Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21405 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. I, 17/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 17/10/2011), n.21405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 880-2009 proposto da:

S.C. (c.f. (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso l’avvocato VIGNOLI

PAOLA, rappresentati e difesi dagli avvocati STARA GIUSEPPE, ONORATO

GIUSEPPE, giusta procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

14/11/2007, n. 50200/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato GIANLUIGI COCCO, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento parziale del

primo motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, S.C. + 51, impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Roma in data 14/11/2007, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al pagamento di somme in loro favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum. Resiste con controricorso l’Amministrazione.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2 ai fini dell’equa riparazione deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, Cass. n. 10415 del 2009).

Il Giudice a quo ha determinato il danno morale, in contrasto con i parametri CEDU e la giurisprudenza di questa Corte (Euro 5.200,00 per ciascuno, pro quota agli eredi; procedimento presupposto: 1^ grado, ottobre 1989 – agosto 1999; 2^ grado: ottobre 2000 maggio 2005;

durata ragionevole 5 anni.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una determinazione del danno non patrimoniale per l’importo di Euro 8.750,00, per ciascuno dei ricorrenti, prò quota agli eredi, per un ritardo di 9 anni e 6 mesi.

Vanno riliquidate le spese del giudizio di merito, da confermarsi a carico dell’amministrazione, nel rispetto dei minimi tariffari, e tenuto conto del numero delle parti.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.

Va precisato che la causa deve ritenersi di valore indeterminato, non essendo stato indicato, nel ricorso in esame, il relativo valore.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 8.750,00 per indennizzo, per ciascuno dei ricorrenti, (pro quota agli eredi) con interessi dalla domanda, e delle spese del giudizio di merito,che liquida in Euro 1.200,00 per onorari, Euro 6.200,00 per diritti ed Euro 50 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. ONORATO G., antistatario, per il presente giudizio di legittimità, condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in Euro 1.500,00(millecinquecento) per onorari ed Euro 1.000,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari Avv. G. ONORATO e G. STARA. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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