Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21400 del 14/08/2019

Cassazione civile sez. I, 14/08/2019, (ud. 20/09/2018, dep. 14/08/2019), n.21400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.L., P. e C., elettivamente domiciliati in Roma, via

Oslavia 30, presso lo studio dell’avv. Domenico Sorrentino, che li

rappresenta e difende nel presente giudizio, per delega a margine

del ricorso, unitamente all’avv. Anna Maria Cipolloni che dichiara

di voler ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

annamaria.cipolloni.avvocatiperugiapec.it e al fax n. 075/5717936;

– ricorrenti –

nei confronti di:

Comune di Todi, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente

domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestrina 47, presso lo

studio dell’avv. Piero Peppucci (studio legale Francesco Paolo

Iossa), che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta

procura a margine del controricorso, e dichiara di voler ricevere le

comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

piero.peppucci.avvocatiperugiapec.it e al fax n. 075/8943089;

– controricorrente –

sul ricorso proposto da:

Comune di Todi, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente

domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestrina 47, presso lo

studio dell’avv. Piero Peppucci (studio legale Francesco Paolo

Iossa), che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta

procura a margine del ricorso, e dichiara di voler ricevere le

comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

piero.peppucci.avvocatiperugiapec.it e al fax n. 075/8943089;

– ricorrente –

nei confronti di:

Soc. F.lli Ca.Gi. & Ro. s.n.c., elettivamente

domiciliata in Roma in via XX Settembre 3 presso lo studio dell’avv.

Bruno Sassani che unitamente e disgiuntamente agli avv.ti G.

Gabriele Corbucci e Anna Santantoni la rappresenta per procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

G.L., G.P. e G.C.;

– intimati –

e sul ricorso proposto da:

Soc. F.lli Ca.Gi. & Ro. s.n.c., elettivamente

domiciliata in Roma in via XX Settembre 3 presso lo studio dell’avv.

Bruno Sassani che unitamente e disgiuntamente agli avv.ti G.

Gabriele Corbucci e Anna Santantoni la rappresenta per procura a

margine del ricorso;

nei confronti di:

G.L., P. e C., elettivamente domiciliati in Roma, via

Oslavia 30, presso lo studio dell’avv. Domenico Sorrentino, che li

rappresenta e difende nel presente giudizio, per delega a margine

del controricorso, unitamente all’avv. Anna Maria Cipolloni che

dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo

alla p.e.c. annamaria.cipolloni.avvocatiperugiapec.it e al fax n.

075/5717936;

e

Comune di Todi, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente

domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestrina 47, presso lo

studio dell’avv. Piero Peppucci (studio legale Francesco Paolo

Iossa), che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta

procura a margine del controricorso, e dichiara di voler ricevere le

comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

piero.peppucci.avvocatiperugiapec.it e al fax n. 075/8943089;

nonchè nei confronti di:

P.N., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 466/2017 della Corte di appello di Perugia,

emessa il 12 luglio 2012 e depositata il 26 novembre 2012, n. R.G.

224/2011;

sentita la relazione in camera di consiglio del cons. Dott. Giacinto

Bisogni.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Perugia, con sentenza non definitiva del 17 luglio 2000, condannò il Comune di Todi al risarcimento del danno (da liquidarsi nel prosieguo del giudizio) in favore di L., C. e G.P. per l’occupazione di alcuni terreni (ubicati nel territorio comunale e censiti in catasto al F. (OMISSIS)), posta in essere al fine di realizzare un programma di edilizia residenziale pubblica. Rigettò la domanda dei sigg.ri G. nei confronti di Ro. e Giancarlo Ca., in proprio e nella qualità di legali rappresentanti della s.n.c. F.lli Ca., cui il Comune, con atto del 7 ottobre 1982, aveva trasferito la proprietà di una porzione di detto immobile, nonchè nei confronti di M.A. e + ALTRI OMESSI, acquirenti degli alloggi realizzati dalla s.n.c. F.lli Ca..

