Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2140 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2140 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso 23037-2012 proposto da:
BAR.SA S.P.A. C.F. 05577300725, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA G.NICOTERA 29, presso lo studio
dell’avvocato MICHELE GUZZO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MAURIZIO SAVASTA, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

2017
4118

CORCELLA SABINO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 2034/2012 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 14/06/2012 R.G.N.

Data pubblicazione: 29/01/2018

2062/2010.

R.G. 23037/2012

Premesso
che con sentenza n. 2034/2012, depositata il 14 giugno 2012, la Corte di appello di Bari,
in accoglimento del gravame proposto da Sabino Corcella e in riforma della pronuncia di
primo grado del Tribunale di Trani, ha dichiarato la nullità del termine apposto al
contratto di lavoro stipulato in data 26/6/2003 dallo stesso e dalla BAR.S.A. S.p.A., con

dell’appellante, di un’indennità risarcitoria pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione BAR.S.A. S.p.A. con unico
motivo;
che il lavoratore è rimasto intimato;

rilevato
che è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, regolarmente notificato alla controparte,
e che sussistono le altre condizioni previste dall’art. 390 c.p.c.;

ritenuto
conseguentemente che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio;
che non ricorrono i presupposti per la condanna della rinunciante alle spese, l’altra parte
essendo rimasta intimata

p.q.m.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 24 ottobre 2017.

le pronunce conseguenti e con la condanna della società al pagamento, in favore

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