Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21406 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 24/10/2016), n.21406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22337/2014 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 20,

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA LO CONTE, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 708/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 30/01/2014, depositata il 07/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Antonella Lo Conte difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Il contribuente C.V. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 708/2014, depositata il 7 febbraio 2014, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sulla domanda di rimborso Irap relativa agli anni dal (OMISSIS).

La CTR, in particolare, ha affermato che gli elementi dedotti dall’Ufficio, quali le due sedi ((OMISSIS)) in cui l’attività professionale era svolta dal contribuente e la corresponsione da parte di questi di compensi erogati a terzi per prestazioni afferenti all’esercizio della propria attività professionale, con carattere di continuità, in quanto versati in ogni anno d’imposta preso in esame e giungendo, soprattutto in determinate annualità, ad una importo rilevante (46.299,00 Euro per l’anno (OMISSIS) e 64.302,00 Euro nell’anno (OMISSIS)) erano idonei ad integrare il presupposto impositivo.

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo la carenza del presupposto impositivo Irap, non potendo attribuirsi rilevanza ai compensi corrisposti a terzi, ed alla disponibilità, in capo al contribuente, di due sedi in cui l’attività professionale veniva esercitata.

Il motivo appare fondato.

Ed invero, secondo il recente arresto delle Ss.Uu. di questa Corte, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, sussiste quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria, ovvero meramente esecutive (Cass. Ss.Uu. 9451/2016).

Orbene, nel caso di specie la CTR non risulta aver adeguatamente valutato natura e rilevanza dei beni strumentali utilizzati dal contribuente, nè se le prestazioni di lavoro dipendente da questi utilizzate rientrassero nei limiti posti dal recente arresto delle Ss.Uu. su citato, vale a dire impiego di un unico dipendente, con mansioni meramente esecutive.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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