Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2140 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18915/2017 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio

Cesare n. 21/23, presso lo studio dell’avvocato Carlo Boursier

Niutta, rappresentato e difeso dall’avvocato Settimio Di Salvo,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S.P.A.;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, del 07/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2021 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. R.G. impugna avanti a questa Corte, con ricorso affidato ad unico motivo e illustrato da memoria, il decreto adottato dalla Corte d’Appello di Napoli il 7.2.017 che, rigettandone il reclamo contro il provvedimento di primo grado, ed accogliendo quello dell’ex coniuge D.S.P.A., ha ristabilito l’ammontare dell’assegno divorzile da lui dovuto a quest’ultima nell’importo originariamente determinato a seguito di un pregresso provvedimento di modifica, evidenziando che la misura di esso era stata concordata tra gli ex coniugi e che tra i redditi di ciascuna parte vi era una persistente sproporzione.

D.S.P.A. non svolge difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2. L’unico motivo del proposto ricorso, merce’ il quale il R. lamenta la violazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, per aver la Corte di merito rigettato il proprio reclamo ed accolto quello dell’ex coniuge sui richiamati presupposti, quantunque essi non si potessero considerare più attuali alla stregua di Cass. 11504/2017 e fossero stati portati all’attenzione del giudicante numerosi indici rivelatori della mutata capacità reddituale della D.S., e’, nei limiti in cui l’impugnato provvedimento si rende meritevole di censura in questa sede – ovvero in relazione ai criteri da esso richiamati per accertate la debenza del contributo – e sia pur se per ragioni diverse da quelle fatte valere con il motivo, fondato e meritevole di accoglimento.

3. Come visto, nei limiti della sua scrutinabiltà, la doglianza declinata con il motivo, onde contrastare il metro decisorio adottato dal provvedimento impugnato – che sebbene non espliciti la sua adesione in direzione del criterio costituito dal tenore di vita, pone tuttavia a confronto le situazioni reddituali delle parti per argomentare in ragione della deteriore condizione della D.S. l’obbligo di contribuzione a carico del R. – fa mostra di appellarsi agli enunciati di Cass. 11504/2017, alla luce dei quali il ricorrente imputa all’impugnato provvedimento di aver totalmente negletto l’indagine diretta ad accertare la insussistenza in capo alla D.S. di mezzi patrimoniali adeguati ad assicurarle l’autosufficienza economica.

Ora è pur vero che neppure nella memoria il ricorrente si dà cura di rimodulare i propri assunti alla stregua dei più recenti enunciati in materia di questa Corte, seguiti al rinnovato assetto ad essa impresso, in nome di una declinazione dei principi della solidarietà post-matrimoniale in più stretta aderenza al dettato costituzionale, dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza 18287/2018.

Tuttavia, per effetto dell’impugnazione proposta dal ricorrente, la questione della riparametrazione dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge resta indubbiamente aperta, sicché la sua regolazione non può che avvenire in conformità allo stato attuale dell’arte e, dunque, guardando agli argomenti che hanno portato le SS.UU. a dare atto che “la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente”; ed in questa ottica ad affermare che “Il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.

Posto, perciò, che alla stregua di questi enunciati l’assegno divorzile deve assicurare all’ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita – assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell’intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l’esigenza perequativa (Cass., Sez. I, 17/02/2021, n. 4215),le indicazioni operative che ne sono discese per il giudice di merito contemplano, in specie, che egli debba verificare a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni), b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive economico-patrimoniali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari, c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare, d) quale sia l’entità concreta dello spostamento patrimoniale e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (Cass., Sez. VI-I, 11/08/2021, n. 22738).

Ad esse, cassandosi dunque il decreto qui impugnato, dovrà uniformarsi il giudice del rinvio al quale la causa andrà rimessa per un nuovo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

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