Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21399 del 24/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 24/10/2016), n.21399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6506-2015 proposto da:

P.A., R.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI N. 8, presso lo studio dell’avvocato CATERINA

ALAGGIO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIANNI FERRARA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RO.MA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1884/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 18/12/2014, depositata il 31/12/2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 15 marzo 2016, la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza 1 febbraio 2008, rigettava l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta da R.A. e da P.A. – ai quali era stato intimato il pagamento di Euro 26.645,69 a favore di Ro.Ma., a titolo di corrispettivo di appalto lavori – per insussistenza della prospettata irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, effettuata in luogo diverso dalla sede della committente azienda agrituristica “(OMISSIS)”, di cui era titolare la sola sig.ra R., e nel cui interesse erano stati realizzati, peraltro parzialmente, i lavori in oggetto.

La Corte d’appello, con sentenza in data 31 dicembre 2014, ha rigettato il gravame e confermato la decisione. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso i sigg. R.- P. sulla base di quattro motivi. E’ rimasto intimato Ro.Ma..

Il ricorso appare infondato.

Con i quattro motivi, che prospettano violazioni di legge processuale e vizi di motivazione, si assume che il decreto ingiuntivo dovesse essere notificato presso la sede dell’Azienda Agrituristica “(OMISSIS)”, tenuto conto che il contratto era stato concluso dalla sig.ra R. nella qualità di titolare dell’Azienda, come indicava la sottoscrizione, mentre la Corte d’appello non aveva spiegato per quale ragione non trovasse nella specie applicazione l’art. 145 c.p.c., e si contesta la ritenuta irrilevanza della mancata indicazione nell’avviso di deposito dei requisiti di cui all’art. 48 disp. att. c.p.c., n. 3.

I motivi, da trattare congiuntamente, ripropongono le questioni già sottoposte e risolte dalla Corte d’appello, con motivazione corretta ed esaustiva. In particolare, la Corte d’appello ha ritento che la notifica del decreto ingiuntivo fosse regolare sulla base dei seguenti rilievi: a) nel contratto d’appalto la sig.ra R. non si era qualificata rappresentante di società, tale non essendo l’Azienda agrituristica, ed era stata indicata la residenza dei sigg. R.- P., in via (OMISSIS); b) l’ufficiale giudiziario aveva proceduto alla notifica del decreto ingiuntivo presso tale indirizzo, attestando l’assenza dei destinatari ovvero di altre persone che potessero ricevere copia dell’atto; c) lo stesso ufficiale giudiziario aveva quindi provveduto alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; d) gli avvisi spediti a mezzo raccomandata A.R. risultavano ricevuti in data 28 settembre 2005 da R.A. in proprio e in qualità di familiare convivente di P.A.; e) era irrilevante che l’avviso di deposito non indicasse il numero identificativo del decreto ingiuntivo oggetto di notificazione, trattandosi di irregolarità che non determina “l’impossibilità di conoscenza dell’atto” dalla quale discende l’ammissibilità dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..

La prima questione dedotta, se la notifica del decreto ingiuntivo dovesse essere eseguita ai sensi dell’art. 145 c.p.c., e cioè presso la sede dell’Azienda Agrituristica di cui è titolare la sig.ra R., deve essere risolta in senso negativo, essendo pacifico che l’azienda individuale non è assimilabile ai soggetti indicati nell’art. 145 c.p.c., comma 2 con la conseguenza che la notifica doveva essere effettuata alla contraente R.A., ai sensi dell’art. 139 c.p.c., nella residenza dalla stessa dichiarata nel contratto (ex plurimis, Cass., sez. 3, sentenza n. 17040 del 2003).

Anche la seconda questione dedotta, se la mancata indicazione nell’avviso di deposito ex art. 140 c.p.c. del numero identificativo del decreto ingiuntivo oggetto di notifica comporti la nullità della notificazione e, di conseguenza, l’ammissibilità dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., deve essere risolta in senso negativo.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, “ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l’atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Cass., sez. 1, sentenza n. 10386 del 2012).

Nella specie, la Corte di merito ha escluso che si fosse determinata una situazione di impossibilità di tempestiva conoscenza, evidenziando che negli avvisi era contenuta menzione che l’atto notificato fosse un decreto ingiuntivo”;

che la suddetta relazione è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’Adunanza della corte in camera di consiglio.

Considerato che il Collegio condivide la relazione;

che i rilievi critici contenuti nella memoria depositata dai ricorrenti non modificano le conclusioni sopra esposte, in quanto ripropongono la tesi, già respinta, secondo cui la notifica del decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere effettuata presso la sede dell’Azienda Agricola e non presso la residenza della titolare sig.ra R.;

che non si fa luogo a pronuncia sulle spese, poichè l’intimato non ha svolto difese;

che, trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA