Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21402 del 26/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 26/07/2021), n.21402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI GIAIME Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33384-2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI, 5, presso lo studio dell’Avvocato STIVALI GAIA,

rappresentato e difeso dagli Avvocati GRIMALDI STEFANO ALESSANDRO,

MASTINU GIAN LUCA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,

presso lo studio dell’Avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentato e

difeso dall’Avvocato PISILLO FABIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1150/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME

GUIZZI STEFANO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che M.A. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1150/19, del 16 maggio 2019, della Corte di Appello di Firenze, che – accogliendo il gravame principale esperito dal Comune di Castel del Piano contro la sentenza n. 1736/16, del 16 febbraio 2016, del Tribunale di Grosseto, rigettando, invece, quello incidentale del M. – ha respinto la domanda risarcitoria proposta dall’odierno ricorrente nei confronti del predetto Comune, in relazione al sinistro subito in occasione della partecipazione, il 7 settembre 2011, ad una corsa di cavalli tenutasi in un tratto viario cittadino, trasformato dal medesimo Comune, per l’occasione, in circuito di gara;

– che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce di aver preso parte -nella sua qualità di fantino professionista e corridore di palio – alla predetta competizione equestre, organizzata dal Comune di Castel del Piano, infortunandosi gravemente nel corso della stessa, per essere caduto al suolo nei pressi della barriera in legno delimitante l’aera di gara, essendo calpestato dal proprio cavallo;

– che avendo, come detto, subito gravi lesioni (non solo di natura ortopedica, visto che egli riportava pure un trauma renale ed una contusione epatica), il M. adiva il Tribunale grossetano, che all’esito del giudizio – nella contumacia del Comune convenuto -riconosceva una concorrente ed eguale responsabilità di ambo le parti nella causazione del sinistro, liquidando il danno in favore dell’attore nella misura di Euro 80.425,00, “oltre interessi legali come meglio indicato in motivazione”;

– che esperito gravame principale dal Comune, perché fosse esclusa la propria responsabilità, nonché, in via incidentale, dal M., per vederla, invece, affermata in via esclusiva, il giudice di appello accoglieva il primo e rigettava il secondo, ponendo a carico del già attore le spese di entrambi i gradi di giudizio;

– che avverso la sentenza della Corte toscana il M. ricorre per cassazione, sulla base – come detto – di tre motivi;

– che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – erronea applicazione della norma relativa alla fattispecie ex art. 2043 c.c., alla quale esso M. non ebbe mai a riferirsi in alcuno dei suoi scritti defensionali di primo come di secondo grado, in luogo di quella di cui all’art. 2051 c.c., ai quali, invece, i fatti oggetto di lite rientravano “per loro natura e connotazione”;

– che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – erronea applicazione dell’art. 244 c.p.c., “configurando le dichiarazioni testimoniali rese dal teste F. all’udienza del 17 febbraio 2015 quali valutative e, dunque, non idonee a provare il nesso di causalità”, dolendosi, inoltre, il ricorrente di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ovvero la predetta testimonianza resa dal F.;

– che il terzo motivo denuncia – sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – violazione dell’art. 91 c.p.c., relativamente alla condanna a rifondere al Comune anche le spese del primo grado di giudizio, nel quale, invece, il medesimo era rimasto contumace;

– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, il Comune di Castel del Piano, chiedendo che lo stesso venga dichiarato inammissibile o rigettato;

– che, in particolare, il controricorrente evidenzia come il primo motivo sia inammissibile, perché il ricorrente avrebbe dovuto, al più, dedurre – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) -violazione dell’art. 112 c.p.c., giacché solo la deduzione di un “error in indicando” legittimerebbe questa Corte, quale giudice del “fatto processuale”, ad entrare nel merito della correttezza della qualificazione della domanda operata dal giudice di appello;

– che, in ogni caso, il motivo sarebbe non fondato, visto che il M. non solo non ha mai richiamato l’art. 2051 c.c., ma ha sempre insistito su profili di responsabilità del Comune nell’allestimento della pista, in particolare in ragione del posizionamento in curva del cancello di entrata e uscita dei cavalli;

– che il secondo motivo di ricorso sarebbe, del pari, inammissibile, per difetto di specificità, oltre che per “mescolanza” di censure tra loro eterogenee, essendo stata dedotta tanto la violazione di legge, quanto l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio;

– che il terzo motivo sarebbe infondato, essendo quella denunciata una mera svista, tanto che esso Comune non ha mai preteso il pagamento delle spese di primo grado di giudizio, proprio perché conscio dell’erroneità della decisione adottata, sul punto, dalla Corte territoriale;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 26 novembre 2020.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è manifestamente fondato, sebbene con esclusivo riferimento al suo terzo motivo;

– che il primo motivo, infatti, non è fondato;

– che, sul punto, occorre ribadire che “il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute” (che, peraltro, nel caso di specie, per ammissione stessa del ricorrente, se non contenevano alcun riferimento all’art. 2043 c.c. neppure menzionavano, d’altra parte, l’art. 2051 c.c.), “ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante” (Cass. Sez. 3, sent. 19 ottobre 2015, n. 21087, Rv. 637476-01; in senso conforme Cass. Sez. 1, sent. 31 luglio 2017, n. 19002, Rv. 645079-01);

