Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2140 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/01/2017,  n. 2140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6864-2011 proposto da:

COMUNE DI CASTELRAIMONDO C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE N.

76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO ACCONCIA, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

presso lo studio dell’avvocato YY,

rappresentato e difeso dagli avvocati UU

PP giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 493/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/11/2010, R.G. N. 476/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. UU;

udito l’Avvocato TT;

udito l’Avvocato YY per delega NN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MM, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 493 /2010, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui il Tribunale di Camerino, in accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS)  nei confronti del Comune di Castelraimondo, aveva condannato l’ente locale a reintegrare il ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte di comandante della polizia municipale.

2. Il (OMISSIS), dipendente del Comune anzidetto con qualifica di area D, aveva svolto per diversi anni le suddette funzioni fino a quando venne operata una riorganizzazione degli uffici con trasferimento dell’ufficio statistica nel settore della vigilanza, di cui faceva parte anche il servizio di Polizia municipale. In tale contesto il (OMISSIS) era stato trasferito all’Ufficio statistica con funzioni di responsabile. Il dipendente aveva impugnato la delibera di giunta n. 101 del 3 luglio 2004 con cui gli erano state revocate le mansioni di comandante della Polizia municipale, lamentando la minusvalenza delle nuove mansioni in raffronto alle precedenti.

3. La Corte territoriale, sostanzialmente condividendo l’iter argomentativo del primo giudice, ha ravvisato la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, osservando che “una volta ritenuto, sulla base dell’indagine effettuata, che le mansioni di responsabile del servizio statistica siano inferiori a quelle di comandante di polizia municipale, perchè quantitativamente assai limitate (anche in ragione del numero degli abitanti del comune), ripetitive, non implicanti controllo o coordinamento di sottoposti, non necessitanti l’utilizzo del bagaglio professionale acquisito, il demansionamento è provato nel giudizio”.

4. Il Comune di Castelraimondo propone ricorso affidato ad un unico articolato motivo. Resiste il (OMISSIS) con controricorso, seguito da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il Comune censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 2103 c.c., richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, dell’art. 2727 c.c., art. 2729 c.c. e art. 115 c.p.c.. Deduce – in sintesi – che, ai fini dell’equivalenza della mansioni per l’accertamento dell’osservanza del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, nonchè dell’art. 3 CCNL di comparto e nel rispetto dell’art. 2103 c.c., i nuovi compiti non potevano considerarsi non equivalenti a quelli in precedenza svolti dal (OMISSIS). La Corte di appello aveva trascurato di considerare che le funzioni proprie dell’Ufficio statistica risultavano inserite, nel nuovo assetto organizzativo dell’ente, tra quelle proprie della vigilanza e che quindi il (OMISSIS) era stato preposto ad un ufficio appartenente alla stessa area di cui faceva parte il servizio della polizia municipale. Nel quadro della fungibilità delle prestazioni ricomprese nello stesso alveo, nulla impedisce che i compiti dell’uno o dell’altro ufficio possano essere svolti dalle medesime professionalità applicate al settore. I giudici di merito avevano ignorato che, trattandosi di una P.A., l’avvicendamento poteva essere motivato da ragioni di natura organizzativa e strutturale e che l’equivalenza delle mansioni non poteva rispondere ai medesimi criteri applicati all’impresa privata. Il mutamento di mansioni non aveva comportato alcuna deminutio della retribuzione globalmente goduta dal (OMISSIS), che difatti non aveva rivendicato differenze retributive, ma il diritto a permanere nella posizione di comandante della Polizia municipale.

2. Il ricorso è fondato.

3. Va premesso che la riconduzione della disciplina del lavoro pubblico alle regole privatistiche del contratto e dell’autonomia privata individuale e collettiva, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario, non ha eliminato la perdurante particolarità del datore di lavoro pubblico che, pur munito nella gestione degli strumenti tipici del rapporto di lavoro privato, per ciò che riguarda l’organizzazione del lavoro resta pur sempre condizionato da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria generale. In questa ottica il D.Lgs. n. 165 del 2001 ha disciplinato interamente la materia delle mansioni all’art. 52, e, al comma 1, ha sancito il diritto del dipendente ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi (testo anteriore alla sostituzione operata dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 62, comma 1). La lettera del citato art. 52, comma 1, specifica un concetto di equivalenza “formale”, ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. Ne segue che, condizione necessaria e sufficiente affinchè le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. 3.1. A partire dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite n. 8740/08, è principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, non si applica l’art. 2103 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (come già detto, nel testo anteriore alla novella recata dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 62, comma 1, inapplicabile ratione temporis al caso in esame) – che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della P.A., solo al criterio dell’equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica ed alla relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (Cass. n. 17396/11; Cass. n. 18283/10; Cass. sez. un. n. 8740/08; v. più recentemente, Cass. n. 7106 del 2014 e n. 12109 e n. 17214 del 2016). Dunque, non è ravvisabile alcun demansionamento qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente delle medesime mansioni. Restano, dunque, insindacabili tanto l’operazione di riconduzione in una determinata categoria di determinati profili professionali, essendo tale operazione di esclusiva competenza dalle parti sociali, quanto l’operazione di verifica dell’equivalenza sostanziale tra le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo attribuito, ove entrambi siano riconducibili nella medesima declaratoria.

3.2. Condizione necessaria e sufficiente affinchè le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita, evidentemente ritenendosi che il riferimento all’aspetto, necessariamente soggettivo, del concetto di professionalità acquisita, mal si concili con le esigenze di certezza, di corrispondenza tra mansioni e posto in organico, alla stregua dello schematismo che ancora connota e caratterizza il rapporto di lavoro pubblico (cfr. Cass. n. 11835 del 2009).

3.3. Invero, l’equivalenza in senso formale è anche ribadita dalla norma contrattuale, dal momento che l’art. 3, comma 2 del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali, che viene in applicazione nella specie, prevede che “Ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente l’equivalenti, sono esigibili, l’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro”.

3.4. Incidentalmente, va osservato che resta comunque salva l’ipotesi che la destinazione ad altre mansioni abbia comportato il sostanziale svuotamento dell’attività lavorativa. Trattasi di questione che, tuttavia, giova rimarcare, esula dall’ambito delle problematiche sull’equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressochè integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell’ambito del pubblico impiego (Cass. n. 11835 del 2009, n. 11405 del 2010, Cass. n. 687 del 2014).

4. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, errando nel ritenere, sulla base di una verifica in senso sostanziale della equivalenza, che il bagaglio professionale acquisito dal dipendente radicasse il suo diritto a permanere nelle medesime funzioni. Ha così omesso di valutare se, nel nuovo assetto organizzativo adottato dal Comune a seguito della delibera di giunta n. 101 del 2004, la fungibilità fosse giustificata dalla sussumibilità delle nuove mansioni in quelle riconducibili ai profili propri della categoria D, di inquadramento del (OMISSIS).

5. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio, affinchè sia rinnovata (rectius, effettuata) l’operazione di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, onde stabilire se la posizione organizzativa successivamente attribuita al (OMISSIS) di responsabile dell’ufficio statistica e le mansioni assegnate fossero riconducibili, per contenuto professionale e livello di responsabilità, ai profili propri della categoria D, di inquadramento del dipendente.

6. Si designa quale giudice di rinvio la Corte di appello di Ancona in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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