Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21403 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.15/09/2017),  n. 21403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11231-2011 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 49/2010 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia

depositata il 15/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI STASI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L.A. impugnava innanzi alla Ctp di Milano il silenzio-rifiuto formatosi a seguito di proposizione di istanza di rimborso dell’Irap assolta negli anni 2000-2004; la Ctp di Milano accoglieva le censure e condannava l’A.f. al rimborso della richiesta somma di Euro 9.711,21.

2. L’Ufficio proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 49-2010-28 dep. il 15.3.2010 e non notificata, accoglieva l’appello.

Ricorre per cassazione L.A. formulando tre motivi.

Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, 20, 16 e 17 nonchè dell’art. 324 c.p.c. e art. 327 c.p.c., comma 1 nel testo ratione temporis in vigore in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Argomenta che l’atto di appello non era stato notificato al difensore rag. Maurizio Argenio – difensore nominato con atto del 12.4.2007 in sostituzione del precedente difensore dott. Brandone Glauco Maria – bensì a tale “dott. Glauco Maria Blandone”; la notifica, quindi, non aveva raggiunto lo scopo perchè non era stata notificata all’effettivo difensore del contribuente nè era andata a buon fine nei confronti del precedente difensore; conclude, che la notifica, pertanto, doveva considerarsi inesistente e inammissibile l’impugnazione in quanto non proposta nel termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell’art. 324 cod. proc. civ..

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. comma 2 e art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Argomenta che l’inesistenza della notifica aveva impedito al contribuente di venir a conoscenza dell’appello e di non aver preso parte al relativo procedimento con conseguente vulnus dei diritti costituzionali di difesa e del contraddittorio.

Con il terzo motivo deduce insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Argomenta che i Giudici regionali non aveva specificamente esposto le ragioni in base alle quali era stato ritenuto non provata la circostanza della assenza di autonoma organizzazione dell’attività professionale di avvocato svolta dal contribuente e pretermesso di esaminare le prove documentali prodotte dal contribuente nel giudizio di primo grado.

2. L’agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

3. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. nella quale ha ribadito i motivi proposti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente delle ulteriori doglianze.

Va ricordato che le SU con sentenza del 20 luglio 2016, n. 14916 hanno affermato che l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

In particolare, si è affermato che il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata.

Nella specie, alla luce dei principi suesposti, deve rilevarsi come la notificazione dell’atto di appello deve ritenersi inesistente.

Essa, infatti, è stata del tutto omessa nei confronti dell’effettivo difensore del L. (rag. Maurizio Argenio).

Risulta, inoltre, non compiuta la notifica effettuata nei confronti del precedente difensore del L. (dott. Brandone Glauco Maria).

Una tale notifica, essendo eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, se compiutamente eseguita, secondo i principi suesposti sarebbe stata affetta da nullità.

La notifica, però, veniva eseguita indicando in maniera erronea il nominativo del difensore e il domicilio dello stesso e, quindi, non andava a buon fine.

Anche tale notifica, pertanto, deve considerarsi come omessa e, quindi, inesistente.

Ne consegue il rilievo dell’inammissibilità dell’atto di appello, non trovando applicazione in caso di notifica inesistente il disposto dell’art. 291 cod. proc. civ..

3. La sentenza impugnata, pertanto, va cassata senza rinvio, con compensazione delle spese del grado di appello; le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese del grado di appello e condanna l’Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.800,00 oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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