Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 214 del 09/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 214 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi
n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e
difende;
– ricorrenti –

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contro

GIARROCCO Antonella;
– intimata —

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo,
sez. staccata di Pescara, n. 136/09/07, depositata il 2 novembre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 ottobre

Data pubblicazione: 09/01/2014

2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per i ricorrenti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso
Basile, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate
propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione

epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata
l’illegittimità dell’avviso di recupero del credito d’imposta previsto dall’art.
8 della legge n. 388 del 2000, emesso nei confronti di Antonella Giarrocco
per omesso invio del c.d. modello CVS, prescritto dall’art. 62 della legge n.
289 del 2002 a pena di decadenza dal beneficio.
Il giudice a quo ha ritenuto inapplicabile l’obbligo di trasmissione del
detto mod. CVS, in ossequio al principio di irretroattività delle leggi.
2. La contribuente non si è costituita.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 8 della legge
n. 388 del 2000 e 62 della legge n. 289 del 2002, ponendo il quesito “se si
applichi il principio di irretroattività delle norme tributarie a quella norma,
come l’art. 8 della legge n. 388 del 2000, che non disponga per il passato ma
fissi per il futuro un obbligo (a pena di decadenza) di comunicazione per il
contribuente riferito al riconoscimento di un contributo già conseguito”.
Il motivo è fondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa
Corte in materia, secondo la quale:
a) in tema di contributi concessi sotto forma di credito d’imposta dall’art.
8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per l’effettuazione di nuovi
investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, l’inosservanza del termine inizialmente individuato nel 31 gennaio 2003 dall’art. 1, comma 1, lett. a), n.
2, del d.l. 12 novembre 2002, n. 253, e poi definitivamente fissato al 28
febbraio 2003 dall’art. 62, primo comma, lett. e), della legge 27 dicembre
2002, n. 289 – entro il quale i soggetti che hanno conseguito il diritto al
contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 devono comunicare
all’Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli
investimenti realizzati, comporta la decadenza dal beneficio, non assumendo
2

tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, indicata in

alcun rilievo la circostanza che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente
di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni
previsto dall’art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto
del contribuente) per le norme che introducono adempimenti tributari, in
quanto l’interessato è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di
conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di

253 del 2002, ed il predetto termine legale non è comunque superabile con
una diversa previsione temporale di natura amministrativa (Cass. n. 19627
del 2009; conformi Cass. nn. 3578 e 16442 del 2009, 19127 del 2010);
b) l’art. 62, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha
disposto l’abrogazione degli articoli 1 e 2 del d.l. n. 253 del 2002 prima della
scadenza dei termini per la conversione in legge, facendo salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici già sorti, ha soltanto impedito la protrazione
dell’efficacia provvisoria delle predette disposizioni fino al termine naturale
della mancata conversione in legge, senza alcuna applicazione retroattiva di
disposizioni tributarie, vietata dall’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212;
ne consegue che, in base alla clausola di salvezza degli effetti prodottisi nel
vigore del decreto-legge non convertito, legittimamente l’Amministrazione
finanziaria provvede al recupero del credito di imposta utilizzato dal
contribuente in compensazione, nonostante la sospensione della fruizione
disposta con il citato d.l. n. 253 del 2002 (Cass. n. 24251 del 2011);
c) più in generale, le norme della legge 27 luglio 2000 n. 212 (c.d.
Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97
Cost. e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento
tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a
carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto
espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il
giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non
hanno rango superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono
fungere da norme parametro di costituzionalità, né consentire la
disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse
(Cass. n. 8254 del 2009, 8145 del 2011, 19692 del 2012, 10772 del 2013).

3

comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del d.l. n.

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AI SENSi
N. 131 TAL.. ALL,
– N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

2. Il secondo motivo, con il quale si lamenta il vizio di motivazione d
sentenza, resta assorbito.

3. In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, la
sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso
introduttivo della contribuente.
4. Sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui si è

delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa
la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo
della contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 29 ottobre 2013.

consolidata la richiamata giurisprudenza, per disporre la compensazione

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