Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21402 del 24/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 24/10/2016), n.21402
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2030-2015 proposto da:
POSTE ITALIANE SRL, (OMISSIS), società con socio unico, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato ROSSANA
CLAVELLI dell’AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE,
rappresenta e difesa dall’Avvocato ANDREA AMBROZ, giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.D.D.S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERGIOVANNI
ALLEVA, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 413/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 14/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;
udito l’Avvocato ROSSANA CLAVELLI, delega verbale Avvocato AMBROZ,
difensore del ricorrente, che insiste nella estinzione e
compensazione delle spese.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 14.7.2014, la Corte di appello di Ancona respingeva il gravame proposto da Poste Italiane avverso la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro c.d. “acausale” stipulato a norma del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis e dichiarato sussistente tra la società e la D.D. un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal (OMISSIS), con condanna della resistente al ripristino del rapporto ed al pagamento in favore del lavoratore di un’indennità omnicomprensiva pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la società, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, la D.D.D.S..
La ricorrente ha depositato verbale di conciliazione intervenuto fra le parti in data (OMISSIS) in sede sindacale, cui è seguito atto di rinuncia al giudizio del (OMISSIS), accettata dalla controparte.
Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.
Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate.
Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.
PQM
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso
Art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016