Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2140 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 25/01/2019), n.2140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14180/2013 proposto da:

V.G. (erede del dr. C.M.), nata a (OMISSIS)

(C.F.: (OMISSIS)) ed ivi residente, rappresentata e difesa dall’Avv.

Roberto Bottacchiari (C.F.: BTTRRT63 LI 1H501Q) del Foro di Roma,

presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma alla Via

Oslavia n. 28 int. 3, in forza di procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: 80224030587), nei cui uffici domicilia in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e

Equitalia Sud s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 703/14/2012 emessa dalla CTR di Roma in data

27/11/2012 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del

06/12/2018 dal Consigliere Dott. Andrea Penta;

udite le conclusioni rassegnate dal P.G. dott. Stanislao De Matteis,

che ha concluso per l’accoglimento del terzo, del quinto e del sesto

motivo;

udito l’Avv. Carmelo Curcio, per delega dell’Avv. Roberto

Bottacchiari, quale difensore della ricorrente, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

in data 5.5.2009 la Equitalia Gerit S.p.a. notificava a V.G. un avviso di iscrizione ipotecaria per il mancato pagamento di una prodromica cartella di pagamento non impugnata.

L’importo richiesto con tale cartella (Euro 1.640.499,54) era dovuto a titolo d’imposta sulla sentenza del Tribunale di Roma riguardante una causa di responsabilità, promossa nei confronti di ex amministratori e di ex sindaci della Lloyd Nazionale Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., tra i quali il dott. C.M., di cui la V. era l’erede.

Nel ricorso introduttivo la contribuente sosteneva l’illegittimità dell’ipoteca, in quanto l’immobile non era nella sua disponibilità, avendo accettato l’eredità con beneficio d’inventario.

L’Ufficio, regolarmente costituitosi, contrastava le eccezioni ex adverso sollevate, deducendo l’infondatezza del ricorso. In particolare, eccepiva l’incompetenza del giudice tributario e rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 435/23/2011, accoglieva il ricorso, ritenendo che l’immobile non facesse parte dell’asse ereditario, essendo di proprietà della ricorrente prima dell’eredità.

Avverso detta sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate DP 1 di Roma per chiederne la riforma.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ribadiva il proprio difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio e la legittimità della cartella di pagamento, essendo la V. erede a tutti gli effetti del padre C.M., per cui sussisteva, a suo dire, una responsabilità per i debiti, anche tributari, del de cuius limitatamente ai beni pervenuti a seguito di successione, tenuto conto dell’accettazione con beneficio d’inventario.

Si costituiva in giudizio la contribuente per chiedere, con le proprie controdeduzioni il rigetto del gravame.

Con sentenza del 27.11.2012, la C.T.R. di Roma accoglieva l’appello dell’Ufficio sulla base delle seguenti considerazioni:

1) legittimato era, nel caso di specie, esclusivamente il Concessionario della riscossione, rappresentando la notifica della cartella di pagamento l’ultima fase in cui l’Ufficio può essere chiamato nel giudizio di merito, atteso che, oltre questo limite, la procedura è totalmente in capo al concessionario della riscossione (“L’avviso di mora è atto del concessionario alla riscossione;

2) è, infatti, possibile chiamare in causa tanto il concessionario quanto l’Ufficio solo in relazione all’inadempimento relativo alla notifica della cartella di pagamento, e non anche in riferimento ad adempimenti che si svolgono nella fase ulteriore;

3) tutti gli atti inerenti propriamente la riscossione del credito, incluse le procedure coattive, nonchè quelle di conservazione della garanzia patrimoniale, erano, dunque, di competenza esclusiva dell’Agente della riscossione;

4) era pienamente legittima la cartella di pagamento n. (OMISSIS) ed il ruolo ivi contenuto, derivante dalla registrazione della sentenza del tribunale di Roma n. 6537/2007, atteso che chi accetta l’eredità con beneficio d’inventario è erede a tutti gli effetti, con l’unica particolarità che, ai sensi dell’art. 484 c.c. e dell’art. 490 c.c., comma 2, n. 2, tiene distinto il proprio patrimonio da quello del defunto;

5) di conseguenza, non veniva meno la responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti tributari del de cuius;

6) per l’effetto, andava accolto l’appello dell’Ufficio, dichiarando l’estromissione dell’Agenzia delle Entrate per difetto di legittimazione passiva e confermando al contrario la legittimità della cartella dì pagamento n. (OMISSIS).

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso V.G., sulla base di sette motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale discussione orale. La Equitalia Sud s.p.a. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè nullità della sentenza o del procedimento (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non aver la CTR considerato che la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente, era già passata in giudicato nei confronti della Equitalia Gerit s.p.a.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè nullità della sentenza o del procedimento (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non aver la CTR considerato che il contenzioso tributario era stato introdotto “contro” la Equitalia Gerit s.p.a. e solo “nei confronti” dell’Agenzia delle Entrate affichè la stessa avesse opportuna cognizione dei relativi sviluppi, sicchè l’Agenzia era carente di interesse ad impugnare la sentenza di primo grado.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non aver la CTR statuito alcunchè in ordine alla illegittimità ed alla cancellazione dell’ipoteca, essendosi pronunciata unicamente sulla prodromica cartella di pagamento, peraltro non oggetto di opposizione.

