Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21401 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 06/10/2020), n.21401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12870/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

M.P.A., rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Turco,

con domicilio eletto in Roma via L. Mantegazza n. 24 presso lo

studio e la persona del Dott. Marco Gardin;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna, n. 12/4/2011 depositata il 6 aprile 2011, non

notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 febbraio 2020

dal consigliere Dott. Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 12/4/11 depositata in data 6 aprile 2011 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 88/1/08 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, la quale aveva accolto il ricorso proposto da M.P.A., contro un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA 1999.

– In particolare, a seguito di accertamenti bancari del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, l’Agenzia ricostruiva induttivamente ai sensi del medesimo D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), un maggior reddito imponibile in capo al contribuente, titolare di partita IVA esercente servizi connessi allo sport automobilistico e amministratore di una società di capitali, sulla base dei movimenti bancari non giustificati, al netto dei costi quantificati induttivamente in misura pari all’80%, e determinava l’IVA dovuta sulla base dei soli accrediti non giustificati.

– La CTR condivideva la decisione di primo grado, ritenendo che l’ambito di applicazione dell’art. 32 fosse circoscritto al caso di verifica nei confronti di un’impresa e non anche di persona fisica, e che il numero esiguo delle compravendite di autovetture contestate, e il fatto che venissero usate per breve tempo dal contribuente e poi rivendute, escludesse un’attività commerciale. Secondo il giudice d’appello tali elementi rivelavano solo una propensione al lusso in capo al ricorrente, e non vi erano elementi idonei a giustificare l’accertamento induttivo puro applicato dall’Agenzia alla fattispecie.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo due motivi. Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- l’Agenzia censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 55, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51 e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39, in primo luogo per aver la CTR escluso che la disciplina degli accertamenti bancari fosse applicabile alla persona fisica, oltretutto in considerazione del fatto che il contribuente aveva presentato dichiarazione dei redditi per il medesimo anno di imposta riconoscendo di essere imprenditore, seppure per altra attività; in secondo luogo, per non aver considerato che anche un numero limitato di compravendite, anche una soltanto se rilevante, poteva essere rilevante a tal fine.

– Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5- l’Agenzia denuncia l’insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi sull’esclusione dei presupposti di applicazione della presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e lo svolgimento da parte del contribuente di attività occulta di commercializzazione di autovetture usate di lusso, in presenza delle circostanze di fatto già poste a base del primo motivo.

– I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi e relativi ai presupposti per l’operatività della disciplina degli accertamenti bancari di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 32, e sono fondati.

-In primo luogo, la statuizione del giudice d’appello secondo cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 32, troverebbe applicazione solo in relazione ad attività di impresa e non nei confronti delle persone fisiche collide frontalmente con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha più volte affermato che “In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 29572 del 16/11/2018, Rv. 651421 – 01). Inoltre, la CTR non si confronta affatto con la circostanza, pacifica, che lo stesso contribuente aveva riferito nella dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta di essere imprenditore sia pure per una diversa attività rispetto a quella accertata.

-In secondo luogo, il giudice d’appello non considera che anche un numero limitato di transazioni non giustificate rilevano, anche una se di peso può essere decisiva, soprattutto ove come nel caso di specie gli addebitamenti e prelevamenti sono pari a oltre 3.800.000 Euro e i soli accreditamenti ammontano a quasi 1.500.000 Euro. Tali elementi determinano che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, “al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 (in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa), non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4829 del 11/03/2015, Rv. 635057 01).

-Va infatti ribadito che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all’interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26111 del 30/12/2015, Rv. 638173 – 01; conforme Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15857 del 29/07/2016, Rv. 640618 – 01).

-Per superare tale presunzione, il contribuente deve in particolare “dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15857 del 29/07/2016, conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4829 del 11/03/2015).

– Nel caso di specie, la CTR ha deciso senza tener conto di tali principi di diritto che governano la fattispecie e di cui farà applicazione in sede di rinvio, a seguito della Cassazione della sentenza impugnata. Il giudice d’appello provvederà inoltre alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai motivi accolti, e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA