenute dallo specifico richiamo del contenuto degli atti e dei documenti rilevanti ai fini della valutazione del loro fondamento nel merito.

3. Infine è opportuno osservare ulteriormente quanto segue sempre a solo scopo di completezza espositiva – in relazione ai numerosi, confusi e ripetitivi motivi del ricorso, per molti aspetti di difficile intelligibilità e limitatamente alle tesi in diritto che riescono in qualche modo ad individuarvisi.

3.1 I primi tre motivi (con i quali si denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 221 c.p.c. nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) hanno ad oggetto una querela di falso avanzata dall’opponente (sia in primo che in secondo grado), che è stata dichiarata inammissibile e della quale non viene chiarita l’esatta rilevanza ai fini della decisione.

Per quello che è possibile comprendere dalla lacunosa esposizione di cui al ricorso, peraltro, tale querela sembrerebbe avere rilievo esclusivamente in relazione all’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., opposizione con riguardo alla quale la corte territoriale ha, del tutto correttamente, dichiarato l’inammissibilità dell’appello, trattandosi di pronunzia impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione, il che assorbe ogni altro rilievo.

3.2 Per analoghi motivi anche il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo (con i quali si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 139,214 e 479 c.p.c. e dell’art. 2712 c.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia) sono inammissibili, trattandosi di contestazioni che in massima parte parrebbero avere riguardo (per quanto è possibile comprendere in base all’esposizione, ancora assolutamente insufficiente) a ragioni di opposizione da qualificare in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

E’ comunque manifestamente infondato, in diritto, l’assunto del ricorrente con il quale egli sembra intendere sostenere l’appellabilità della sentenza di primo grado in relazione alle suddette ragioni di opposizione agli atti esecutivi, in contrasto con l’espresso disposto di cui all’art. 618 c.p.c..

3.3 I motivi dall’ottavo al diciassettesimo (con i quali si denunziano violazioni di legge, in relazione agli artt. 539 e 546 c.p.p., art. 165 c.p., artt. 112 e 480 c.p.c., artt. 2943 e 2947 c.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia) sono formulati in termini particolarmente confusi e, di conseguenza, la loro intelligibilità risulta particolarmente ardua.

Per quello che è possibile comprendere, comunque, le censure hanno sostanzialmente riguardo, in massima parte, a questioni attinenti al merito dell’opposizione, sulle quali correttamente la corte di appello non si è affatto pronunciata, avendo dichiarato inammissibili, per difetto di specificità, i relativi motivi di appello. Si tratta dunque ancora una volta di censure inammissibili, anche perché, per un verso, non viene colta l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata sui punti in questione, mentre, per altro verso, il ricorso difetta esso stesso della necessaria specificità, essendo omesso un adeguato richiamo al contenuto dell’atto di gravame, in relazione a quello della sentenza di primo grado impugnata, che consenta alla Corte di valutarne l’effettiva portata.

3.4 Gli ultimi tre motivi del ricorso (con i quali si denunzia violazione degli artt. 91,96 e 283 c.p.c.), relativi alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado, di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, nonché della pena pecuniaria di cui all’art. 283 c.p.c., comma 2, risultano anch’essi difettare di adeguata specificità e sono inammissibili, prima ancora che manifestamente infondati.

La corte di appello ha correttamente applicato il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. nello statuire sulle spese di lite del grado, avendo dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato l’appello del L..

Ha, altrettanto correttamente, ritenuto che tale esito fosse di tale evidenza, essendo l’impugnazione sorretta da argomenti inconsistenti e già dichiarati infondati dal tribunale, da indurre a qualificare l’esercizio del potere di impugnazione come connotato da colpa, e quindi da qualificarsi come un sostanziale abuso dello strumento processuale, il che certamente giustifica la condanna di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3.

Ne’ il quantum della liquidazione delle spese di lite, in relazione ad una eventuale violazione dei parametri normativi, né le ragioni espresse dalla corte territoriale a sostegno della condanna al pagamento della ulteriore somma di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3, risultano oggetto di censure sufficientemente specifiche (il ricorrente si limita ad affermare genericamente di avere esercitato il proprio diritto di difesa e ribadisce apoditticamente la fondatezza delle proprie ragioni, ma non critica specificamente gli argomenti sopra illustrati, che peraltro questa Corte ritiene condivisibili).

Si è già dato atto dell’inammissibilità del ricorso, in relazione all’ordinanza di condanna dell’appellante al pagamento di una pena pecuniaria ai sensi dell’art. 283 c.p.c., comma 2.

Va aggiunto, in proposito, che la censura con la quale il ricorrente si duole della mancata revoca di detta ordinanza con la sentenza che ha definito il giudizio, per un verso difetta di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, mancando il richiamo, diretto e/o almeno indiretto, al preciso contenuto della richiesta in tal senso che si deduce formulata nel corso del giudizio di appello, mentre, per altro verso, è manifestamente infondata, dal momento che l’esito dell’impugnazione non avrebbe in nessun caso consentito un diverso esito della richiesta di sospensione dell’esecutività della decisione di primo grado.

4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo, ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

Deve inoltre farsi luogo alla condanna prevista dalla disposizione di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3.

Il ricorso è infatti manifestamente inammissibile e, dunque, la proposizione dell’impugnazione deve ritenersi avvenuta con colpa grave e costituisce un evidente abuso dello strumento processuale da parte del ricorrente, dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 – 01), sulla base della diligenza cui è tenuto per la prestazione altamente professionale che fornisce, la circostanza di perorare tesi infondate, e comunque di avanzare una impugnazione di legittimità non suscettibile di accoglimento.

La Corte stima equo determinare l’importo di tale condanna nella misura di Euro 10.000,00 (Euro diecimila, importo pari al doppio di quello liquidato per le spese del giudizio di legittimità), in favore della parte controricorrente.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del suo difensore, avvocato Michele Stagnì;

condanna il ricorrente a pagare in favore del controricorrente l’ulteriore importo di Euro 10.000,00 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 2 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA