Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21400 del 15/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 15/09/2017, (ud. 08/03/2017, dep.15/09/2017),  n. 21400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11162/2013 R.G. proposto da:

Nordbau Peskoller GMBH s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.

Federico Casa e Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via

dei Monti Parioli 48, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Marini;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e sul ricorso iscritto al n. 11162/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente in via incidentale –

contro

Nordbau Peskoller GMBH s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.

Federico Casa e Annibale Marini, con domicilio eletto in Roma, via

dei Monti Parioli 48, presso lo studio dell’avv. Annibale Marini;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di

Bolzano, depositata il 22 ottobre 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 marzo 2017

dal Consigliere Giuseppe Tedesco;

uditi gli Avv. Ulisse Corea (su delega), per la ricorrente

principale, e Eugenio De Bonis per l’Avvocatura generale dello

Stato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Zeno Immacolata, che ha concluso chiedendo dichiararsi

cessata la materia del contendere.

Fatto

CONSIDERATO

che:

con atto depositato il 7 marzo 2017, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, motivata con l’annullamento totale in autotutela dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo all’anno di imposta 2004 (l’avviso all’origine del contenzioso definito nel merito con la sentenza oggetto del presente ricorso);

l’atto di rinuncia è stato sottoscritto in calce “per ricezione, accettazione e adesione anche alla compensazione delle spese da parte dell’Agenzia delle entrate” da parte dell’Avvocatura dello Stato;

conseguentemente, va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità senza statuizione sulle spese.

PQM

 

visti gli art. 390,391 c.p.c.;

dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA