Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21399 del 26/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 26/07/2021), n.21399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32163-2019 proposto da:

B.P., B.M.E., nella loro qualità di

eredi legittimi del Sig. B.B., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE CARSO 57, presso lo studio dell’Avvocato PAOLO

TOMASSINI, rappresentati e difesi dall’Avvocato LUIGIA CAMPANILE;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CENTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell’Avvocato

FRANCESCO FERRONI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1038/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME

GUIZZI STEFANO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che B.P. e B.M.E., nella qualità di eredi legittimi di B.B., ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1038/19, del 26 marzo 2019, della Corte di Appello di Bologna, che – rigettando il gravame dagli stessi esperito contro la sentenza n. 2727/13, del 29 aprile 2013, del Tribunale di Ferrara – ha respinto la domanda risarcitoria, già proposta dal loro dante causa (deceduto nelle more del giudizio), ai sensi dell’art. 2051 c.c., nei confronti del Comune di Cento;

– che, in punto di fatto, i ricorrenti riferiscono che B.B. ebbe ad adire il Tribunale ferrarese, sul presupposto che il 21 settembre 2017, mentre percorreva a piedi i giardini comunali “Le Rimembranze” del Comune di Cento, cadeva a terra nell’area circostante la statua di San Pio – procurandosi la rottura del femore destro, con postumi di invalidità permanente del 13 % – dopo essere scivolato su uno strato di foglie cadute sul manto stradale che, per l’acqua debordata dalla fontana li posta, avevano reso il suolo scivoloso;

– che istruita la causa dal primo giudice anche mediante lo svolgimento di una CTU medico-legale, l’adito giudicante respingeva la domanda risarcitoria contro il Comune di Cento, con decisione confermata dal giudice di appello, che rigettava il gravame esperito dall’attore soccombente;

– che avverso la sentenza della Corte felsinea ricorrono per cassazione i B., sulla base – come detto – di tre motivi;

– che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., censurando l’affermazione della Corte territoriale che ha fatto ricadere sull’attore/danneggiato le “incertezze emerse dai testi escussi circa le modalità con cui si è verificata la caduta”, dal momento che i “testi indotti da parte attrice nulla hanno riferito circa le modalità di accadimento dell’evento, non avendo nessuno di questi assistito alla caduta dell’attore”;

– che in questo modo, tuttavia, la Corte territoriale – secondo i ricorrenti – avrebbe “confuso l’onere di dimostrare l’esistenza del rapporto causale tra cosa ed evento dannoso con il diverso onere di individuare e provare la causa dell’evento dannoso”, con inversione dei principi sulla distribuzione dell’onere probatorio propri della fattispecie della responsabilità da cose in custodia;

– che, in ogni caso, il giudice di appello avrebbe potuto individuare la causa del sinistro occorso anche presuntivamente, ai sensi degli art. 2727 e 2729 c.c., in relazione al contesto in cui si è verificato;

– che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., censurando la decisione impugnata nella parte in cui afferma che l’istruttoria “ha evidenziato che i luoghi non presentavano alcuna anomalia connotanti requisiti della c.d. insidia o trabocchetto”, e ciò “stante la prevedibilità della presenza di acqua nelle immediate vicinanze della fontana, peraltro visibile”, nonché “la visibilità delle pozze” (d’acqua), oltre alla “ragionevole prevedibilità di foglie in terra in un giardino pubblico”, e alla “idoneità della pavimentazione da esterno regolarmente posata e priva di avvallamenti”, risultando pure, infine, “che le condizioni di malfunzionamento della fontana erano note all’attore abitante nelle vicinanze” e “frequentatore del giardino”;

– che la nozione di insidia o trabocchetto, assumono i ricorrenti, è estranea alla fattispecie di responsabilità per cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c., dal momento che tale responsabilità si fonda solo sul rapporto oggettivo esistente fra il custode e la cosa custodita, a prescindere dal carattere insidioso imprevedibile della stessa;

– che il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, vale a dire “lo stato dei luoghi in cui si è verificata la caduta della B., unito alla presenza di un avvallamento nella zona circostante la fontana” e alla “scivolosità del terreno”;

– che, difatti, mentre il giudice di prime cure avrebbe dato atto della “scivolosità della pavimentazione”, dovuta all’anomalo avvallamento, alla perdita d’acqua dalla fontana che in tale avvallamento ristagnava, e alla caduta delle foglie, la sentenza d’appello si presenterebbe, invece, totalmente omissiva sul punto, nonostante la decisività della circostanza;

– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, il Comune di Cento, chiedendo che lo stesso venga dichiarato inammissibile o rigettato, per essersi la Corte territoriale uniformata ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità che pongono a carico di chi agisce ex art. 2051 c.c. l’onere della dimostrazione del nesso causale, prova che è stata ritenuta insussistente sulla scorta delle risultanze istruttorie, l’apprezzamento delle quali non risulta sindacabile nella presente sede;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 26 novembre 2020.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è manifestamente infondato;

– che il primo motivo non è fondato, avendo la sentenza escluso che l’attore abbia provato il nesso causale tra la “res” e l’evento dannoso, ovvero la rovinosa caduta subita dal Benabei, e ciò in considerazione delle “incertezze emerse dai testi escussi circa le modalità con cui si è verificata la caduta”, dal momento che i “testi indotti da parte attrice nulla hanno riferito circa le modalità di accadimento dell’evento, non avendo nessuno di questi assistito alla caduta dell’attore”;

– che siffatta affermazione, lungi dal presupporre un onore probatorio non destinato a gravare su chi invochi la responsabilità da cose in custodia, risulta, viceversa, conforme alle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “non sussiste responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell’incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa” (Cass. Sez. 3, sent. 6 aprile 2006, n. 8106, Rv. 588582-01), essendo, infatti, egli onerato dal dimostrare “l’esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa” (Cass. Sez. 3, sent. 25 luglio 2008, n. 20427, Rv. 604902-01; in senso conforme, tra le più recenti, si vedano Cass. Sez. 6-3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30775, Rv. 647197-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724, Rv. 651374-01);

– che, difatti, proprio poiché la norma suddetta “non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l’evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall’ordinaria diligenza del custode” (così, tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 16 maggio 2017, n. 12027, Rv. 644285-01), occorre che il preteso danneggiato dimostri almeno la sussistenza del nesso causale tra “res” e danno, giacché, altrimenti, quella prevista dall’art. 2051 c.c. sarebbe una fattispecie fondata su un criterio addirittura stocastico di imputazione della responsabilità;

– che il secondo motivo e’, invece, inammissibile;

– che esso, come detto, si appunta sull’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l’istruttoria “ha evidenziato che i luoghi non presentavano alcuna anomalia connotanti requisiti della c.d. insidia o trabocchetto”, nozione che i ricorrenti assumono estranea alla fattispecie di responsabilità delineata dall’art. 2051 c.c.;

– che, al riguardo, va preliminarmente osservato come la Corte territoriale – nel dare atto della “prevedibilità della presenza di acqua nelle immediate vicinanze della fontana, peraltro visibile”, nonché della “visibilità delle pozze” (d’acqua), oltre che della “ragionevole prevedibilità di foglie in terra in un giardino pubblico” e della “idoneità della pavimentazione da esterno regolarmente posata priva di avvallamenti” – al di là del riferimento ai concetti di insidia e trabocchetto, ha inteso implicitamente richiamare, nel valorizzare pure la conoscenza del luogo del sinistro da parte della sua vittima, il principio secondo cui la responsabilità del custode si arresta di fronte al dovere di ragionevole cautela di chi usi la cosa, specie se si tratti di bene demaniale (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 aprile 2019, n. 9315, Rv. 65360901; si veda anche, con riferimento a danni originati dalla presenza di buche o avvallamenti nella pavimentazione stradale, Cass. Sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724, Rv. 651374-01; Cass. Sez. 3, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480, Rv. 647934-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30775, Rv. 647197-01);

– che, tuttavia, su un piano preliminare rispetto a tali rilievi (che comporterebbero la declaratoria di non fondatezza del motivo), si pone la constatazione che le affermazioni sopra riportate configurano una “ratio decidendz” aggiuntiva rispetto a quella con cui la Corte territoriale ha escluso la prova della ricorrenza del nesso causale;

– che, pertanto, il rigetto della censura sulle prima “ratio” – in forza delle considerazioni illustrate nell’esaminare il primo motivo di ricorso – comporta l’inammissibilità del motivo sulla seconda, giacché “qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendo” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01);

– che pure il terzo motivo di ricorso è inammissibile;

– che esso – oltre che per le ragioni appena indicate nel procedere allo scrutinio del secondo motivo – non coglie l’effettiva portata del “decisum” della Corte bolognese in punto di ricostruzione dello stato dei luoghi “teatro” del sinistro, visto che il tema della scivolosità del terreno, imbibito per effetto del malfunzionamento della fontana presente “in loco”, non è rimasto affatto estraneo alla valutazione della sentenza impugnata, avendo essa affermato che “che le condizioni di malfunzionamento della fontana erano note all’attore abitante nelle vicinanze” e “frequentatore del giardino”, ciò che, unitamente al fatto che “l’incidente è avvenuto in pieno giorno”, avrebbero reso “facilmente percepibile” l’idoneità dello stato dei luoghi a provocare la caduta, e con essa l’osservanza di un comportamento di cautela dell’interessato correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza (richiamando, sul punto, la sentenza impugnata quanto affermato da Cass. Sez. 6-3, ord. 11 maggio 2017, n. 11526, Rv. 644282-01);

– che tale affermazione relativa alla conoscenza (anche) delle condizioni di malfunzionamento della fontana – e con essa il suo corollario secondo cui “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480, Rv. 647934-01; in senso conforme Cass. Sez. 63, ord. 3 aprile 2019, n. 9315, Rv. 653609-01) – non è stata contrastata con il presente motivo di ricorso;

– che al riguardo, pertanto, va data continuità al principio secondo cui la “proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al “decisum” della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4), con conseguente inammissibilità del ricorso” (o, come nella specie, del singolo motivo), “rilevabile anche d’ufficio” (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme, e proprio con specifico riferimento all’estraneità di un singolo motivo alla “ratio decidendz” della sentenza impugnata, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01);

– che il ricorso va, dunque, rigettato;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

– che in ragione del rigetto del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando B.P. e B.M.E. a rifondere, al Comune di Cento, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.050,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali più accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2021

 

 

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