4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 3), (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non aver la CTR trascritto in sentenza le conclusioni delle parti costituite e per non aver esaminato la censura principale concernente la illegittimità della iscrizione ipotecaria per aver colpito un bene non proveniente dalla eredità di C.M..

5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè nullità della sentenza o del procedimento (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non aver la CTR considerato che l’Agenzia delle Entrate, mentre in primo grado aveva chiesto, tra l’altro, la conferma della legittimità dell’atto impugnato (vale a dire, della iscrizione ipotecaria), in appello aveva chiesto di confermare la legittimità della cartella di pagamento.

6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per aver la CTR accolto l’appello proposto dall’Agenzia nonostante avesse statuito sulla sua estromissione, peraltro pronunciandosi sulla legittimità della cartella di pagamento che non era oggetto del giudizio.

7. Con il settimo motivo la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 490 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che l’erede beneficiato, per il pagamento dei debiti ereditari, ha una responsabilità limitata intra vires, ove egli faccia valere il beneficio con l’apposita contestazione, e che l’ipoteca iscritta aveva colpito un bene estraneo al patrimonio ereditario.

8. Con valenza assorbente, va rilevata d’ufficio l’intervenuta formazione del giudicato (interno) in ordine al profilo, decisivo, dell’appartenenza in via esclusiva all’odierna ricorrente del cespite immobiliare oggetto dell’iscrizione ipotecaria impugnata.

La contestazione della pretesa tributaria attuata mediante impugnazione dell’iscrizione ipotecaria conseguente ad una cartella di pagamento può essere svolta direttamente nei confronti dell’ente creditore ed il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, mentre se l’azione è proposta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite, ha l’onere di chiamare in causa l’ente creditore, in quanto non ricorre nei motivi di litisconsorzio necessario, sicchè l’erronea individuazione del legittimato passivo non determina l’inammissibilità della domanda (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015).

In ogni caso l’aver il contribuente individuato nell’uno o nell’altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore nell’ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest’ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio (conformi, fra varie, Cass. 30 ottobre 2007, n. 22939; Cass. 9 febbraio 2010, n. 1532; Cass., ord. 2 febbraio 2012, n. 1532; Cass. 29 maggio 2013, n. 13331; Cass. 6 giugno 2014, n. 12746).

Nel caso di specie, l’opposizione iniziale era stata dalla contribuente proposta nei confronti, appunto, non soltanto dell’agente per la riscossione, ma anche dell’agenzia delle entrate. Tale duplice evocazione in giudizio avrebbe determinato di per sè – ab origine – una situazione di litisconsorzio processuale per opzione della contribuente medesima.

Non trova, pertanto, applicazione, in siffatta evenienza, il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, ove è sancito il principio secondo il quale “il concessionario (oggi Agente della Riscossione), nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’Ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.”.

Invero, essendo già, sin dall’inizio, l’Agenzia delle Entrate parte processuale del giudizio, l’Agente della riscossione non aveva l’onere di chiamare in causa la prima (al fine di non rispondere dell’esito della lite), fermo restando che gli esiti del giudizio nei confronti dell’ente impositore non possono non ripercuotersi o avvantaggiare il concessionario. In particolare, in tema di riscossione delle imposte, il concessionario incaricato della riscossione del credito portato dal ruolo, riconducibile alla figura dell’adiectus solutionis causa delineata dall’art. 1188 c.c., dal punto di vista sostanziale non è indifferente alle vicende modificative e/o estintive del rapporto obbligatorio dell’ente impositore mandante, ma, come il creditore che lo ha indicato e incaricato, è vincolato alla decisione giudiziale contraria a quest’ultimo, non potendo pretendere il pagamento di un credito (o di una sua parte) dichiarato non spettante al creditore che lo ha incaricato della riscossione (Sez. 5, Sentenza n. 21222 del 29/09/2006). Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi nel caso di decisione favorevole all’ente impositore.

8.1. La peculiarità della vicenda è, però, rappresentata dal fatto che la contribuente non contesta di essere erede del soggetto passivamente responsabile sul piano tributario (avendone accettato l’eredità, sia pure con beneficio di inventario) e, quindi, di fatto, non contesta la pretesa tributaria (vale a dire, la sottesa cartella di pagamento) attuata poi attraverso l’iscrizione ipotecaria, ma sostiene che l’ipoteca sarebbe stata iscritta su un bene immobile asseritamente non rientrante nel compendio ereditario del de cuius.

