Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21405 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 06/10/2020), n.21405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26025-2013 proposto da:

D.F.L.L., B.C., F.C.,

P.G., T.C., C.A., BE.GE.,

DE.SE.AN., con domicilio letto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati difesi dagli

Avvocati CARLA D.F., LUCIO AFFATATI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 76/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 04/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Be.Ge., B.C., C.A., De.Se.An., D.F. Leonardo, F.C., P.G. e T.C., già dipendenti Telecom, chiedevano il rimborso del 50% dell’Irpef trattenuta dal datore di lavoro, quale sostituto di imposta, sulle somme corrisposte nell’anno 2001 a titolo di incentivazione all’esodo, ritenendo che anche nei loro confronti fosse applicabile l’agevolazione fiscale del dimezzamento della aliquota Irpef sul trattamento di fine rapporto per incentivazione all’esodo prevista dall’art. 19 TUIR, comma 4 bis in favore delle donne di età superiore ad anni 50.

A seguito del diniego di rimborso i contribuenti proponevano ricorso cumulativo alla Commissione tributaria provinciale di Foggia che lo accoglieva con sentenza n. 90 del 2009.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello accolto dalla Commissione tributaria regionale della Puglia con sentenza n. 76 del 4 marzo 2013, sul rilievo preliminare della intervenuta decadenza per decorso del termine previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 per presentare istanza di rimborso.

Contro la sentenza di appello i contribuenti propongono ricorso per cassazione censurando la declaratoria intervenuta decadenza dalla facoltà di proporre istanza di rimborso sotto quattro profili: 1) esigenza di tutela del principio dell’incolpevole affidamento; 2) il termine di decadenza decorre dalla data della sentenza della Corte di giustizia U.E. che ha dichiarato l’illegittimità della norma nazionale; 3) il presupposto giuridico per la proposizione dell’istanza di rimborso si verifica solo con la sentenza della Corte di giustizia U.E. che rimuove la prestazione tributaria già eseguita; 4) inconferenza della motivazione della sentenza impugnata circa i gravi inconvenienti ai conti pubblici dello Stato

L’Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. Successivamente i ricorrenti depositano formale rinuncia al ricorso. CONSIDERATO CHE

Preso atto della sopravvenuta rinuncia al ricorso, debitamente notificata alla controparte Agenzia delle Entrate, deve essere dichiarata l’estinzione del processo a norma dell’art. 391 c.p.c..

Si compensano le spese, considerato che il principio di diritto in materia di decorrenza del termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso, relativamente alle somme percepite a titolo di incentivo all’esodo, è stato affermato da questa Corte con sentenza Sez. U, n. 13676 del 16/06/2014, successiva alla proposizione del presente ricorso.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato poichè il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015).

PQM

Dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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