Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21406 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 06/10/2020), n.21406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2655-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DALLA RIVA FRANCO, GILARDINI ROMEDIA, EQUITALI NORD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 74/2013 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 10/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

A norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ‘art. 36 ter, l’Agenzia delle Entrate procedeva al controllo formale della dichiarazione dei redditi, relativa all’anno di imposta 2006, presentata dai coniugi D.R.F. e G.R.. L’Ufficio, dopo avere inviato una richiesta di trasmissione di documentazione aggiuntiva, liquidava la maggiore Irpef conseguente al disconoscimento della detrazione di imposta per Euro 26.983 relativa a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Seguiva l’emissione della cartella di pagamento.

Contro la cartella i coniugi D.R. e G. proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza che lo rigettava con sentenza n. 83 del 2011.

I contribuenti proponevano appello alla Commissione tributaria regionale del Veneto che lo accoglieva con sentenza n. 74 del 10 giugno 2013.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.

I contribuenti, ritualmente intimati, non resistono.

Diritto

CONSIDERATO

CHE

1.Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, art. 1, comma 1, lett. c) e d), nonchè degli artt. 2697 e 2700 c.c. “, nella parte in cui la C.T.R. non ha correttamente interpretato l’obbligo di trasmissione della dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta dal professionista sancito dalla norma regolamentare, e non ha correttamente applicato le norme sul riparto dell’onere probatorio e sulla efficacia fidefaciente dell’atto pubblico.

Il motivo è fondato. La L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 3, prevede l’emanazione di un apposito decreto ministeriale per la disciplina delle cause di decadenza dal diritto alla detrazione fiscale delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il regolamento di attuazione della predetta disposizione di legge, approvato con D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, art. 1, comma 1, lett. d), stabilisce l’obbligo, per il contribuente che intende avvalersi della detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia superiori ad un determinato ammontare, di trasmettere all’ufficio finanziario la dichiarazione di avvenuta esecuzione dei lavori di ristrutturazione sottoscritta da un professionista abilitato; il successivo art. 4 stabilisce che “la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione dell’art. 1, comma 1 e 2”. Ne consegue che la circostanza valorizzata dal giudice di merito, in ordine alla mancata contestazione della effettiva esecuzione dei lavori in oggetto, è priva di rilevanza. Infatti l’Ufficio non disconosce la detrazione d’imposta per insussistenza dei lavori di ristrutturazione, ma per la mancanza di un requisito formale espressamente previsto, a pena di decadenza, dalla norma regolamentare e dalla norma di legge di cui il regolamento è attuazione, costituito dalla dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta dal professionista abilitato, la quale, secondo una interpretazione logico-sistematica, deve essere trasmessa all’Ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui sono stati eseguiti i lavori, come correttamente affermato da Agenzia delle Entrate.

Con riferimento alla valenza probatoria della dichiarazione di smarrimento della ricevuta attestante l’avvenuta spedizione della dichiarazione, presentata dal professionista in data 11.2.2009 (data rilevabile da sentenza di primo grado riportata a pag.11 ricorso per cassazione) ed allegata al ricorso introduttivo del contribuente, la C.T.R. vi ha attribuito rilevanza probatoria dirimente senza considerare che, a norma dell’art. 2700 c.c., l’atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta di aver ricevuto, ma non ha la medesima efficacia probante in ordine alla veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dal privato al pubblico ufficiale; nè la C.T.R. ha preso in considerazione la circostanza che, nella fase precontenziosa del contraddittorio con l’Ufficio, i contribuenti si erano diversamente difesi in fatto, producendo una dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta dal professionista non ritenuta valida perchè priva di data.

2.Secondo motivo: “Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” per motivazione meramente apparente circa “il fatto della sussistenza della prova della trasmissione della dichiarazione di esecuzione dei lavori”.

3.Terzo motivo: “Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c..c., comma 1, n. 5” con riferimento “al fatto della sussistenza della prova della trasmissione della dichiarazione di esecuzione dei lavori”.

I motivi secondo e terzo sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, la sentenza deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti. Spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti. Compensa le spese dei gradi di merito; condanna gli intimati al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 2.500 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

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