Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21407 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. I, 17/10/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 17/10/2011), n.21407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Impresa Edile Pietro Mercanti (c.f. (OMISSIS)), in persona del

titolare M.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via

D. Chelini 5, presso l’avv. Fabrizio Berliri, rappresentata e difesa

dall’avv. ZANCHI Pietro giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Buonconvento (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco,

elettivamente domiciliato in Roma, P. Adriana 15, presso l’avv.

Giacinto Miraglia, rappresentato e difeso dall’avv. BROGI Fernando

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1832 del

23.11.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

7.7.2011 dal Relatore Cons. Dott. Vittorio Ragonesi;

Udito l’avv. della ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 23.11.2006 la Corte di Appello di Firenze, ritenendo ammissibile l’impugnazione e riformando la decisione di primo grado, rigettava la domanda con la quale l’Impresa Edile Pietro Mercanti aveva chiesto la condanna del Comune di Buonconvento al pagamento di Euro 25.330,48 per interessi moratori, asseritamente spettanti per tardivi versamenti effettuati in esecuzione di un contratto di appalto.

Avverso la decisione l’originaria attrice proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi,illustrati con doppia memoria, cui resisteva il Comune con controricorso, con il quale eccepiva fra l’altro l’inammissibilità dell’impugnazione per violazione del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., all’epoca vigente. Il Collegio in Camera di consiglio ha optato per la motivazione semplificata.

Osserva la Corte che al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui al capo 1^ del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, nn. 1, 2, 3, 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; mentre, per l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la relativa censura; in altri termini deve cioè contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (Cass. sez. un 20603/07).

Nel caso di specie il ricorso non contiene alcuna formulazione di quesito di diritto in ordine alle questioni di diritto sollevate e, inoltre, le censure che deducono un vizio di motivazione non contengono quanto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., dianzi riportato in quanto non si rinviene alcuna sintetica formulazione del dedotto vizio motivazionale.

Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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