2. In parziale riforma della decisione, la Corte di appello di Perugia, con sentenza del 21 febbraio 2004, dichiarava prescritto il credito dei G. relativo all’espropriazione dell’area estesa mq. 1260, per la quale era intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità del programma di edilizia residenziale, posto che la citazione introduttiva del giudizio era stata notificata alle controparti il 2 giugno 1994, e cioè dopo la scadenza del termine quinquennale di cui all’art. 2947 c.c., decorrente dalla scadenza dell’occupazione temporanea del terreno (risalente all’anno 1987), o al più tardi dalla entrata in vigore della L. n. 458 del 1988 che ne aveva escluso la restituzione. Riteneva invece che la restante parte del fondo, estesa mq. 1370, fosse oggetto di occupazione ab origine illegittima (c.d. occupazione usurpativa) e condannava il Comune, l’impresa Ca. e gli acquirenti degli immobili in solido al risarcimento del danno cagionato ai proprietari. Infine accoglieva la domanda di rivalsa proposta nei confronti del Comune che condannava a tenere indenne la società F.lli Ca. delle maggiori somme rispetto all’indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari.

3. Per la cassazione della sentenza proponevano ricorso i G. ed il Comune di Todi. Resistevano con controricorso l’amministrazione comunale, l’impresa Ca. ed i proprietari (ad eccezione di B.A., Ra.St. e P.T.), i primi due avanzando ricorso incidentale.

4. Con sentenza n. 17274/2010 la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile l’appello incidentale tardivo proposto dai sigg.ri G. nei confronti della società F.lli Ca. e dei soci. Ha ritenuto corretta la condanna al risarcimento del danno per l’occupazione usurpativa da stimarsi nel valore del bene al momento della sua definitiva trasformazione (e non della domanda come ritenuto dalla Corte di appello) e con la rivalutazione da quella data (13 novembre 1983) e gli interessi. Ha ritenuto fondato il ricorso dei sigg.ri G. relativamente alla insussistenza dei presupposti per ritenere prescritto il loro credito avente ad oggetto l’indennizzo dell’occupazione appropriativa dell’area di mq. 1260, oggetto di dichiarazione di pubblica utilità (integrata dal provvedimento di localizzazione dei programmi urbanistici di cui alla L. n. 865 del 1971) dovendosi far decorrere la prescrizione dalla decisione della Corte Costituzionale n. 486/1991. Ha accolto il motivo del ricorso incidentale con il quale il Comune di Todi ha lamentato la mancata considerazione, ai fini della decisione sulla domanda di manleva proposta dal Comune, della convenzione intercorsa con la società F.lli Ca.. Ha accolto infine il motivo del ricorso incidentale di quest’ultima società relativo alla limitazione dell’obbligo di manleva a carico del Comune alla sola differenza tra indennità di espropriazione e valore venale del bene oggetto di espropriazione. La Corte di Cassazione ha ritenuto che erroneamente la Corte di appello abbia sovrapposto la responsabilità del Comune nei confronti degli espropriati rispetto a quella operante nei rapporti fra il Comune e la società F.lli Ca.. Pertanto ha conseguentemente ritenuto che, quanto all’occupazione usurpativa dell’area di mq. 1370 (estranea alla dichiarazione di pubblica utilità consistita nella citata localizzazione), non potesse escludersi la responsabilità della società che unilateralmente aveva proceduto ad apprenderla e trasformarla irreversibilmente. Quanto alla occupazione dell’area di mq. 1260 oggetto della originaria localizzazione non potesse invece prescindersi dalla convenzione intercorsa fra il Comune e la società e pertanto che il giudice del merito dovesse concretamente accertare la responsabilità del Comune e della società valutando gli inadempimenti rispettivamente ascrivibili alle parti e la riconducibilità ad essi dei maggiori esborsi subiti.

