Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21401 del 15/09/2017
Cassazione civile, sez. trib., 15/09/2017, (ud. 08/03/2017, dep.15/09/2017), n. 21401
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5560/2014 R.G. proposto da:
Dolci Tentazioni s.r.l., M.G., rappresentati e difesi
dall’avv. Giovanni Antonio Cillo, con domicilio eletto in Roma, via
Vito Giuseppe Galati 100/C;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate;
– intimata –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania, sez. distaccata di Salerno, il 10 giugno 2013.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 marzo 2017
dal Consigliere Giuseppe Tedesco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Zeno Immacolata che ha concluso chiedendo il rigetto dei
primi due motivi e l’inammissibilità dei restanti motivi.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Dolci Tentazioni s.r.l. ha impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Avellino l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2007 fu recuperata a tassazione l’Iva relativa a pagamenti che, benchè riferibili all’attività di impresa, non erano stati fatturati dal soggetto che li aveva ricevuti, in assenza di regolarizzazione con autofattura da parte la società che li aveva eseguiti.
L’accertamento seguiva a una verifica nei confronti della diversa società (la Smil Service s.r.l.) con la quale intercorse il rapporto rilevante ai fini Iva, presso la quale furono ritrovati alcuni assegni emessi dalla contribuente a favore di un terzo, ma che, nella sostanza, secondo la tesi dell’amministrazione finanziaria, rappresentavano pagamenti effettuati dalla Dolci Tentazioni s.r.l. per la prestazione ricevuta.
Oltre che ai fini Iva l’avviso di accertamento recuperava a tassazione gli importi portati dagli assegni anche ai fini Ires e Irap, ritenendo che i relativi importi, in quanto utilizzati per pagamenti irregolari, provenissero da ricavi non contabilizzati.
Il ricorso fu accolto dalla Commissione tributaria provinciale, ma quella regionale andò in contrario avviso e accolse l’appello dell’Agenzia delle entrate, condividendo la ricostruzione posta a base dell’accertamento.
Contro la sentenza la società propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
L’Agenzia delle entrate resta intimata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.P.R. n. 60 del 1973, art. 43.
La tesi sottesa al motivo è che ogni e qualsiasi atto richiamato nella motivazione dell’avviso di accertamento debba essere a questo allegato. In particolare la censura ha riguardo al processo verbale di constatazione riguardante le ispezioni condotto presso la società contribuente e il diverso processo verbale relativo alle indagini condotte presso la diversa società Smil Service s.r.l..
Il motivo è inammissibile, perchè cumulativamente proposto in relazione sia dell’art. 360 c.p.c., comma 1, sia n. 3 sia n. 5 che linea di principio configurano mezzi di impugnazione eterogenei e incompatibili.
Si ritiene tuttavia di aggiungere – per la parte in cui la censura riguarda il processo verbale della ispezione eseguita presso la società – che la censura non tiene conto del costante insegnamento di questa Suprema Corte, che, in tema di motivazione per relationem, ha in più occasioni chiarito che l’onere di allegazione e riproduzione non riguarda gli atti che sono già nella sfera di conoscenza del contribuente, tenendo presente che tale presupposto deve considerarsi in re ipsa quando, come nel caso in esame, il riferimento attiene a verbali di ispezione o verifica redatti alla presenza del contribuente, o a lui comunicati o notificati nei modi di legge” (Cass. n. 7360/2011; Cass. n. 9913/2008; Cass. 2462/2007); e che parimenti urta contro consolidati insegnamenti di questa Suprema Corte la tesi fatta propria dalla società, secondo cui gli atti richiamati nella motivazione dell’avviso di accertamento, qualora già non conosciuti dal contribuente, debbono per ciò solo essere allegati all’avviso di accertamento ovvero in questo riprodotti nel loro contenuto essenziale. E’ stato infatti chiarito che: “In tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso (L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7) va inteso in necessaria correlazione con la finalità “integrativa” delle ragioni che, per l’Amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo, secondo quanto dispone la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3: il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell’atto impositivo e sol perchè ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore “narrativo”), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell’atto impositivo) sia già riportato nell’atto noto. Pertanto, in caso di impugnazione dell’avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l’esistenza di atti a lui sconosciuti cui l’atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell’atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione” (Cass. n. 26683/2009; conf. Cass. n. 2614/2016).