– che, più in generale, si è affermato che “l’interpretazione delle domande” (come, del resto, delle eccezioni e deduzioni delle parti) “dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito”, con il solo limite che tale interpretazione non determini “un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) od a quello del “tantum devolutum quantum appellatum” (art. 345 c.p.c.), trattandosi in tal caso” (che non e’, però, ipotizzato nell’ipotesi che qui occupa, avendo il ricorrente denunciato un vizio di falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.) “della denuncia di un “error in procedendo” che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali” (Cass. Sez. 3, sent. 10 settembre 2014, n. 21421, Rv. 632593-01);

– che, d’altra parte, a conferma della raggiunta conclusione, deve rilevarsi che, neppure l’ipotesi inversa rispetto a quella oggi in esame (ovvero, quella dell’iniziale riconduzione della “res in iudicium deducta” alla Generalklausel di cui all’art. 2043 c.c., con successiva sussunzione della stessa, da parte del giudice di appello, nella previsione di cui all’art. 2051 c.c.) è stata ritenuta, da questa Corte, sempre e comunque inammissibile, e ciò “per la inconciliabile diversità dei presupposti” delle due fattispecie di responsabilità, essendosi riconosciuta, per vero, tale riqualificazione non in contrasto con l’art. 112 c.p.c. “quando i fatti consentivano la sussunzione della fattispecie corrispondente alla diversa “causa petendi” rilevante per l’art. 2051 c.c.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30920, Rv. 647122-01), giacché, ricorrendo tale ipotesi, “la regola probatoria di cui all’art. 2051 c.c., più favorevole per il danneggiato”, potrebbe “essere posta a fondamento dell’affermazione della responsabilità del convenuto stesso in quanto non gli si ascriva la mancata prova di fatti che egli non sarebbe stato tenuto a provare in base al criterio di imputazione ordinario della responsabilità originariamente invocato dall’attore” (così, in motivazione, Cass. sez. 3, sent. 21 settembre 2015, n. 18463, Rv. 636899-01, nonché, già prima, Cass. Sez. 3, sent. 5 agosto 2013, n. 18609, Rv. 627478-01);

– che il secondo motivo – con cui si denuncia sia violazione dell’art. 244 c.p.c., per essere state ritenute valutative le dichiarazioni del teste M. (che offrirebbero, invece, dimostrazione del nesso causale tra il posizionamento pericoloso del cancello e il sinistro occorso al ricorrente), oltre che “omesso esame” delle stesse – risulta in parte non fondato e in parte inammissibile;

– che, difatti, la prima censura non è fondata, alla stregua del principio secondo cui “l’affermazione dell’esistenza di un nesso causale tra due fenomeni costituisce sempre il frutto di un’attività di giudizio e valutazione, e non già di semplice percezione di un fatto concreto”, sicché “la prova testimoniale non può mai avere ad oggetto l’affermazione o la negazione dell’esistenza del nesso di causalità tra una condotta ed un fatto illecito, ma può solo limitarsi a descrivere i fatti obiettivi, restando poi riservato al giudice stabilire se quei fatti possano essere stati la causa del danno” (Cass. Sez. 3, sent. 31 luglio 2012, n. 13693, Rv. 623587-01);

– che la seconda censura è inammissibile, visto che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è ipotizzabile quando l’omissione investa un “fatto vero e proprio” e, quindi, “un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire “un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico” (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), “un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e non, dunque, “una testimonianza”, e ciò anche perché l’omesso esame di “fatti rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme regolatrici del processo”, qui in ipotesi l’art. 244 c.p.c., “non è riconducibile al vizio ex art. 360, n. 5), cod. proc. civ quanto, piuttosto, a quello ex art. 360 c.p.c., n. 4), ovvero a quelli di cui ai precedenti numeri 1) e 2), ove si tratti – in quest’ultimo caso – di fatti concernenti l’applicazione delle disposizioni in tema di giurisdizione o competenza” (Cass. Sez. 3, sent. 8 marzo 2017, n. 5785, Rv. 64339801);

– che il terzo motivo, invece, è fondato, in applicazione il principio secondo cui la “condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. Sez. 6-3, ord. 19 giugno 2018, n. 16174, Rv. 649432-01);

– che l’accoglimento del motivo comporta la cassazione, in relazione, della sentenza impugnata, senza che sia necessario procedere al rinvio alla Corte fiorentina, potendo questa Corte decidere nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti;

– che va, infatti, solo esclusa la condanna del M. a rifondere al Comune di Castel del Piano le spese del primo grado di giudizio, come liquidate dal giudice in appello in 13.430,00, oltre spese generali LV.A. e c.p.A.;

– che in ragione dell’accoglimento parziale del ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (nel testo, applicabile “ratione tempore?” al presente giudizio, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1, e poi dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 2, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162), integrando anche l’accoglimento parziale della domanda un’ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese (così, da ultimo, “ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 24 aprile 2018, n. 10113, Rv. 648893-01).

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, accogliendo, invece, il terzo.

Cassa in relazione la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, esclude la condanna di M.A. a rifondere al Comune di Castel del Piano le spese del primo grado di giudizio, come liquidate dal giudice in appello in Euro 13.430,00, oltre spese generali I.V.A. e c.p.A.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA