Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 214 del 09/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 09/01/2017, (ud. 19/10/2016, dep.09/01/2017),  n. 214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13845-2011 proposto da:

T.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO ALAJMO,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’Avvocato MICHELE PONTONE che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO ALAJMO,

che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 9653/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/12/2010 R.G.N. 6515/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA;

udito l’Avvocato ALAJMO AGATINO per delega Avvocato ALAJMO FILIPPO;

udito l’Avvocato PONTONE MICHELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per: accoglimento del primo

motivo del ricorso per quanto di ragione, rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – A seguito di una complessa vicenda giudiziaria che aveva interessato il personale proveniente da enti pubblici soppressi, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, al quale, per effetto del D.L. n. 78 del 2010, era poi succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi l’INAIL, aveva proceduto, con decreto direttoriale 1 agosto 2002, all’inquadramento di T.G. nella seconda fascia del profilo di ricercatore con decorrenza dal 30 dicembre 1987 e nel corrispondente secondo livello professionale, profilo di primo ricercatore, dal 1 luglio 1989.

Conseguentemente l’Istituto aveva provveduto con i ruoli stipendiali del mese di ottobre 2002 ad aggiornare il trattamento economico, omettendo, peraltro, di corrispondere i relativi arretrati.

2 – Il Tribunale di Roma, adito dalla T. per ottenere il pagamento della complessiva somma di Euro 109.298,84, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione limitatamente alle rivendicazioni anteriori al 30 giugno 1998 ed aveva ritenuto compiuta la prescrizione quinquennale per i crediti maturati successivamente a detta data.

3 – La Corte di Appello con la sentenza qui impugnata ha accolto solo parzialmente il gravame proposto dalla T. ed ha rilevato che quest’ultima aveva messo in mora l’istituto con atto del 14 maggio 2003, sicchè sicuramente non erano prescritti i crediti maturati in epoca successiva al 30 giugno 1998.

Ha, invece, confermato il capo della sentenza relativo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo antecedente, rilevando che i fatti costitutivi del diritto fatto valere erano sorti in epoca antecedente al decreto direttoriale del 1 agosto 2002 e che la condotta dell’istituto non poteva essere qualificata “permanente”.

4 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso T.G. sulla base di due motivi. L’INAIL ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, di cui uno condizionato “all’accoglimento del ricorso principale e/o al rigetto del controricorso incidentale”.

5 – Con Decreto del 9 giugno 2016 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alla Sezione Lavoro ex art. 374 c.p.c., comma 1.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo Gabriella T. denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 1, “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7” e sostiene che la giurisdizione del giudice ordinario doveva essere affermata in considerazione del carattere costitutivo del decreto del 1 agosto 2002, che aveva riconosciuto, con efficacia retroattiva, il diritto al superiore inquadramento.

1.2 – La seconda censura è formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per “violazione ed omessa applicazione dell’art. 1283 c.c., in relazione all’art. 429 c.p.c.”. Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe dovuto accogliere la domanda di liquidazione degli interessi anatocistici maturati dalla data del deposito del ricorso di primo grado. Richiama giurisprudenza di questa Corte sulla applicabilità anche ai crediti di lavoro, in assenza di usi contrari, dell’art. 1283 c.c., non valutata dal giudice di appello il quale si era limitato a ritenere “apodittica la domanda”.

2.1 – L’INAIL con il primo motivo di ricorso incidentale lamenta, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, “violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.”. Asserisce che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere maturata la prescrizione anche per le differenze retributive rivendicate a far tempo dal 1 luglio 1998, giacchè la determinazione direttoriale del 1 agosto 2002 non conteneva alcun riconoscimento del debito e l’istituto aveva sempre negato di avere ricevuto l’atto di messa in mora del 14.5.2003. Aveva quindi errato la Corte territoriale nell’affermare che la ricezione di detto atto fosse pacifica.

2.2 – La seconda censura, formulata in via condizionata, denuncia la violazione dell’art. 1282 c.c.. Sostiene il controricorrente che la stessa T. aveva asserito che il diritto era divenuto esigibile solo con l’adozione dell’atto del 1 agosto 2002. Gli interessi, pertanto, potevano essere riconosciuti solo a partire da detta data.

3 – Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario anche in relazione alle pretese relative all’arco temporale 30.12.1987/30 giugno 1998, ma per ragioni diverse da quelle che la ricorrente ha sviluppato nel primo motivo di ricorso.

Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, pronunciando in fattispecie analoghe a quella che qui viene in rilievo, richiamando l’orientamento formatosi a partire da Cass. 1 marzo 2012 n. 3183, hanno affermato che “deve escludersi il frazionamento, ai fini della giurisdizione, della domanda, la quale investe un diritto formatosi nel tempo a partire dal 30 dicembre 1987 e anche oltre la data del 30 giugno 1998, rimasto fino ad ora inadempiuto dal datore di lavoro e avendo pertanto ad oggetto una fattispecie sostanzialmente unitaria” (Cass. S.U. n. 18703/2012 che ha respinto il ricorso dell’INAIL correggendo ex art. 384 c.p.c., la motivazione della sentenza di appello che aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario attribuendo carattere costitutivo al decreto direttoriale del 1 agosto 2002; negli stessi termini Cass. S.U. nn. 143/2013 e 7172/2014).

4 – La sentenza impugnata, che ha escluso la giurisdizione del giudice ordinario sulla base di principi poi superati dalla giurisprudenza di questa Corte, deve essere pertanto cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a statuire sull’intera domanda.

Va ribadita l’inapplicabilità dell’art. 353 c.p.c., nei casi in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito su una parte della domanda, giacchè in detta ipotesi la unitarietà della pretesa impedisce il frazionamento e rende necessaria la pronuncia del giudice di appello anche sul segmento temporale per il quale la giurisdizione è stata erroneamente declinata (in tal senso Cass. S.U. 19.4.2012 n. 6102).

5 – Non è fondata l’eccezione dell’INAIL, a detta del quale la cognizione del giudice del rinvio dovrebbe essere limitata al periodo successivo al 17 maggio 1998, per essersi formato giudicato interno sulla ritenuta prescrizione del credito sino a detta data.

La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, consolidata nell’affermare che con la declaratoria di carenza di giurisdizione o con la pronuncia di inammissibilità, della domanda o del gravame, il giudice definisce il giudizio dinanzi a sè con la conseguenza che le considerazioni eventualmente espresse sul merito della pretesa restano irrimediabilmente fuori dalla decisione “non solo perchè formulate in via ipotetica ed in modo per lo più sommario e approssimativo, quanto soprattutto per l’assorbente ed insuperabile ragione che dette valutazioni provengono da un giudice che si è già spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della fattispecie controversa.” (Cass. S.U. 20.2.2007 n. 3840 e negli stessi termini Cass. S.U. 17.6.2013 n. 15122).

6 – Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, perchè le ragioni della cassazione impongono un nuovo esame della domanda unitaria e, quindi, anche dell’eccezione di prescrizione nonchè una nuova e diversa quantificazione delle somme eventualmente dovute alla ricorrente principale e degli accessori del credito.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore al 1 luglio 1998, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2017

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