Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21404 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 06/10/2020), n.21404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8911-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI

43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA BODRITO,

ANGELO CONTRINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/2012 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 26/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Nell’anno 2004 S.P., in veste di dipendente della società Avio s.p.a., riceveva diritti di opzione non cedibili a terzi per l’acquisto di azioni della società lussemburghese non quotata Aero Invest 1 S.A. (poi divenuta Aero Invest spa con sede in Italia), controllante di Avio spa, per un valore delle azioni al momento dell’offerta di Euro 74.375, con facoltà di esercizio del diritto di opzione ad una certa scadenza. Nel corso dell’anno 2005 S.P. procedeva alla rivalutazione dei diritti di opzione ai sensi del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 4, convertito nella L. n. 248 del 2005, mediante apposita perizia di stima che fissava il valore rivalutato dei diritti di opzione in Euro 101.346, con versamento della corrispondente imposta sostitutiva. In data 15.12.2006 S.P. esercitava il diritto di opzione ottenendo l’assegnazione delle azioni opzionate, che contestualmente vendeva, per il prezzo complessivo di Euro 432.284. Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, ritenendo applicabile la disciplina normativa vigente al momento dell’esercizio del diritto di opzione e non quella previgente al momento della attribuzione del diritto di opzione, effettuava una ritenuta di imposta sull’importo corrispondente

alla differenza tra il valore delle azioni al momento della assegnazione (Euro 432.284) e l’ammontare corrisposto dal dipendente per l’esercizio del diritto di opzione (Euro 74.375); il sostituto di imposta considerava il predetto differenziale di valore delle azioni quale reddito di lavoro dipendente, e non quale reddito di capitale al quale sarebbe stata applicabile la minore aliquota del 12,5%, in ragione della mancanza dei requisiti richiesti dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 2 bis, nel testo vigente alla data di assegnazione delle azioni, al fine di escludere tale importo dal novero di “tutte le somme e valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro” che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente a norma del citato TUIR art. 51, comma 1.

In data 28.1.2010 il contribuente presentava istanza di rimborso, chiedendo in via principale la restituzione della differenza tra aliquota Irpef ordinaria applicata e la inferiore aliquota del 12,5% applicabile sul “capital gain” costituito dalla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni ed il prezzo di acquisto; in subordine chiedeva che, in caso di ritenuta applicabilità della aliquota ordinaria per reddito da lavoro dipendente, la tassazione fosse calcolata considerando quale valore iniziale non l’originario prezzo dei diritti di opzione ma quello risultante dalla loro rivalutazione fini fiscale.

A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino che, con sentenza n. 237 del 2011, rigettava la domanda principale ed accoglieva quella subordinata, applicando il regime di tassazione ordinaria prevista per i redditi da lavoro ma considerando quale valore iniziale delle azioni quello rivalutato con perizia di stima in Euro 101.346. Il contribuente proponeva appello principale chiedendo l’integrale accoglimento della istanza di rimborso. Anche l’Agenzia delle Entrate proponeva appello chiedendo l’integrale rigetto della richiesta di rimborso del contribuente. La Commissione tributaria regionale del Piemonte con sentenza n. 55 del 26.9.2012 accoglieva l’appello del contribuente, ritenendo che sulla plusvalenza realizzata con la vendita delle azioni acquisite con l’opzione doveva essere applicata l’aliquota del 12,5% propria dei redditi di capitale e non l’aliquota prevista per i redditi da lavoro dipendente, e che nel calcolo del valore inziale delle azioni doveva tenersi conto della rivalutazione effettuata con la perizia di stima del 2005.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

S.P. resiste con controricorso. Deposita due memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione della L. 212 del 2000, art. 3, comma 1, ultima parte, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 2, lett. g-bis e comma 2 bis, nel testo vigente alla data del 15.12.2006, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2 convertito in L. 24 novembre 2006, n. 286, art. 1329 c.c. e art. 1532 c.c., commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″.

2.11 secondo motivo denuncia: ” Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 1 e 3, comma 1, ultima parte e del D.L. n. 262 del 2006, art. 2 convertito nella L. 24 novembre 2006, n. 286 nella parte in cui modifica il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 2 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″

2.1.1 motivi primo e secondo, da esaminare congiuntamente, sono fondati. E’ pacifico che il dipendente ha esercitato il diritto di opzione acquistando le azioni in data 15.12.2006, nella vigenza del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 2 bis nel testo risultante dalle modificazioni apportate dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 3, comma 12, applicabile dal 3 ottobre 2006, convertito nella L. 24 novembre 2006, n. 286, che aveva introdotto tre requisiti aggiuntivi, (esercizio dell’opzione non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; quotazione della società sui mercati regolamentati; mantenimento per almeno cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione di un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente); tali requisiti erano richiesti cumulativamente affinchè la differenza tra il valore delle azioni al momento della assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente fosse escluso dal coacervo dei redditi di lavoro dipendente soggetti alla aliquota Irpef ordinaria, con conseguente tassazione quale plusvalenza finanziaria soggetto alla minore aliquota del 12,5 % vigente ratione temporis. E’ ugualmente incontroverso che, alla data di assegnazione delle azioni, non sussistevano in capo al dipendente i requisiti predetti (in particolare l’opzione era stata esercitata prima del decorso di tre anni dalla sua attribuzione e al momento dell’esercizio dell’opzione la società non era quotata sui mercati regolamentati).

