Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21402 del 14/08/2019

Cassazione civile sez. I, 14/08/2019, (ud. 31/05/2019, dep. 14/08/2019), n.21402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17325/2015 proposto da:

Tecnimed S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 3,

presso lo studio dell’avvocato Patrono Manuela, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Galli Cesare, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Artsana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Teodosio Macrobio n. 3,

presso lo studio dell’avvocato Niccolini Giuseppe, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Andreolini Marco,

Parini Andrea, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1702/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/05/2019 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del

ricorso principale ed inammissibilità dei motivi secondo e terzo,

per l’inammissibilità del ricorso incidentale o in subordine per il

rigetto del primo motivo;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Cesare Galli che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, con rigetto dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il 2 novembre 2010 il Tribunale di Milano accoglieva la domanda di Artsana s.p.a. volta alla declaratoria della nullità della frazione italiana del brevetto Europeo EP (OMISSIS) di Tecnimed s.r.l., pubblicato il 13 settembre 2006, reso efficace in Italia con deposito della traduzione il 19 settembre dello stesso anno, e avente ad oggetto “termometro ad infrarossi e guida d’onda per il termometro ad infrarossi” denominato “Thermofocus”; al contempo respingeva la domanda riconvenzionale, proposta da Tecnimed s.r.l., relativa all’accertamento della contraffazione che sarebbe stata posta in atto da Artsana mediante la produzione, commercializzazione e offerta in vendita del termometro denominato “No Touch Baby” contraddistinto dal marchio “Chicco”. Rilevava il Tribunale che il brevetto di Tecnimed era carente di novità, in quanto anticipato dagli insegnamenti del brevetto statunitense (OMISSIS).

2. – Nel proporre appello Tecnimed invocava un fatto nuovo, intervenuto nelle more dell’impugnazione: e cioè la presentazione, in data 6 ottobre 2011, all’Ufficio Europeo dei brevetti – EPO -, di una istanza di limitazione del brevetto nei termini delineati dalla consulenza tecnica d’ufficio svolta in prime cure: limitazione che veniva poi accolta con decisione assunta dal predetto Ufficio in data 11 aprile 2012.

In esito al giudizio di gravame, in cui si costituiva Artsana, la Corte di appello di Milano, preso atto della suddetta limitazione apportata al brevetto in contestazione, riformava la sentenza di primo grado e per l’effetto rigettava la domanda di accertamento della nullità proposta da Artsana. La detta Corte respingeva, tuttavia, le domande riconvenzionali riproposte da Tecnimed: osservava, per un verso, che era stata accertata la nullità della frazione italiana del brevetto Europeo EP (OMISSIS) fino al 12 aprile del 2012, allorquando l’EPO aveva disposto la limitazione alla rivendicazione 1 della suddetta privativa; rilevava, per altro verso, non essere stato contestato che Artsana, sin dal 2008, aveva eliminato dal commercio il prodotto denominato “No Touch Baby”: secondo il giudice distrettuale, pertanto, il brevetto di cui era titolare Tecnimed non poteva ricevere tutela nel periodo in cui il dispositivo dell’appellata era commercializzato.

3. – Contro tale pronuncia Tecnimed ha proposto un ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Resiste con controricorso Artsana, la quale, a sua volta, ha spiegato una impugnazione incidentale basata su due motivi. Sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 105-ter e art. 69, comma 2, CBE (Convenzione sul brevetto Europeo, ovvero Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, riveduta il 29 novembre 2000 e ratificata con L. n. 224 del 2007) e dell’art. 56 c.p.i. (D.Lgs. n. 30 del 2005). Rileva la ricorrente che la Corte di appello aveva negato che il brevetto limitato fosse valido e produttivo di effetti fin dall’origine, laddove, invece, la limitazione aveva il solo effetto di ridurre l’ambito di protezione della privativa. L’istante osserva, infatti, che gli effetti della limitazione retroagiscono al momento del deposito della domanda di brevetto. In tal senso, la Corte di appello avrebbe dovuto accertare l’originaria validità del brevetto e, in conseguenza, la contraffazione e la condotta di concorrenza sleale poste in atto da Artsana con la produzione e commercializzazione del termometro denominato “No Touch Baby”.

Il motivo è fondato.

Contrariamente a quel che parrebbe ritenere la controricorrente, la Corte di appello ha basato la decisione sulle domande riconvenzionali di Tecnimed non già sulla inconsapevolezza della natura lesiva della condotta di Artsana (profilo che la sentenza impugnata non affronta), ma sulla circostanza per cui il brevetto di cui era titolare l’odierna istante non potesse ricevere tutela prima della decisione dell’EPO sulla attuata limitazione.