Con il secondo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Di là dalla terminologia usata nella rubrica, il motivo deduce esclusivamente un vizio di motivazione, ravvisato nella parte in cui i giudici d’appello hanno ritenuto raggiunta la prova della fondatezza della pretesa impositiva sulla base della produzione documentale dell’Ufficio.
Il motivo è inammissibile. Nel caso di specie è applicabile, in relazione alla data di pubblicazione della sentenza, la norma del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, convertito dalla L. n. 134 del 212, che ha modificato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, il n. 5 prevedendo, quale motivo di ricorso, l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”.
Senza che sia necessario indagare sui limiti della cognizione demandabile al giudice di legittimità in forza della nuova previsione (Cass. S.U. n. 8053/2014), è agevole rilevare che la ricorrente non deduce alcun fatto il cui esame fu omesso dalla Ctr, ma denuncia in blocco la valutazione positiva dei fatti operata dalla sentenza, pretendendone una diversa.
Il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39 nonchè del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6.
In particolare, la ricorrente la censura investe la decisione della Ctr, laddove i giudici d’appello avevano ritenuto che gli importi portati dagli assegni utilizzati per i pagamenti irregolari, non essendo transitati nella contabilità ufficiale della società, provenissero da ricavi in nero.
Così identificato l’oggetto della censura è chiaro che il richiamo dal D.Lgs n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, non è pertinente. Secondo tale disposizione il cessionario o committente che abbia acquistato beni o servizi senza fattura emessa dal cedente o prestatore deve versare solo una sanzione pari al 100 per cento dell’imposta, che non può cumularsi all’imposta stessa, dovuta solo dal venditore.
La norma disciplina il trattamento sanzionatorio delle operazioni irregolari ai fini Iva; essa lascia del tutto impregiudicata la questione se la provvista utilizzata per la operazione irregolare possa riflettere ricavi in nero.
Analogamente non è pertinente il richiamo al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2), perchè nella specie l’accertamento dei maggiori ricavi non è stata effettuata sulla base di accertamenti bancari; restando poi tutta da dimostrare la tesi, sottesa a tale richiamo, che nell’ambito degli accertamenti bancari la mera indicazione del beneficiario sia sufficiente ad escludere l’operatività della presunzione (legale) di maggiori ricavi. Il parallelo proposto dal motivo, pertanto, non giova al contribuente per sostenere che il rilievo di un pagamento irregolare fatto nell’esercizio della impresa, solo perchè il mezzo usato porti con sè l’indicazione del beneficiario, sia inidoneo, già in via di principio, a integrare contemporaneamente una presunzione di maggiori D.P.R n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d).
Nell’ambito del motivo in esame la ricorrente pone il problema della mancata deduzione dei costi connesse ai maggiori ricavi presuntivamente accertati.
Tale profilo introduce inammissibilmente una critica che è del tutto diversa da quella oggetto del motivo. Si può aggiungere che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte soltanto in caso di accertamento induttivo puro, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, il Fisco deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfetaria dei costi di produzione, mentre in ipotesi di accertamento analitico o analitico presuntivo (come nel caso di specie), è il contribuente che deve dimostrare, con onere probatorio a suo carico, l’esistenza dei presupposti per la deducibilità di costi afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa o debba procedere al riconoscimento forfetario di componenti negativi (Cass. n. 25317/2014; n. 20679/2014).
Il quarto motivo denuncia l’omessa pronuncia – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. – In subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – Omessa, insufficiente e/o carente motivazione.
Il motivo è inammissibile, perchè le omissioni sono dedotte con riferimento a due specifiche richieste, che il ricorrente assume di avere avanzato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e “reiterate in appello”. Infatti tale generico inciso non basta a soddisfare il requisito dell’autosufficienza richiesto a colui che intende dedurre in sede di legittimità censure del genere, la cui ammissibilità implica assolto dal ricorrente l’onere di precisare dove e come le relative istanze furono riproposte nel giudizio d’appello.
In conclusione i motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili.
PQM
dichiara inammissibili i motivi di ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2000, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017