Ciò premesso, secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, ai fini della applicazione del regime fiscale di tassazione delle “stock options” occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento dell’esercizio della opzione e della conseguente effettiva assegnazione delle azioni, e non al momento della attribuzione del diritto di opzione. In tal senso si è affermato che, in tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, la disciplina di tassazione applicabile “ratione temporis” alle cosiddette “stock options” va individuata in quella vigente al momento dell’esercizio del diritto di opzione da parte del dipendente, indipendentemente dal momento in cui l’opzione sia stata offerta, atteso che l’operazione cui consegue la tassazione non va identificata nell’attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta a imposizione tributaria, ma nell’effettivo esercizio di tale diritto mediante l’acquisto delle azioni, che costituisce il presupposto dell’imposizione commisurata proprio sul prezzo delle stesse e che è rimesso alla libera scelta del beneficiato. (Sez. 5 -, Sentenza n. 9465 del 12/04/2017; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 3458 del 06/02/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 17695 del 02/07/2019).

2.2.E’ errata la qualifica del tributo erariale Irpef (e specificamente dell’Irpef applicabile al reddito da “stock options”) quale tributo “periodico” ai sensi e per gli effetti stabiliti dalla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, seconda parte, secondo cui “relativamente ai tributi periodici le modificazioni introdotte si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”. La nozione di tributo periodico à stata elaborata nell’ambito dei tributi locali, al diverso fine della applicazione della prescrizione breve di cinque anni prevista dall’art. 2948 c.c., n. 4, ed ha riguardo a quei tributi locali (costituiti da tasse quali Tarsu e Tosap, ovvero da contributi di bonifica) “che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi (Sez. 5, Sentenza n. 4283 del 23/02/2010).

I tributi erariali in genere non possono ascriversi alla categoria dei tributi “periodici”, essendo a tal fine del tutto irrilevante l’obbligo di presentazione della dichiarazione con cadenza annuale. Con specifico riguardo all’Iva, ma con argomentazione estensibile a tutti i tributi erariali, questa Corte ha affermato che il credito erariale per la riscossione dell’imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4, “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi. (Sez. 5, Sentenza n. 2941 del 09/02/2007). A maggior ragione il trattamento fiscale del reddito derivante dall’assegnazione delle “stock options,” a seguito dell’esercizio del diritto di opzione, non presenta alcun carattere di periodicità agli effetti della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, seconda parte, trattandosi all’opposto di eventi episodici.(In tal senso Sez. 5, Sentenza n. 9604 del 05/04/2019, in motivazione pagg.7/8).

2.3.Non è prospettabile un problema di tutela del legittimo affidamento del contribuente poichè egli, nel momento in cui esercita il diritto di opzione acquistando le azioni opzionate (e rivendendole contestualmente), è in grado di sapere se, sulla base della normativa vigente nel momento in cui compie tale operazione, possiede o meno i requisiti richiesti affinchè la differenza tra prezzo di acquisto delle azioni e valore delle azioni assegnate sia produttiva di un reddito di lavoro dipendente soggetto ad aliquota Irpef ordinaria, ovvero di una plusvalenza finanziaria tassabile secondo la diversa aliquota prevista per il “capita) gain”.

3. Il terzo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 5 commi 1 e 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″, nella parte in cui ” ha riconosciuto al contribuente il diritto al calcolo della differenza di valore partendo non dal valore di acquisto originario del diritto di opzione, bensì dal valore rivalutato ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 5, commi 1 e 2″.

Il motivo è fondato. A norma della L. n. 448 del 2001, art. 5, comma 1 la rideterminazione, mediante perizia, del valore di acquisto dei titoli non negoziati nei mercati regolamentati può essere effettuata “ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81 (ora art. 67), comma 1, lett. c) e c-bis), vale a dire ai fini della quantificazione dell’imposta applicabile sui “redditi diversi” costituiti da plusvalenze da cessioni finanziarie (pari alla differenza tra il corrispettivo percepito con la vendita delle azioni ed il prezzo di acquisto rivalutato (ex art. 68 TUIR, comma 6). Una volta stabilito che il differenziale positivo tra il valore delle azioni al momento della assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente per l’esercizio del diritto di opzione, costituisce reddito di lavoro dipendente in applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51 commi 2 lett. g bis) e comma 2 bis nel testo vigente al momento della effettiva assegnazione dei titoli, tale inquadramento del reddito comporta l’inapplicabilità della rivalutazione del valore di acquisto normativamente prevista, la cui efficacia è espressamente riservata al trattamento fiscale della categoria dei “redditi diversi” costituiti da plusvalenza finanziaria. Peraltro, considerato che il differenziale tra il valore delle azioni al momento della assegnazione e il prezzo corrisposto dal dipendente per il loro acquisto è inglobato nel coacervo dei redditi da lavoro dipendente e già tassato in quanto tale, la cessione del pacchetto azionario avvenuta contestualmente, con prezzo identico al valore delle azioni al coevo atto dell’assegnazione, non produce alcuna ulteriore plusvalenza finanziaria tassabile a titolo di “reddito diverso” ex art. 67 TUIR (conformi Sez. 5 n. 3458 del 6/2/2019, Sez. 5 n. 9604 del 5/4/2019, Sez.5 n. 6118 del 01/03/2019).

In accoglimento del ricorso la sentenza deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Spese regolate come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito; condanna il controricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 5.600 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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