Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21407 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 06/10/2020), n.21407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 546-2015 proposto da:

LINCOLN ELECTRIC FRANCE SAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO MOCCI,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIANLUCA BOCCALATTE, EUGENIO

BRIGUGLIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, AGENZIA DELLE ENTRATE

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 527/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

PESCARA, depositata il 13/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ STEFANO che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con istanza del 27 dicembre 2004 la società Lincoln Electric France s.a.s. con sede in Francia, in relazione ai dividendi distribuiti nell’anno 2003 dalla propria controllata Lincoln Electric Italia s.r.l., chiedeva, sulla base dell’art. 10, comma 4, lett. b) della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizione, il pagamento della somma di Euro 1.235.205 corrispondente alla metà credito di imposta spettante qualora detti dividendi fossero stati ricevuti da un soggetto residente in Italia.

Con provvedimento del 13 novembre 2009 l’Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara rigettava l’istanza, sul rilievo che la società francese che richiedeva il pagamento del credito di imposta non era l’effettiva beneficiaria dei dividendi e che mancava il presupposto della doppia imposizione.

Contro il provvedimento di rigetto la società Lincoln Electric France proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Pescara che lo rigettava con sentenza n. 46 del 2011.

La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 13 maggio 2014.

Contro la sentenza di appello la società Lincoln Electric France ricorre per cassazione sulla base di un unitario motivo declinato sotto quattro distinti profili. Deposita memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il motivo di ricorso denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’arti, paragrafo 4 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Francese per evitare le doppie imposizioni ratificata con L. 7 gennaio 1992, n. 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento al requisito della doppia imposizione.”, vizio dedotto sotto i seguenti profili:1) errata interpretazione del rapporto tra Convenzione Italia-Francia e Direttiva “madre-figlia”;2) la società si è attenuta alla “procedura di rimborso disposta dal Ministero delle Finanze nella sua qualità di “Autorità competente” agli effetti della applicazione della Convenzione” procedura disposta con la circolare n. 151 del 1994; 3) richiama “la costante giurisprudenza della Corte di cassazione in materia ignorata dai giudici di secondo grado”; 4) erroneità della sentenza dei giudici di merito in base alla ” ratio del pagamento da parte del Tesoro italiano di un ammontare pari alla metà del credito di imposta”.

Il ricorso è infondato. Non è controversa la circostanza (risultante a pag.8 della sentenza, ed affermata espressamente dalla ricorrente a pg.3 del ricorso, nonchè dalla controricorrente) che la società controllante francese ha percepito i dividendi dalla società controllata italiana in regime di esenzione di imposta, avendo beneficiato della facoltà di richiedere l’esenzione dall’applicazione delle ritenute d’imposta sui dividendi ad essa distribuiti, in applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27 bis, comma 3, norma interna di attuazione della Direttiva del Consiglio del 23 luglio 1990 (Direttiva “madre-figlia” 90/435/CEE); è altrettanto pacifico che i dividendi ricevuti dalla società controllante francese non sono stati sottoposti a tassazioni in Francia, in piena applicazione degli artt. 4 e 5 della Direttiva madre-figlia che, in riferimento ai dividendi distribuiti tra società “infragruppo” aventi sede in diversi paesi membri della CEE, prevedono, rispettivamente, la non tassabilità dei dividendi da parte dello Stato della società madre che percepisce i dividendi e la non tassabilità da parte dello Stato della società figlia che li distribuisce.

L’art. 10 comma 4 lett. b) della Convenzione Italia-Francia sulle doppie imposizioni, ratificata con L. 7 gennaio 1992, n. 20, stabilisce che “Una società residente della Francia, indicata al paragrafo 2-a) o soggetta alla legislazione francese applicabile alle società madri che riceve da una società residente dell’Italia dividendi che darebbero diritto a un credito d’imposta se fossero ricevuti da un residente dell’Italia, ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro italiano di un ammontare pari alla metà di detto credito d’imposta diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2.” La disposizione deve essere coordinata con la normativa nazionale vigente sino all’anno 2003, in base alla quale il metodo adottato per eliminare la doppia imposizione economica sulla tassazione dei dividendi distribuiti dalle società di capitali consisteva nella attribuzione al socio percettore dei dividendi di un credito di imposta di ammontare corrispondente all’imposta applicata dalla società sugli utili distribuiti. Quindi il presupposto logico-giuridico che giustifica l’attribuzione del credito di imposta al soggetto percettore del dividendo è costituito dal fatto che tali dividendi siano già stati tassati in capo alla società all’atto della distribuzione. L’estensione del credito di imposta alle società estere francesi, operato dalla Convenzione, non si sottrae a questa logica. La ratio della norma è quella di non discriminare il regime di tassazione dei dividendi tra gruppi di società nazionali rispetto a gruppi internazionali di società aventi sede in diversi paesi membri della CEE (oggi UE). Ciò significa che il pagamento da parte del Tesoro italiano di una somma corrispondente alla metà del credito di imposta spetta soltanto se, nella medesima situazione, una società italiana percettrice dei dividendi avrebbe avuto diritto al credito di imposta, il quale sorge solo se la società che ha erogato i dividendi ha applicato su di essi la prevista ritenuta di imposta. Essendo pacifico, nel caso in esame, che la società controllata italiana ha distribuito i dividendi alla controllante francese senza applicazione di imposta, e che la controllante francese a propria volta non ha subito imposizione sui dividendi percepiti, il riconoscimento di un credito di imposta si tradurrebbe in una sorta di “sovra-beneficio” che esorbita dalla esenzione dalla tassazione imposta dalla Direttiva madre- figlia e si traduce in una illegittima attribuzione, senza causa, di fondi pubblici ad una società commerciale (estera). In senso conforme si sono pronunciate, con specifico riguardo alla Convenzione italo-francese, Sez. 5 – Sentenza n. 26412 del 19/10/2018 e Sez. 5 Sentenza n. 16004 del 14/06/2019, che hanno affermato la non cumulabilità del beneficio del credito di imposta convenzionalmente stabilito con l’esenzione dall’imposizione sui dividendi distribuiti prevista dalla norma nazionale.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro tredicimila oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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