Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21402 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. I, 17/10/2011, (ud. 04/07/2011, dep. 17/10/2011), n.21402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9107/2008 proposto da:

F.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso gli avvocati NAPOLITANI

SIMONA, SPINOSO ANTONINO, rappresentato e difeso dall’avvocato

POLIMENI Domenico, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il

02/03/2007; n. 670/06 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato POLIMENI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, F.F., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro del 08-02-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia, al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto determinazione del quantum.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va precisato che il Giudice a quo ha determinato il danno morale, in contrasto con t parametri CEDU e la giurisprudenza di questa Corte (Euro 2.000,00 procedimento presupposto: 2^ grado, settembre 2001 – settembre 2006; durata ragionevole 3 anni, come emerge, seppur per implicito, dal contesto motivazionale). Non vi è domanda in relazione al primo grado del procedimento.

Non si può prescindere dagli ordinari termini di ragionevole durata, per intere categorie di controversie (nella specie, causa di lavoro), ma soltanto con riferimento al singolo procedimento, in relazione al quale il ricorrente nulla precisa.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una determinazione del danno per l’importo di Euro 2.250,00, per un ritardo di 3 anni. Vanno riliquidate le spese de giudizio di merito, da confermarsi a carico dell’amministrazione, nel rispetto dei minimi tariffari.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione per metà e per metà compensate, stante l’accoglimento soltanto parziale della domanda sul quantum.

PQM

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 2.250,00 per indennizzo, con interessi dalla domanda, e delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 445,00 per onorari, Euro 320,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, per il presente giudizio di legittimità, condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in ragione di metà; le compensa per l’altra metà liquidandole per l’intero in Euro 500,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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