Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21408 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 06/10/2020), n.21408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2168-2014 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. AVEZZANA

1, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati NINO SCRIPELLITI,

ELENA BELLANDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2012 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 27/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.G. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 53/29/2012, depositata il 27.11.2012 dalla Commissione tributaria Itegionale della Toscana, che aveva confermato la sentenza di primo grado di rigetto dell’impugnazione dell’avviso di accertamento, notificato dall’Agenzia delle entrate, con cui si era rideterminato il reddito del contribuente, relativo all’anno d’imposta 2003, ai fini Irpef ed Irap.

Ha riferito che con l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato i ricavi relativi all’esercizio dell’attività di tassista in Firenze, accertati nella misura di Euro 88.666,00 a fronte dei dichiarati 31.359,00. Ne era derivata la contestazione di maggiori imposte, oltre sanzioni amministrative e addizionali.

L’accertamento era stato avviato perchè, pur nella formale regolarità delle scritture contabili, erano stati ritenuti poco credibili i ricavi e i compensi dichiarati. L’Amministrazione pertanto aveva avviato un accertamento analitico-induttivo ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 39 citato e art. 62 sexies, conv. in L. n. 427 del 1993.

Era seguito il contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie toscane, che in primo grado, con sentenza n. 64/14/2009, e in secondo grado, con la sentenza ora impugnata, avevano rigettato le ragioni del contribuente. In particolare la Commissione tributaria regionale della Toscana, oltre che riportarsi alle ragioni della decisione della Commissione provinciale, ha inteso ricavare dal dato chilometrico evidenziato nelle schede carburante del C. il numero di corse eseguite dal tassista nel corso dell’anno, che al prezzo medio di una corsa media confermava le risultanze dell’accertamento.

Il C. censura la sentenza del giudice d’appello con cinque motivi:

con il primo per violazione ed errata applicazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, art. 14, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver valorizzato, in motivazione, il numero di chilometri emergenti nelle schede carburante, senza tener conto che la normativa consente l’uso promiscuo della vettura;

con il secondo per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per il contenuto meramente apparente e illogico della motivazione della sentenza;

con il terzo per omessa pronuncia e nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non essersi pronunciata sulla contestata esistenza dei presupposti richiesti dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, comma 3, legittimanti il ricorso all’accertamento analitico induttivo;

con il quarto per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omesso esame delle risultanze istruttorie;

con il quinto per violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), nonchè degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per malgoverno delle regole sulla prova presuntiva.

Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza, con ogni consequenziale pronuncia. Ha depositato memoria.

Si è costituita l’Agenzia delle entrate, che ha eccepito l’inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso, per la pretesa di introdurre valutazioni relative al merito della controversia, e comunque ha contestato la fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Esaminando il primo motivo, con esso si censura il ragionamento del giudice d’appello, che partendo dai chilometri percorsi dal tassista secondo le emergenze delle schede carburante, calcola le possibili corse eseguite durante l’anno, il corrispettivo conseguito secondo la distanza di una corsa media, i ricavi complessivi annuali, concludendo che questi sarebbero ben maggiori di quanto contestato dall’Ufficio, il cui accertamento sarebbe dunque corretto. Secondo il contribuente il ragionamento sarebbe viziato da errore di diritto, per non aver tenuto conto della previsione normativa – il D.Lgs. n. 422 del 1997, art. 14 – dell’uso promiscuo del taxi. L’Agenzia di contro eccepisce l’inammissibilità del motivo perchè con esso si tenta di introdurre questioni di merito, inibite in sede di legittimità.

Deve innanzitutto disattendersi l’eccezione dell’Ufficio, perchè il motivo non entra nel merito della vicenda fattuale se non per denunciare che nel ragionamento del giudice d’appello non si è tenuto conto del citato D.Lgs. n. 422 del 1997, art. 14, che prevede l’uso promiscuo del mezzo, sicchè a nulla rileverebbe valorizzare i chilometri complessivi percorsi dal tassista nell’anno.

Il motivo è comunque infondato perchè il ragionamento seguito dalla Commissione regionale va letto nel suo complesso, e a tal fine è facile evidenziare che esso parte dai chilometri dichiarati nelle schede carburante, giungendo a evidenziare come secondo la percorrenza media di una corsa ed il suo prezzo medio i ricavi sarebbero stati ben superiori a quelli ricostruiti dall’Ufficio, per cui, prosegue la sentenza, “considerando l’incidenza dei viaggi a vuoto e dell’uso personale dell’autovettura, rimane confermato il risultato cui è pervenuta l’Agenzia con l’accertamento impugnato”. Dunque non è vero che il giudice d’appello non tiene conto dell’uso promiscuo, anzi lo prende espressamente in considerazione, per concludere però che, senza di esso -e senza i viaggi a vuoto- i ricavi potevano essere contestati in misura maggiore.