Orbene, in tema di riscossione coattiva delle imposte, è il concessionario che procede ad iscrizione ipotecaria, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 77 e 78, individuando altresì i beni da sottoporre a vincolo.

Trova, allora, applicazione il principio secondo cui, in tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente impugni l’avviso di mora per la mancata notifica della cartella di pagamento, e salva la previsione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, la legittimazione passiva spetta all’ente impositore, su cui incombe l’onere probatorio, al cui adempimento è funzionale l’eventuale chiamata in causa D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 23, del concessionario del servizio alla riscossione perchè provveda a produrre la documentazione in suo possesso; l’impugnazione va, invece, proposta esclusivamente nei confronti di quest’ultimo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, per gli errori a lui direttamente imputabili e, cioè, per vizi propri della cartella o dell’avviso di mora (Sez. 5, Sentenza n. 8370 del 24/04/2015; Sez. 5, Sentenza n. 22729 del 09/11/2016). Tuttavia, anche in siffatta ultima evenienza, per quanto la sentenza di primo grado, in assenza di impugnazione, sia passata in giudicato nei confronti della Equitalia Gerit s.p.a., la odierna ricorrente sarebbe carente di interesse a far valere tale profilo, atteso che in nessuna parte della pronuncia la CTR ha escluso che si fosse verificato tale passaggio in giudicato.

8.2. La CTR, dopo aver accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo all’Agenzia delle Entrate, si è pronunciata sulla seconda censura sollevata dalla stessa Agenzia con l’atto di appello (cfr. pag. 7 del ricorso), vale a dire quella volta a sollecitare, “al di là della correttezza o meno dell’iscrizione di ipoteca sull’immobile (…)”, una pronuncia che confermasse la legittimità della cartella esattoriale prodromica all’iscrizione ipotecaria oggetto di causa.

Tuttavia, sì come ammesso dalla stessa Agenzia (cfr. pag. 7 del ricorso), la legittimità della cartella di pagamento non era stata contestata dalla V., essendosi quest’ultima limitata a contestare la legittimità della conseguente iscrizione ipotecaria, siccome, a suo dire, eseguita su un bene immobile di sua proprietà esclusiva (cfr. pagg. 2-7 del ricorso). Tanto è vero che la ricorrente non aveva disconosciuto di aver accettato con beneficio d’inventario l’eredità del suo dante causa, ma aveva sostenuto che in siffatta evenienza la responsabilità dell’erede è intra vires e, soprattutto, che, per l’effetto dell’accettazione con il detto beneficio, non si realizza la confusione del due patrimoni (dell’erede e del de cuius).

8.3. Alla stregua di quanto esposto, mentre, da un lato, la concessionaria non ha impugnato la sentenza di primo grado, dall’altro, l’Agenzia delle Entrate ha si proposto gravame, ma limitandosi a ribadire il proprio difetto di legittimazione passiva ed a richiedere un accertamento in ordine alla legittimità della cartella esattoriale posta alla base dell’iscrizione ipotecaria (cfr. pag. 7 del ricorso), senza, peraltro, formulare rilievi critici con riferimento all’appartenenza del bene sottoposto ad iscrizione alla V. (in contrapposizione alla inclusione dello stesso nel compendio ereditario facente capo al di lei de cuius).

Pertanto, non è stata sottoposta a revisione critica l’affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui l’immobile non faceva parte dell’asse ereditario ed era di proprietà della ricorrente già prima dell’apertura della successione (cfr. pag. 1 della sentenza qui impugnata).

Da ciò consegue che, avuto riguardo a tale aspetto, si è formato il giudicato interno.

8.4. Il principio di preclusione che deriva dall’irretrattabilità della pronuncia, anche all’interno dello stesso procedimento, in relazione ai capi di decisione non gravati, rispondendo ad un’esigenza fondamentale dell’ordinamento processuale trova, poi, sicura applicazione anche nel processo tributario regolato dal D.P.R. n. 636 del 1972. Pertanto, laddove la Commissione Tributaria Regionale abbia omesso di dichiarare l’avvenuta formazione del giudicato ed abbia deciso la causa nel merito (come è accaduto nella specie), la relativa preclusione da giudicato interno deve essere rilevata, anche d’ufficio, nel giudizio di cassazione avverso detta pronuncia (Cass. 4286/90; conf. Sez. 5, Sentenza n. 8640 del 15/04/2011). Ne discende che l’ulteriore prosecuzione del giudizio è definitivamente preclusa, dovendo dalla rilevata violazione del giudicato interno derivare la cassazione dell’impugnata sentenza senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 2.

8.5. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, la decisione della Commissione Tributaria Regionale, impugnata da V.G., deve essere cassata, non potendo il processo essere proseguito, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 2. Il rilievo officioso dell’intervenuta formazione del giudicato interno giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

PQM

La Corte di Cassazione, giudicando sul ricorso cassa l’impugnata sentenza ed, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., dichiara che il processo non poteva essere proseguito; compensa le spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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