Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21401 del 17/10/2011
Cassazione civile sez. I, 17/10/2011, (ud. 04/07/2011, dep. 17/10/2011), n.21401
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 7131/2008 proposto da:
C.G. (C.F. (OMISSIS)), CA.GI.
(C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 1, presso gli avvocati SPINOSO ANTONINO, NAPOLITANI
SIMONA, rappresentati e difesi dall’avvocato POLIMENI Domenico,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il
25/01/2007; n. 652/06 Reg. Equa Rip.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/07/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato POLIMENI che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, C.G. e GI., impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro 25-01-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia, al pagamento di somma in loro favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto determinazione del quantum.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
I ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza.
Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato che il Giudice a quo ha determinato il danno morale, in contrasto con i parametri CEDU e la giurisprudenza di questa Corte (Euro 8.500,00 procedimento presupposto: 1^ grado, giugno 1987 – febbraio 2006; durata ragionevole 3 anni, cui la pronuncia impugnata ha aggiunto un anno e mezzo, a carico delle parti private per rinvii a richiesta ed integrazione del contraddittorio; su tale profilo non vi è censura).
Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una determinazione del danno per l’importo di Euro 13.500,00, per ciascuno dei ricorrenti, per un ritardo di 14 anni e 2 mesi.
Vanno riliquidate le spese del giudizio di merito, da confermarsi a carico dell’amministrazione, nel rispetto dei minimi tariffari.
Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.
PQM
La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 13.500,00 per indennizzo, per ciascuno dei ricorrenti, con interessi dalla domanda, e delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 600,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore degli Avvocati D. POLIMENI e A. COTRONEO, antistatari per il presente giudizio di legittimità, condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. D. POLIMENI antistatario.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011