Quanto ritenuto dal giudice distrettuale non può tuttavia condividersi.

Si legge nella sentenza impugnata che Tecnimed ha formulato avanti all’EPO una richiesta di limitazione del brevetto Europeo avente ad oggetto l’eliminazione dal claim 1 della dizione “at least” riferita alla porzione convergente della superficie interna del termometro, per modo che la guida d’onda (il corpo tubolare deputato a convogliare la radiazione infrarossa proveniente dal corpo del paziente verso il sensore) abbia “una superficie interna presentante una porzione convergente nella direzione della seconda estremità” (sentenza impugnata, pag. 12). La Corte di merito ricorda che la limitazione in questione è stata accolta e che per effetto della stessa il brevetto non doveva considerarsi pienamente valido: ricorda, infatti, il giudice di appello che, in base a quanto osservato dal consulente tecnico d’ufficio, la limitazione della rivendicazione 1 consentiva al brevetto di Tecnimed di escludere l’interferenza con altra privativa (statunitense, nella specie).

La limitazione si è dunque attuata attraverso una riduzione dell’ambito di protezione della prima rivendicazione del brevetto, con riferimento a materia ritenuta non meritevole di protezione per la presenza di una anteriorità invalidante.

Ora, la ratio della disciplina in tema di limitazione del brevetto Europeo, attraverso la speciale procedura prevista dagli artt. 105-bis e 105-ter CBE, è stata spiegata avendo riguardo, da un lato, alla volontà di ridurre la possibilità di controversie riguardo alla validità del brevetto e, dall’altro, all’intendimento di aumentare la certezza del diritto brevettuale, stante la centralità delle decisioni assunte dall’EPO; non è peraltro da trascurare, secondo quanto è stato pure osservato in dottrina, che la limitazione del brevetto, producendo una riduzione dell’oggetto di esso, e quindi del suo ambito di esclusiva, attesta il favor del legislatore per il contenimento del monopolio brevettuale.

Ciò detto, gli effetti della determinazione assunta dall’EPO in punto di limitazione della privativa brevettuale sono descritti dall’art. 69, comma 2 CBE, che dispone: “Per il periodo di tempo che precede la concessione del brevetto Europeo, i limiti della protezione conferita dalla domanda di brevetto Europeo sono determinati dalle rivendicazioni contenute nella domanda pubblicata. Tuttavia, il brevetto Europeo nel testo concesso o modificato in una procedura di opposizione, di limitazione o per nullità determina retroattivamente tale protezione semprechè non venga estesa”. La norma è chiara, dunque, nell’attribuire al titolare del brevetto Europeo la protezione, per come definita in ragione della disposta limitazione, fin dalla venuta ad esistenza del titolo di privativa: come, cioè, se lo stesso fosse nato con quella restrizione. Una tale previsione è del resto coerente con la disciplina dei diritti conferiti dal brevetto Europeo, come contenuta negli artt. 64 e 67 CBE: la limitazione incide, infatti, sull’oggetto della privativa ma non impedisce che la protezione accordata dalla Convenzione si attui, con riguardo al brevetto modificato, a partire dal momento della pubblicazione della domanda. In tal senso, vanno dunque distinti, come rilevato da parte ricorrente, il momento a partire dal quale la decisione dell’EPO produce effetto – che, a mente dell’art. 105-ter, comma 3 CBE, è quello della pubblicazione della menzione della stessa nel Bollettino Europeo del brevetti – e il concreto contenuto di tale effetto, che è dato dalla limitazione ex tunc del titolo brevettuale. Tale regolamentazione trova poi applicazione anche con riguardo al brevetto Europeo rilasciato per l’Italia. Vero è, infatti, che a mente dell’art. 56, comma 1 c.p.i., “(q)ualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, l’ambito della protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione è confermato a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l’opposizione o la limitazione”; ma è altrettanto vero che tale previsione, la quale evoca il cit. art. 105-ter, comma 3, non osta a che la tutela derivante dalla procedura di limitazione abbia effetto retroattivo, come per l’appunto prescritto dall’art. 68, comma 2 CBE.