5. A seguito di riassunzione della causa la Corte di Appello di Perugia, con sentenza n. 466/2012, in coerenza con i principi delineati nella sentenza della Corte di Cassazione, ha ribadito che: a) il Comune di Todi è l’unico soggetto obbligato nei confronti dei sigg.ri G., sia in riferimento all’occupazione espropriativa (area di mq. 1260) che di quella usurpativa (area di mq. 1370), in quanto unico soggetto soccombente in primo grado che non ha avanzato alcuna impugnazione al riguardo mentre l’appello incidentale tardivo dei sigg.ri G. nei confronti della società F.lli Ca. e dei soci è stato dichiarato inammissibile; b) l’indennizzo per le due occupazioni deve essere calcolato sulla base del valore venale del bene da determinare però per l’occupazione espropriativa al momento della scadenza dell’occupazione d’urgenza (23 ottobre 1990) e per l’occupazione usurpativa al momento della irreversibile trasformazione del bene (13 novembre 1983); c) entrambi gli indennizzi devono essere rivalutati, annualmente, dalle predette date e sulle somme rivalutate vanno corrisposti gli interessi legali via via maturati; d) non spetta ai sigg.ri G., che non hanno proposto alcuna domanda a tal fine, l’indennità relativa all’occupazione di urgenza dell’area di mq. 1260 (per il periodo dal 23 ottobre 1982, data in cui fu emessa la ordinanza comunale che disponeva l’occupazione, al 23 ottobre 1990, data di scadenza definitiva dell’occupazione legittima); e) spetta invece ai sigg.ri G. l’indennità di occupazione relativa all’area di mq. 1370 per il periodo dalla sua materiale apprensione (ottobre 1982) alla definitiva trasformazione (novembre 1983), indennità da determinare in una somma pari agli interessi legali sul valore degli immobili; f) il Comune di Todi non può rivalersi sulla società F.lli Ca. per le somme dovute relativamente alla occupazione espropriativa perchè, a giudizio della Corte di appello, non risultano inadempimenti da parte della società alle obbligazioni assunte con la convenzione del 10 settembre 1993 intercorsa fra il Comune e la società; g) il Comune di Todi può invece rivalersi sulla società quanto alle somme dovute per l’occupazione usurpativa ascrivibile esclusivamente al comportamento illecito della società; h) infine nessun onere può ricadere sugli acquirenti degli appartamenti. Per ciò che concerne le spese processuali la Corte di appello perugina ha condannato il Comune di Todi al pagamento delle spese processuali sostenute dai sigg.ri G. relativamente al primo grado di giudizio, al giudizio di legittimità e al giudizio di rinvio successivo alla cassazione della sentenza di appello. Ha condannato i sigg.ri G. al pagamento delle spese processuali in favore degli acquirenti gli appartamenti relativamente al primo grado, al giudizio di legittimità e a quello di rinvio. Ha compensato le spese di tutti i giudizi tra tutte le altre parti.

6. Ricorrono per cassazione con separati ricorsi i sigg.ri G., il Comune di Todi e la s.n.c. F.lli Ca. unitamente ai soci Gi. e Ca.Ro..

7. Le parti rispettivamente evocate in giudizio si difendono con controricorso e depositano memorie difensive mentre i sigg.ri Pr.Ne., + ALTRI OMESSI non svolgono alcuna difesa.

Diritto

RITENUTO

che:

8. Il ricorso proposto dai sigg.ri G. consiste in un unico motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., anche in relazione all’art. 112 c.p.c. I ricorrenti censurano la sentenza della Corte di appello per non aver provveduto in merito alle spese del giudizio svoltosi davanti alla Corte di appello in seguito alla impugnazione della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Perugia.

9. Il ricorso è infondato perchè, non solo in base al tenore testuale della sentenza impugnata, ma anche per evidenti ragioni logiche, che la Corte di appello non ha esplicitato, deve ritenersi che, in considerazione della trasformazione del quadro normativo, intervenuta nel corso del giudizio, la Corte distrettuale perugina abbia inteso compensare interamente fra tutte le parti le spese della precedente fase del giudizio svoltasi davanti a sè.

10. Con il ricorso proposto dal Comune di Todi vengono dedotte: a) la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; b) la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

11. Il Comune ricorrente, con il primo motivo, sostiene l’erroneità della decisione della Corte di appello in quanto ha disatteso il suo diritto di rivalsa come configurato dall’art. 18 della convenzione intercorsa con la società F.lli Ca. e consistente nell’importo che sarebbe stato versato ai sigg.ri G. all’esito della rideterminazione dell’indennità di esproprio.

12. Il motivo è manifestamente inammissibile perchè non deduce nè uno specifico fatto oggetto di omesso esame nè chiarisce in cosa sarebbe consistita la pretesa violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2. Si tratta di una richiesta di riesame del merito consistente nella proposizione di una interpretazione divergente da quella recepita dalla Corte di appello, con motivazione adeguata ed esauriente, dell’art. 18 della convenzione intercorsa fra il Comune e la società. Interpretazione demandata dalla precedente sentenza di legittimità al giudizio di rinvio trattandosi di una valutazione inerente specificamente al merito della controversia.

13. Con il secondo motivo il Comune di Todi contesta la compensazione delle spese con la società F.lli Ca. nonostante la soccombenza di quest’ultima rispetto alle domande formulate dal Comune.

14. Il motivo è infondato. Al contrario di quanto afferma il Comune ricorrente la compensazione delle spese deriva evidentemente dalla soccombenza reciproca rispetto alle domande di manleva sollevate nel corso del giudizio dalla società e dal Comune.

15. Con il proprio ricorso incidentale la società in nome collettivo F.lli Ca. unitamente ai suoi soci deduce: a) la nullità della sentenza quale conseguenza della violazione degli artt. 383,384 e 394 c.p.c., ai sensi per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., n. 4; b) la nullità della sentenza o del procedimento conseguente a violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

16. Con il primo motivo si contesta la decisione della Corte di appello per aver omesso la valutazione che le sarebbe stata demandata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17274/2010 relativamente alla esistenza o meno di un obbligo della F.lli Ca. di rivalere il Comune di Todi, anche a mente del contenuto della convenzione inter partes del 7 febbraio 1982, e, in caso di accertamento positivo, relativamente all’ammontare del quantum. Secondo i ricorrenti la Corte di appello si sarebbe limitata a ritenere decisivo il carattere unilaterale dell’apprensione e della irreversibile trasformazione dell’area di mq. 1370 senza considerare l’acquisto in capo al Comune della superficie di mq 1370 non oggetto di procedura ablativa e, per altro verso, senza considerare il dato incontestabile per cui l’apprensione e l’utilizzazione dell’area in questione presentava i caratteri della assoluta necessità perchè era finalizzata e risultava indispensabile alla effettiva fruibilità degli alloggi ricompresi nell’edificio realizzato sull’area limitrofa di mq 1260 oggetto di procedura ablativa.

17. Il motivo non coglie la ratio decidendi in primo luogo della stessa sentenza della Corte di Cassazione che, come si è detto, ha preso atto dell’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di appello con la sentenza n. 29/2004, sul punto della unilaterale apprensione e utilizzazione da parte dell’impresa dell’area estranea al procedimento di espropriazione, e ha rilevato che, nei rapporti interni fra il Comune e la impresa, questa circostanza è decisiva ai fini della attribuzione della responsabilità dell’occupazione usurpativa a quest’ultima e quindi al fine di ritenere la fondatezza dell’azione di rivalsa del Comune di Todi (unico responsabile nei confronti degli espropriati) verso la società F.lli Ca. e i suoi soci, restando da accertare se e in che misura la società dovrà concretamente far rivalere il Comune delle somme corrisposte e da corrispondere ai sigg.ri G. per tale occupazione usurpativa.

18. La Corte di appello ha chiaramente specificato all’inizio della sua motivazione che oggetto del giudizio di rinvio in seguito alla sentenza n. 17274/2010 della Cassazione è esclusivamente l’an debeatur. Alla luce di questo chiarimento, che la Corte di appello ha evidenziato correttamente, se si tiene presente che la pronuncia di primo grado impugnata davanti alla Corte di appello è stata una pronuncia non definitiva sull’an, deve quindi leggersi l’affermazione contestata dai ricorrenti. La Corte di appello, con riferimento esclusivo all’an debeatur, ha ritenuto la irrilevanza delle circostanze ribadite con il ricorso per cassazione al fine di escludere la responsabilità della società nei confronti del Comune e quindi il diritto di quest’ultimo alla rivalsa. L’affermazione appare del tutto coerente al decisum della Corte di Cassazione che ha sancito il diritto alla rivalsa come conseguenza della iniziativa unilaterale della società. Alla stregua di questo accertamento va dunque configurato il contenuto e l’efficacia della sentenza impugnata, come pronuncia di accertamento del diritto del Comune alla manleva restando invece rilevanti le circostanze prospettate dalla società per ciò che concerne la determinazione del quantum che non ha costituito oggetto della sentenza n. 466/2012 della Corte di appello.

19, Con il secondo motivo di ricorso la società F.lli Ca. contesta la compensazione delle spese con gli attori sigg.ri G. evidenziando come nei loro confronti non è configurabile alcuna soccombenza reciproca.

20. Il motivo è infondato avendo speso la società le proprie difese nei confronti dei sigg.ri G. sostenendo la prescrizione del credito risarcitorio. Inoltre la peculiarità della vicenda processuale e le modifiche del quadro normativo intervenute in corso di causa hanno evidentemente inciso sulla decisione della Corte territoriale, come si è già detto in merito alla compensazione relativa alla prima fase del giudizio di appello.

21 I ricorsi vanno pertanto respinti con compensazione integrale delle spese fra tutte le parti.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi e compensa interamente le spese processuali fra le parti costituite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di tutti i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2019

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