Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21406 del 26/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 26/07/2021), n.21406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34291-2019 proposto da:

REGIONE ABRUZZO, (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

SATAM SRL, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 38,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MACEDONIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ARCANGELO FINOCCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 644/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Regione Abruzzo ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello dell’Aquila, ha confermato la sentenza di primo grado, pronunciata in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da Satam S.r.l. per il pagamento del credito, quantificato dal commissario ad acta nominato dal Tar, relativo al consuntivo dei costi economici standardizzati del servizio di trasporto per le annualità 1987-2002.

La posta era relativa alle somme dovute in pagamento a titolo di conguaglio del contributo di esercizio per il medesimo periodo a Satam per l’attività svolta per il servizio di trasporto urbano ed extraurbano, ex L. n. 151 del 1981, e L.R. n. 62 del 1983, per compensare l’impresa della non remuneratività del servizio reso, in ragione degli obblighi tariffari imposti per legge e della particolare onerosità di alcune linee di trasporto.

2. Con unico articolato motivo la ricorrente fa valere la violazione degli artt. 112,183 e 188 c.p.c., nonché dell’art. 1224 c.c., comma 2, per avere ritenuto la Corte di merito, nel confermare la decisione di primo grado, che l’intervenuta introduzione nel giudizio di opposizione al titolo monitorio della domanda di maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, integrando una mera emendatio libelli, potesse essere introdotta anche in sede di precisazione delle conclusioni là dove, come nella specie, il creditore avesse rivendicato detta posta rapportandola a parametri fissi e non alle particolari condizioni in cui egli si era venuto a trovare durante la mora, solo in quest’ultimo caso egli introducendo un fatto costitutivo nuovo rispetto a quello azionato.

Il creditore di un’obbligazione di valuta che voglia ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria ha l’onere di domandare il risarcimento del maggior danno e non può limitarsi a richiedere la condanna al pagamento del capitale e degli interessi al tasso legale, ma non il maggior danno.

Slam aveva richiesto inizialmente la somma di Euro 164.798,03 con gli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo e non poteva in sede di conclusioni integrare la propria istanza chiedendo il pagamento della somma di Euro 124.408,34, come determinata dal ctu, oltre gli interessi legali ex art. 1224 c.c., il maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., comma 2, a far data, rispettivamente, dal 1 gennaio del secondo anno successivo a ciascuna annualità di contributo sino all’effettivo soddisfo.

3. Il motivo è infondato per i principi di seguito indicati.

3.1. Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione, mentre integra una consentita “emendatio libelli” la richiesta degli interessi (legali o convenzionali) dovuti per l’inadempimento dell’obbligazione o il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, invocato secondo parametri fissi, integra invece una domanda autonoma, riconvenzionale, la richiesta di tale maggior danno rapportata alle particolari condizioni in cui si è trovato il creditore durante la mora, introducendosi in tal caso non già un mero ampliamento quantitativo del “petitum”, ma un fatto costitutivo del credito per danni reclamato, radicalmente differente rispetto a quello azionato, nonché sottoponendosi al giudice un nuovo tema di indagine avente ad oggetto la verifica delle condizioni soggettive del creditore durante la mora (Cass. 08/07/2010, n. 16155).

3.2. Nel procedimento per decreto ingiuntivo, sebbene nella fase monitoria la cognizione del giudice di merito sia limitata al solo credito, con esclusione di ogni voce di maggior danno ex art. 1224 c.c., la domanda inerente tale ultima categoria di danno, proposta con il ricorso ex art. 633 c.p.c., deve essere considerata validamente rientrante nel “thema decidendum” della fase a cognizione piena, pur difettando una formale riproposizione della medesima nella costituzione in sede di giudizio di opposizione (Cass. 07/08/2013 n. 18767).

3.4. La ricorrente contesta l’applicazione del principio nel rilievo che il creditore avrebbe dovuto dedurre e provare il maggior danno e che tanto non aveva fatto ma, così facendo, non si avvede la deducente che il principio di cui i giudici di appello fanno applicazione vuole proprio esonerare da prova il creditore là dove egli invochi a definizione del maggior danno l’applicazione di parametri fissi sicché il maggior danno può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali.

3.5. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l’attività svolta, fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva.

4. La ricorrente non ha fatto valere che il maggior danno riconosciuto alla società sia stato quello proprio della rivestita qualità soggettiva e non si è confrontato con la regola applicata invece dalla Corte di merito, insistendo sulla necessità per il creditore che invochi il maggior danno di dare prova ed allegazione del maggior danno risentito, che avrebbe evitato con un pagamento tempestivo, non cogliendo la differenza, negli esiti, tra “danno da parametro fisso” e “danno da condizione soggettiva” del creditore, quest’ultimo esito di autonoma allegazione e prova che non può essere ricompreso, per ciò stesso, in quanto portatore di nuovo accertamento, nell’originario oggetto della domanda e quindi introdotto in sede di conclusioni, al di fuori delle scansioni proprie del codice di rito.

5. Il ricorso è infondato e la Regione ricorrente va condannata a rifondere a Satam S.r.l. le spese di lite secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a Satam S.r.l. le spese di lite che liquida in Euro 5.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2021

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