Non pare, del resto, che la nominata efficacia retroattiva della limitazione brevettuale trovi ostacolo nell’esigenza di tutelare i terzi che abbiano confidato nella nullità del brevetto. In primo luogo, il dato normativo è del tutto univoco nella definizione, in senso retroattivo, della riconosciuta limitazione. In secondo luogo, la citata esigenza non è l’unica a venire in considerazione ai fini che qui interessano, dal momento che il protocollo interpretativo dell’art. 69 CBE precisa che il detto articolo deve essere inteso nel senso di offrire, nel contempo, un’equa protezione al titolare del brevetto e una ragionevole certezza del diritto ai terzi: e il titolare della privativa deve ricevere protezione, in particolare, con riferimento all’eventualità del rinvenimento di documenti che attestino l’esistenza di un’arte nota, anteriore al momento del deposito del brevetto, tale da ridurre l’ambito di protezione della privativa registrata; proprio con riferimento a ipotesi siffatte si giustifica, difatti, la procedura di limitazione, con cui si pone rimedio al fatto che l’invenzione ricomprenda soluzioni precedute da anteriorità invalidanti. Da ultimo, in caso di limitazione, la certezza del diritto dei terzi è presieduta dal principio per cui la modificazione non può implicare che il brevetto si estenda oltre il contenuto della domanda originaria (cfr. art. 123, comma 2 CBE, ma anche art. 79, comma 3 c.p.i.).

D’altro canto, è stato ben rilevato, in dottrina, come la disciplina della retroattività della limitazione trovi il proprio fondamento in una delle richiamate finalità dell’istituto in esame: si è osservato, in particolare, che l’esigenza di ridurre il contenzioso in materia brevettuale sarebbe frustrata se l’efficacia della limitazione decorresse dalla data in cui è emesso il provvedimento, giacchè in tal caso non verrebbe meno l’interesse del terzo a far accertare la nullità del brevetto nel periodo anteriore alla disposta limitazione, al fine di escludere la lamentata contraffazione.

Va allora ribadito che, a prescindere dall’accertata nullità che affliggeva dapprincipio la prima rivendicazione del brevetto Tecnimed, l’accoglimento dell’istanza di limitazione ha determinato, come conseguenza, che, pur nel perimetro delineato dall’intervento dell’EPO del 2012, la privativa in questione, con riguardo alla predetta rivendicazione, fosse efficace fin dal 2006.

2. – Col secondo motivo la ricorrente oppone l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Assume che la sentenza impugnata aveva omesso di considerare che le parole “at least” davanti a “a waveguide”, nel testo della prima rivendicazione, erano state eliminate ben prima della limitazione del brevetto operata nel 2012: e cioè nel 2006, in sede di concessione della privativa da parte dell’EPO. In conseguenza, questa avrebbe dovuto ritenersi valida fin da allora: e ciò avendo riguardo all’art. 69 CBE, secondo cui il brevetto Europeo, come rilasciato, determina retroattivamente il riconoscimento della protezione.

Il motivo è infondato.

Reputa il Collegio sia da escludere che la sentenza impugnata abbia inteso affermare che la nullità del brevetto Tecnimed sia venuta meno per effetto della riformulazione della prima rivendicazione nel senso appena indicato (avendo quindi riguardo alle espressioni “at least” e “a waveguide”). Vero è che pag. 12 della sentenza impugnata contiene espressa menzione del fatto che la modifica apportata da Tecnimed sarebbe appunto consistita nell’eliminare “la dicitura almeno riferita ad una guida d’onda che era stata alla base della nullità del brevetto Tecnimed rispetto al trovato americano” di cui si è già detto. Ma è vero, al contempo, che la Corte di appello ha precisato come la richiesta di limitazione formulata avanti all’EPO riguardasse l’eliminazione dalla rivendicazione 1 della dizione “at least” riferita – come in precedenza rilevato – alla porzione convergente della superficie interna del termometro: tant’è che lo stesso giudice distrettuale ha sottolineato come, in forza della modificata rivendicazione, la superficie interna della guida d’onda deve presentare una porzione convergente nella direzione della seconda estremità, caratterizzata dal fatto che la detta superficie interna definisce un passaggio per mettere in comunicazione la prima e la seconda apertura, opposte l’una all’altra (sentenza, pag. 12). E il senso del ragionamento svolto dalla Corte di appello è reso manifesto dal rilievo per cui nella sentenza impugnata si evidenzia come la modifica apportata al brevetto Tecnimed ricalcherebbe quanto suggerito dal c.t.u. (sempre pag. 12 della sentenza), il quale aveva fatto presente che il brevetto in contestazione sarebbe stato valido ove la rivendicazione di cui si dibatte fosse stata limitata in modo che risultasse chiaro e inequivocabile che la superficie interna della guida d’onda che collega le due aperture avesse “una convergenza progressivamente e continuativamente crescente dalla prima verso la seconda apertura” (sentenza, pag. 10).

Poichè non può affermarsi che l’accertamento della validità del brevetto di Tecnimed dipenda dalla modificazione intervenuta nel 2006 – evenienza che, oltretutto, non lascia comprendere il senso della limitazione pronunciata dall’EPO sei anni più tardi (giacchè, in tale prospettiva, essa avrebbe avuto ad oggetto una parte della rivendicazione non più esistente) – deve escludersi che si configuri il denunciato omesso esame di fatto decisivo.

3. – Il terzo mezzo censura la sentenza impugnata per nullità, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 112 c.p.c., oltre che per violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.. Viene lamentato che la Corte distrettuale non si sarebbe pronunciata su di un motivo di appello: in particolare, nella sentenza impugnata non sarebbe stata presa in esame la censura avente ad oggetto l’affermazione, da parte del Tribunale, secondo cui non era legittima la limitazione in sede giudiziale del brevetto, e quindi la limitazione della privativa indicata dal c.t.u. già in sede cautelare e successivamente proposta da essa istante anche avanti all’EPO, e da questo accolta. Il motivo di gravame in questione, secondo la ricorrente, risultava essere certamente fondato e avrebbe quindi meritato di essere accolto: con la conseguenza che, “anche nella prospettiva della supposta irretroattività della limitazione (“..) ed anche nel caso in cui tale limitazione fosse stata effettivamente necessaria (…) il brevetto Tecnimed avrebbe dovuto considerarsi comunque valido non già dalla data (12 aprile 2012) della pubblicazione della decisione dell’EPO di concedere la limitazione, ma sin dalla fase cautelare ante causam del giudizio”, avendo in quella sede il c.t.u. indicato una limitazione del brevetto ritenuta idonea a chiarirlo.

Il motivo non può essere accolto.

Con tutta evidenza, la Corte di appello non ha preso in considerazione la censura relativa alla limitazione giudiziale del brevetto in quanto ha reputato decisivo il fatto che la suddetta limitazione era stata nel frattempo accordata dall’EPO. Si tratta, dunque, di una ipotesi di assorbimento: infatti, la figura dell’assorbimento può aversi in forma esplicita, allorchè la decisione spieghi espressamente le ragioni per cui la domanda assorbita è ritenuta superflua, ovvero anche in forma implicita, allorquando l’affermazione contenuta in motivazione sia logicamente incompatibile con l’accertamento richiesto nella domanda implicitamente assorbita (Cass. 6 aprile 2018, n. 8571). E’ noto, poi, che l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento (Cass. 12 novembre 2018, n. 28995). Nè del resto, la ricorrente spiega quale interesse avrebbe a una pronuncia sul tema della limitazione giudiziale, giacchè il risultato utile che essa potrebbe ritrarre da una pronuncia nel senso richiesto non sarebbe diverso da quello conseguito attraverso la limitazione del brevetto ottenuta avanti all’EPO.

4. – Il primo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 48 c.p.i.. Rileva Artsana che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che il brevetto di Tecnimed, siccome limitato, presentasse il requisito dell’attività inventiva, e ciò a dispetto dell’anteriorità costituita dal brevetto statunitense (OMISSIS): il trovato oggetto di tale privativa, infatti, presenterebbe i medesimi vantaggi dell’invenzione oggetto di causa che sarebbero costituiti dalla precisa definizione dell’area, sulla superficie del corpo del paziente, di cui si vuole misurare la temperatura, dalla focalizzazione della maggior parte dei raggi provenienti dall’area di interesse e da una lettura della temperatura non influenzata da effetti spuri. Il brevetto Tecnimed, dunque, difetterebbe di attività inventiva, giacchè quanto costituisce oggetto di limitazione sarebbe ottenibile attraverso un’ovvia modifica delle soluzioni adottate con il brevetto statunitense.

Il motivo è inammissibile.

La censura è orientata a un non consentito riesame degli apprezzamenti di fatto svolti dal giudice del merito. Come è noto, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315′).

