Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21400 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 24/10/2016), n.21400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5013 – 2015 R.G. proposto da:

M.C., – c.f. (OMISSIS) – (coniuge ed erede legittima di

D.C.F.), elettivamente domiciliata in Pozzuoli, al corso

Nicola Terracciano, n. 28, presso lo studio dell’avvocato Gennaro

Belvini, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATORE del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS)

s.n.c.) in liquidazione, in persona del dott. B.E.;

– intimato –

Avverso la sentenza della corte d’appello di Perugia n. 3914 dei

5.6/1.7.2014;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 26 maggio

2016 del consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Gennaro Belvini, per la ricorrente;

Letta la relazione ex art. 380 bis c.p.c., comma 1 del dott. Luigi

Abete.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Con decreto n. 101 del 28.4.1998 il pretore di Perugia ingiungeva a D.C.F., titolare dell’omonima ditta, corrente in (OMISSIS), di pagare alla ricorrente, (OMISSIS) s.n.c., la somma di Lire 18.800.000, oltre interessi e spese di procedura monitoria, quale residuo importo del credito dalla ricorrente vantato e portato dalla fatture accompagnatorie n. (OMISSIS) nonchè dalla nota di credito n. (OMISSIS).

D.C.F. proponeva opposizione; deduceva, tra l’altro, di non aver mai avuto rapporti commerciali con la società ricorrente.

Riassunto il giudizio nei confronti del curatore a seguito della dichiarazione di fallimento della (OMISSIS), con sentenza n. 66/2011 il tribunale di Perugia – nelle more divenuto competente – rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese.

Interponeva appello D.C.F..

Resisteva il curatore del fallimento della (OMISSIS).

Con sentenza n. 391 dei 5.6/1.7.2014 la corte d’appello di Perugia rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Esplicitava la corte di merito che i documenti prodotti dall’appellante non erano idonei a provare l’estraneità alla fornitura di carni, il pagamento del cui corrispettivo era stato invocato in via monitoria; che “il biglietto da visita (…) non ha valore probatorio, mentre dalla certificazione di cessazione dell’attività emerge solamente che il numero della partita i.v.a. alla data del 23.12.1997 era diverso rispetto a quello indicato nelle fatture che sono state emesse tutte in data anteriore” (così sentenza d’appello, pag. 3); che propriamente l’appellante avrebbe dovuto dimostrare che alla data delle fatture accompagnatorie il numero di partita i.v.a. era diverso da quello indicato nelle stesse fatture.

Avverso tale sentenza M.C., coniuge ed erede legittima di D.C.F., ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

Il curatore del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS) s.n.c.) in liquidazione non ha svolto difese.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Adduce che la corte di merito ha obliterato la regola cardine per cui, “stante anche l’espressa contestazione, incombeva all’appellata (opposta in primo grado ed attrice sostanziale) l’onere di provare l’esistenza del preteso rapporto commerciale e quindi i fatti costitutivi del preteso credito, prova questa che non è stata data nè è stato chiesto di dare essendosi limitata la società opposta a produrre copie di fatture” (così ricorso, pag. 5); che, più esattamente, l’elaborazione giurisprudenziale di legittimità “ha chiarito (…) che le fatture nel giudizio a cognizione piena, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, non sono idonee a provare l’esistenza del credito, e che nel caso di contestazione (…) è onere dell’opposta (…) provare (…) l’esistenza del credito” (così ricorso, pag. 7); che quindi la corte distrettuale ha invertito l’onere della prova.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto respinto.

Non si nega che la fattura commerciale, in considerazione del suo unilaterale iter formativo e della sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto (come l’elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento e altro), è da inquadrare fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo (la fattura consiste nella dichiarazione indirizzata dall’una parte all’altra di fatti concernenti un rapporto già costituito: cfr. Cass. 12.1.2016, n. 299; Cass. 20.9.1999, n. 10160, e Cass. 18.2.1995, n. 1798).

E’ indubitabile, tuttavia, qualora il rapporto sottostante sia oggetto di contestazione fra le parti, che, benchè non assurga a prova, del medesimo rapporto la fattura costituisce indizio (cfr. Cass. 12.1.2016, n. 299; Cass. 28.6.2010, n. 15383; Cass. 20.5.2004, 9593; Cass. 20.9.1999, n. 10160, e Cass. 18.2.1995, n. 1798).

E’ innegabile, altresì, che nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, giacchè è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità (cfr. Cass. 5.7.1990, n. 7084).

Ed è fuor di dubbio, inoltre, che gli elementi assumibili a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice del merito fondare anche su un elemento unico, preciso e grave (cfr. Cass. 4.5.1999, n. 4406, ove si soggiunge che la valutazione della rilevanza di tale elemento nell’ambito del processo logico applicato in concreto non è sindacabile in sede di legittimità, purchè sia sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria; Cass. sez. lav. 6.4.1983, n. 2373, ove si soggiunge che il controllo della Suprema Corte non può riguardare la valutazione di detto giudice circa la rilevanza degli elementi indiziari utilizzati ai fini del procedimento presuntivo ex art. 2727 c.c., ma solo la correttezza di questo sotto il profilo logico – giuridico).

Su tale scorta, pertanto, tanto più allorchè il quadro indiziario risulti integrato in particolare dal rilievo, parimenti presuntivo, che a loro volta rivestono i documenti di trasporto ovvero la natura accompagnatoria delle fatture, nessuno ostacolo si frappone, in linea di principio, a che il giudice del merito pervenga ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. al riscontro sia dell’atto negoziale genetico del credito pecuniario di cui si deduce il mancato pagamento sia del puntuale adempimento della controprestazione gravante sul contraente che abbia azionato il suo credito insoluto al corrispettivo.

Nei termini esposti la censura che l’unico motivo di ricorso veicola, si risolve, in fondo, in una censura del giudizio “di fatto” operato dalla corte territoriale, nella prospettazione di un diverso preteso migliore e più appagante coordinamento delle acquisite risultanze istruttorie (“nel caso di specie la Re.A1 non ha mai fornito la prova dell’esistenza del credito nè, tantomeno, ha chiesto di provarlo, ma si è limitata esclusivamente a richiamare e produrre le fatture allegate al procedimento monitorio”: così ricorso, pag. 7).

Il motivo, dunque, involge gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il motivo del ricorso, perciò, si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e quindi in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul “fatto”, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

E ciò, si badi, tanto più nel segno dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte di legittimità, secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (disposta dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile – è il caso di specie – alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione) deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; e secondo cui, propriamente, tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Si è anticipato che la ricorrente (comparsa all’udienza in camera di consiglio) ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

In relazione alle argomentazioni di cui alla summenzionata memoria si rileva e si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, che anche con la memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, M.C. ha reiterato la prospettazione secondo cui in violazione dell’art. 2697 c.c. “vi è stata una evidente e illegittima inversione dell’onere della prova” (così memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, pag. 3; cfr., al contempo, ricorso, pag. 8).

E però, si ribadisce, nessuna inversione dell’onere della prova vi è stata, giacchè la corte umbra, sulla scorta della documentazione tutta allegata a supporto del ricorso per decreto ingiuntivo, propriamente mercè menzione delle quattro fatture accompagnatorie all’uopo emesse dalla (OMISSIS) (cfr. sentenza d’appello, pag. 2), ha indiscutibilmente riscontrato in chiave indiziaria l’atto negoziale genetico del credito azionato.

In secondo luogo, che con la memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2 M.C. ha dedotto che “il presunto credito della (OMISSIS) s.n.c. giammai potrebbe essere ritenuto provato sulla base delle sole fatture atteso che: nelle stesse è indicato quale luogo della consegna (OMISSIS) ed il D.C. (…) ha da sempre contestato che la ditta D.C.F. non ha mai avuto sede in (OMISSIS); (…)” (così memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, pag. 2).

E tuttavia tale deduzione si risolve patentemente in una censura del giudizio “di fatto” operato dalla corte perugina: si tratta al più di una specificazione della prospettazione, di cui all’iniziale ricorso, secondo cui la corte di merito “ha erroneamente valutato i documenti e le prove dei due gradi di giudizio” (così ricorso, pag. 8).

Il curatore del fallimento della (OMISSIS)RE.AL.(OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS)RE.AL.(OMISSIS) s.n.c.) in liquidazione non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 14.2.2015. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, M.C., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater bis.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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