Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21407 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 24/10/2016), n.21407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1445/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. TOPPANI 1,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO PITRUZZELLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO COMANDE’, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3107/30/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA del 23/09/2014, depositata il 16/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di L.M.R. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 3107/30/2914, depositata in data 16/10/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria ad istanza della contribuente (medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2004 al 2007 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, respingendo il gravarne dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che non può essere assoggettato) ad IRAP il reddito del medico convenzionato) derivante dal rapporto di lavoro con l’ASL, seppur operante “in uno studio convenzionato organizzato con personale e beni”, derivando il reddito prodotto) esclusivamente “dal compenso erogato all’ASL”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e dell’art. 9697 c.c., in quanto la C.T.R. non avrebbe correttamente vagliato i compensi “corrisposti ad un lavoraore dipendente”, ritenendoli, in ogni caso, insufficienti ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione in rapporto all’attività svolta dal medico generico convenzionato con il SSN.

La censura è infondata.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 1 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi ma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Nella specie, la ricorrente incentra il motivo proprio sulla mancata corretta valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dal dipendente, contestando l’affermazione, in sentenza, circa il rilievo da dare all’esecutività delle mansioni svolte dal suddetto dipendente.

La decisione della C.T.R. è invece conforme al principio di diritto da ultimo affermato dalle Sezioni Unite, in quanto viene affermata la irrilevanza delle specifiche spese per lavoro dipendente, in funzione dell’attività professionale del medico generico convenzionato con il SSN, e, nella specie, anche sulla base di quanto dedotto dalla stessa Agenzia delle Entrate ricorrente, si era proprio nell’ambito “dell’impiego di un collaboratore che esplichi, mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

3. Per rutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

In considerazione delle questioni di diritto trattate (sulle quali vi è stata recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte), ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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