Inammissibile è invece il secondo motivo, con il quale il contribuente denuncia la motivazione apparente e la sua illogicità, perchè non si comprenderebbero i calcoli eseguiti dal giudice d’appello per ricavare i risultati finali e la correttezza dell’atto impositivo. In realtà con il motivo la difesa del contribuente entra nel merito della ricostruzione fattuale della vicenda, sovrapponendo considerazioni di merito altrettanto complesse, che, a prescindere dalla loro pertinenza, pretendono di denunciare una motivazione apparente e illogica contrapponendo una diversa interpretazione. Ciò si riconduce a valutazioni in fatto estranee alla denunciata nullità della sentenza, per violazione di regole processuali.

Con il terzo motivo il ricorrente invoca la nullità della sentenza, per l’omessa decisione sulla questione, sollevata in appello, dell’inesistenza dei presupposti richiesti dal D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, per procedere ad accertamento analitico-induttivo.

Anche questo motivo non è fondato.

Il ricorrente ha dimostrato, in osservanza del principio di autosufficienza, di aver censurato in sede d’appello la sentenza di primo grado sotto questo profilo.

Tuttavia la sentenza del giudice regionale, sia pur con un ragionamento involuto, ricostruendo i ricavi a partire dai chilometri di percorrenza dell’auto dedicata all’esercizio dell’attività di tassista (nei termini già esposti per il secondo motivo), ha ritenuto inattendibile la contabilità del contribuente. Con ciò, a prescindere dalla sufficienza delle ragioni addotte, ha inequivocamente risposto alla questione posta dalla difesa del contribuente, sicchè va escluso che la sentenza sia viziata da omessa decisione.

Il quarto ed il quinto motivo, con i quali si denuncia l’omesso esame delle risultanze istruttorie per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e il malgoverno della prova presuntiva, con violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), nonchè degli artt. 2727 e 2729 c.c., sono invece fondati.

Deve premettersi che l’accertamento notificato al ricorrente, sulla scia di numerosi atti impositivi notificati nel medesimo periodo ad esercenti l’attività di tassista in Firenze, è fondato sulla valutazione di alcuni elementi oggettivi, quali la percorrenza chilometrica dichiarata ai fini della raccolta dati per gli studi di settore, o il reddito annuale dichiarato, e su altri riscontri, fondati su elementi meno certi, ma desunti da valutazioni empiriche approdate ad indagini statistiche, acquisite dal Comune di Firenze.

Rispetto ad esse il ricorrente ha mosso numerose critiche, mettendo in discussione i dati e gli indizi complessivamente raccolti dall’Amministrazione finanziaria, denunciando infine la decisione, carente nella ricostruzione logica dei fatti, dei dati e delle opposte conclusioni cui le rispettive difese sono pervenute, per il malgoverno delle prove presuntive.

Ebbene, in presenza di una contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile, se è pur vero che l’accertamento del reddito reale del contribuente può essere presuntivamente condotto anche sulla base del riscontro di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, persino prescindendo dalle risultanze degli specifici studi di settore e dalla conformità agli stessi dei ricavi aziendali dichiarati (Cass., Sez. 5, sent. n. 20060 del 2014; sent. n. 23096/2012), è altrettanto certo che la sentenza deve identificare con chiarezza ed esaustività gli elementi da cui desumere il fondamento delle ragioni dell’Ufficio accertatore.

Ciò premesso, dalla stessa difesa della controricorrente emerge che l’Agenzia aveva individuato numerosi elementi, quali il valore medio per la cessione delle licenze, il chilometraggio dichiarato ai fini degli studi di settore, la quantificazione di un prezzo medio al Km, in contrasto con criteri di economicità dell’attività economica esercitata, l’acquisizione di dati statistici, confluiti in uno studio che, sia pur non ufficiale, ha consentito di fruire di un quadro utile alla identificazione delle percorrenze medie delle corse e dei costi medi per ciascuna di esse, evidenziando l’incompatibilità tra tutti i suddetti dati e il reddito, esiguo, dichiarato.

Ognuno di questi elementi è stato criticato dal contribuente.

La sentenza dunque avrebbe dovuto analizzare in modo esaustivo le ragioni addotte da ciascuna parte. Invece, dopo un generico rinvio alle ragioni del giudice di primo grado, del tutto insufficiente a comprendere quali esse fossero e come e perchè il giudice d’appello le invocasse, la decisione si sofferma esclusivamente su un calcolo fondato sul chilometraggio emergente dalle schede carburante, che non risulta neppure mai fatto dall’Ufficio, per giustificare indirettamente gli esiti dell’accertamento dell’Agenzia.

Si tratta con evidenza di un ragionamento del tutto insufficiente e carente sotto il profilo del governo delle prove presuntive, che si sarebbe dovuto invece fondare sugli indizi allegati dalle parti, e che pertanto non rispetta i principi desumibili dagli artt. 2727 e 2729 c.c., così come risulta carente nell’osservanza delle regole sulla disponibilità e valutazione delle prove.

In conclusione la decisione impugnata risulta viziata e va cassata, con rinvio alla medesima Commissione che, in diversa composizione, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità, dovrà rivalutare gli elementi allegati e le ragioni addotte da ciascuna parte, attenendosi ai principi di diritto somministrati.

PQM

Accoglie il quarto ed il quinto motivo di ricorso, rigetta gli altri. Cassa la decisione in ragione dei motivi accolti e rinvia il giudizio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA