Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21400 del 06/10/2020
Cassazione civile sez. trib., 06/10/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 06/10/2020), n.21400
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5226/2014 R.G. proposto da:
LEGNOPIU’ s.r.l. in liquidazione in persona del suo legale
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in
atti dall’avv. Ciavarella Angelo (PEC
angelo.ciavarella.pecavvocatimilano.it) con domicilio eletto in
Roma, presso e nello studio dell’avv. Imbroscia Rita in via
Beethoven n. 52 (PEC ritaimbroscia.ordineavvocatiroma.org);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– intimata –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia n. 116/19/13 depositata il 25/10/2013, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/02/2020 dal Consigliere Succio Roberto;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale Visona Stefanò che ha chiesto rigettarsi il
ricorso;
udito l’avvocato Petrini Marco che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso e l’avvocato dello Stato Pellio Alfonso che ha chiesto il
rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La società LEGNOPIU’ s.r.l. ha impugnato di fronte alla competente CTP il silenzio-rifiuto formatosi a seguito della presentazione di tre istanze di autotutela aventi per oggetto avvisi di accertamento per IRPEG, IRAP ed IVA relativi ai periodi d’imposta 1999, 2000 e 2001.
Il giudice di prime cure dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo non ricorribile l’atto di diniego di esercizio dei poteri di Autotutela dell’Ufficio. La società gravava la pronuncia di fronte alla CTR meneghina; il giudice dell’appello rigettava l’impugnazione.
Ricorre a questa Corte la società ridetta con atto affidato a tre motivi e illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.; la ricorrente chiede in conclusione la rimessione delle questioni poste alle Sezioni Unite; l’Amministrazione finanziaria resiste con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza della CTR meneghina denunciandone la nullità ed art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere il giudice dell’appello da un lato ritenuto che la controversia sottoposta al suo giudizio non rientrasse tra
le materie oggetto della giurisdizione tributaria, dall’altra averla concretamente decisa, dichiarando inammissibile il ricorso avverso il diniego di autotutela impugnato.
Il motivo è infondato.
Invero, la CTR – nella parte in cui pare sostenere che gli atti di diniego di autotutela non costituiscano oggetto della giurisdizione tributaria – è incorsa in un mero fraintendimento terminologico, intendendo infatti registrare nella questione sottopostale non un profilo di difetto di giurisdizione, ma un diverso aspetto di inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente, che deriva dalla non impugnabilità del diniego di autotutela.
E proprio tal profilo la CTR ha mostrato di avere esaminato e condiviso, come si evince dalla lettura di passi ulteriori della sentenza nei quali si richiama proprio la giurisprudenza di questa Corte che così ha statuito (pag. 4, sesto capoverso).
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia parimenti la nullità della sentenza ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per travisamento di un fatto decisivo per la controversia; omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e/o vizio di ultrapetizione in violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR ritenuto operante tra le parti il giudicato esterno derivante dalla mancata impugnazione nei termini della sentenza della CTP di Como n. 91/10/06 mentre il giudizio verteva unicamente sulla impugnabilità o meno del diniego di autotutela.
Il motivo è inammissibile.
Invero, la sentenza della CTR è munita di una duplice ratio decidendi: la prima si fonda sull’esistenza di un giudicato esterno, che secondo il giudice dell’appello preclude l’esame delle questioni poste; la seconda argomenta dalla non impugnabilità del rifiuto di autotutela.
Pertanto, in presenza di censura unicamente in direzione di una sola ratio decidendi.
Il terzo motivo di ricorso si incentra sulla nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e sulla contraddittorietà della motivazione in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 per avere il giudice territoriale da un lato ritenuto insindacabile il potere dell’Ufficio di agire in autotutela e dall’altro ritenuto lo stesso potere esercizio di una facoltà discrezionale che trova limite nel divieto di arbitrio della Pubblica
Amministrazione. otc admAlò41- 4-AD45/
Il motivo è inammissibile, in quanto nella sostanza contiene e articola una censura motivazionale alla statuizione della CTR. Orbene, poichè la stessa risulta depositata in data 25 ottobre 2013, trova qui applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto “Decreto Sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012). Tal disposizione, applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall’11 settembre 2012, quindi anche alla pronuncia qui gravata, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; conseguentemente, poichè formulate con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, tutte le censure aventi per oggetto il difetto di motivazione non sono consentite e debbono esser dichiarate inammissibili.
In conclusione, il ricorso va integralmente respinto; le spese sono regolate dalla soccombenza.
Sussistono infine i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari.
PQM
rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 4.000,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020