5. – Con il secondo motivo di ricorso incidentale è lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 46 e 48 c.p.i.. Ad avviso dell’istante la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto valido il brevetto di controparte, come limitato, nonostante la presenza in atti di documenti comprovanti la predivulgazione o la carenza di attività inventiva della soluzione brevettata. Si menziona, al riguardo, il brevetto Europeo EP (OMISSIS), la cui domanda era stata depositata il 23 febbraio 1999, prima del deposito del testo Europeo Tecnimed e della sua domanda prioritaria: tale brevetto tutelava un modello sensore con guida d’onda avente caratteristiche del tutto sovrapponibili a quelle del termometro oggetto del brevetto della ricorrente principale. Rileva la ricorrente che, per quanto il trovato brevettato si riferisca ad una termopila, la società titolare della privativa, nel corso di una fiera medica tenutasi nel novembre 1999, aveva offerto il proprio sensore all’incaricato di una società terza, proponendo l’uso del dispositivo per la produzione di termometri a infrarossi. Aggiunge la ricorrente incidentale che il consulente tecnico d’ufficio aveva evidenziato come il colloquio in questione assumesse rilievo ai fini della valutazione dell’altezza inventiva del trovato Tecnimed; rileva, inoltre, che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che i documenti versati in atti, e inerenti alle dedotte anteriorità, fossero privi di data certa e risultassero comunque inidonei a provare alcunchè.

Anche tale motivo è inammissibile.

Anzitutto esso è carente di autosufficienza, in quanto l’istante non ha corredato le proprie deduzioni di un congruo richiamo degli elementi documentali su di cui essa si fonda. Si rammenta, in proposito, che chi ricorre per cassazione ha l’onere di indicare i documenti su cui il ricorso è fondato, mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione (Cass. 27 luglio 2017, n. 18679; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784).

Ciò vale, tra l’altro, per il brevetto EP (OMISSIS), di cui non è indicata la data di pubblicazione: elemento, questo, che assumerebbe rilievo, nella prospettiva della controricorrente, ai fini della verifica della priorità rilevante per l’attività inventiva: infatti, Artsana deduce che il richiamato colloquio, il quale aveva avuto luogo nel corso di una manifestazione fieristica, andasse preso in considerazione, secondo quanto indicato dal consulente tecnico d’ufficio, per valutare l’altezza inventiva del trovato Tecnimed; ma tale colloquio riguardava il brevetto EP (OMISSIS) e a norma dell’art. 48 c.p.i. l’apprezzamento dell’attività inventiva prescinde dal contenuto delle domande di brevetto non pubblicate (onde una qualsiasi difesa incentrata sul tema suddetto esigeva che si fornissero precise indicazioni inerenti alla pubblicazione della domanda di privativa).

Sul versante della novità, poi, la Corte di merito ha escluso che l’appellata avesse provato che il trovato Tecnimed fosse stato inciso da specifiche anteriorità ed ha aggiunto, in proposito, che la documentazione prodotta da Artsana consisteva per lo più in lettere e tavole con disegni privi di data certa, insufficienti ad offrire la prova di una invenzione anteriore al brevetto di cui qui si dibatte. Quanto rilevato dal giudice del gravame sfugge però a censura, dal momento che inerisce a un accertamento di fatto riservato al giudice del merito e non può essere sindacato in questa sede: tanto più che, come si è detto, l’impugnazione risulta carente di autosufficienza (infatti, l’istante non fornisce indicazioni quanto al contenuto e alla localizzazione dei documenti prodotti). In ogni caso, quanto dedotto con riguardo al richiamato colloquio in occasione della manifestazione fieristica non potrebbe assurgere a divulgazione: e ciò sia perchè è la stessa Artsana a ricordare, senza sollevare contestazioni al riguardo, come il c.t.u. avesse escluso che detta evenienza fosse sufficiente a dimostrare la carenza di novità del trovato; sia perchè, in ogni caso, la divulgazione fa perdere all’invenzione industriale il requisito della novità, così da impedire la concessione di un valido brevetto, solo ove consista in una comunicazione o diffusione che porti il trovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone (Cass. 19 aprile 2010, n. 9291).

6. – In conclusione, va accolto primo motivo e devono essere respinti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, mentre va dichiarato inammissibile quello incidentale. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa viene rinviata alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

La Corte di Milano dovrà applicare il seguente principio di diritto: “Ove un brevetto Europeo rilasciato per l’Italia sia assoggetto a una procedura di limitazione avanti all’Ufficio Europeo dei brevetti, la protezione deve ritenersi definita dal contenuto della limitazione con effetto retraoattivo, e ciò a prescindere dalla nullità che poteva originariamente investire le rivendicazioni modificate attraverso la procedura stessa”.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie il primo e rigetta il secondo e il terzo motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 31 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA