Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21399 del 13/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 13/08/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 13/08/2019), n.21399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18551-2014 proposto da:

R.E., D.S., M.A.M.,

A.R., F.G., I.P., L.F.,

P.R., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA n. 79,

presso lo studio degli avvocati LUCA LENTINI e GIAMPIERO PLACIDI che

li rappresentano e difendono;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, succeduta all’Azienda Sanitaria Locale

Roma (OMISSIS) in forza di decreto del Commissario ad acta n. U00606

del 30 dicembre 2015, elettivamente domiciliata in ROMA, BORGO SANTO

SPIRITO n. 3, presso lo studio dell’avvocato GLORIA DI GREGORIO, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 365/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/02/2014 R.G.N. 7153/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello di R.E. e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda, proposta nei confronti dell’Azienda ASL RM (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento del servizio preruolo svolto, in forza di rapporti convenzionali, in data antecedente all’entrata in vigore della L. n. 207 del 1985 e la conseguente condanna dell’Azienda convenuta alla regolarizzazione contributiva ed alla ricostruzione della carriera;

2. i ricorrenti, dirigenti psicologi, avevano beneficiato del piano straordinario di reclutamento previsto dalla legge sopra indicata, con la quale era stato consentito l’inquadramento a domanda nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale del personale che, in regime di convenzione, prestava servizio alla data del 31 dicembre 1983, ma con la precisazione che i beneficiari non avrebbero potuto pretendere il riconoscimento della pregressa anzianità;

3. la Corte territoriale ha escluso che nella fattispecie si configurasse un inadempimento unitario dell’amministrazione protrattosi dopo la data del 30 giugno 1998, perchè il fatto costitutivo della pretesa era rappresentato dall’avvenuto inquadramento in ruolo, risalente agli anni 1985/1986;

5. il giudice d’appello ha richiamato giurisprudenza di questa Corte per sostenere che la giurisdizione deve essere determinata con riferimento alla data dell’atto emesso dal datore di lavoro ogni qual volta il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza dei fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell’amministrazione che, nella specie, aveva disposto l’immissione in ruolo senza riconoscimento della pregressa anzianità;

6. ha aggiunto che i ricorrenti avrebbero potuto immediatamente azionare la loro pretesa, circostanza questa che confermava la giurisdizione del giudice amministrativo;

7. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso R.E., F.G., I.P., D.S., L.F., M.A.M., A.R. e P.R. sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese con tempestivo controricorso l’Azienda USL RM (OMISSIS);

8. con atto del 29.1.2019 si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, succeduta all’Azienda Sanitaria Locale Roma A in forza del decreto del Commissario ad acta n. 000606 del 30.12.2015;

8. all’udienza del 30 gennaio 2019 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite su questione analoga.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere erroneamente escluso la giurisdizione del giudice ordinario che andava, invece, affermata in quanto l’accertamento del diritto al riconoscimento dell’anzianità pregressa era finalizzato ad ottenere la ricostruzione della carriera;

1.1. con l’atto introduttivo era stato, quindi, prospettato un illecito permanente dell’amministrazione, in quanto dall’erroneo inquadramento iniziale erano scaturite conseguenze dannose non ancora esauritesi;

1.2. aggiungono i ricorrenti che nell’anno 2000 l’Azienda aveva provveduto a regolarizzare a fini contributivi il personale ex convenzionato, fatta eccezione per i ricorrenti, e nel 2001, con D.P.C.M. 8 marzo, era stata disposta l’immissione in ruolo dei professionisti convenzionati SUMAI, ai quali era stata integralmente riconosciuta la pregressa anzianità di servizio;

1.3. la disparità di trattamento, che rendeva non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 207 del 1985, art. 3, era pertanto emersa solo in epoca successiva al 30 giugno 1998;

2. preliminarmente occorre precisare che con decreto del 10.9.2018 il Primo Presidente di questa Corte ha disposto, ex art. 374 c.p.c., comma 1, l’assegnazione alla Sezione Lavoro dei ricorsi per cassazione, anche già iscritti a ruolo, avverso sentenze di giudici ordinari che pongono questioni di giurisdizione afferenti al settore del pubblico impiego privatizzato, sulle quali le Sezioni Unite si siano già pronunciate;

3. il ricorso è infondato perchè la decisione impugnata, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ha correttamente applicato i principi di diritto enunciati da questa Corte in tema di riparto di giurisdizione, richiamati dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n. 7208/2019, pronunciata in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa;

4. l’esclusione della giurisdizione del giudice ordinario è stata motivata dalle Sezioni Unite sulla base del seguente percorso argomentativo:

a) l’inquadramento in ruolo degli psicologi è stato disposto, in via straordinaria, con delibere risalenti agli anni 1985/1986, ai sensi della L. 20 maggio 1985, n. 207, art. 3, che, nel consentire la stabile immissione nei ruoli del personale convenzionato non avente un rapporto correlato a posti previsti in organico, escludeva espressamente per quest’ultima categoria ogni riconoscimento di anzianità;

b) non risulta che, dopo tale data e prima della notificazione del ricorso introduttivo, avvenuta nell’anno 2010, vi siano stati atti dell’amministrazione, di legge, regolamentari o della contrattazione collettiva direttamente incidenti sulle posizioni soggettive dei ricorrenti, oggetto della pretesa;

c) questi ultimi, nell’assumere che al momento dell’inquadramento doveva essere riconosciuta l’anzianità maturata in regime di convenzione, fanno valere una pretesa che si fonda su un inadempimento istantaneo dell’amministrazione, che solo su un piano fattuale ha prodotto effetti riflessi, in quanto l’illecito si è consumato con un’azione puntuale e non reiterata;

d) tanto la genesi quanto l’azionabilità del diritto ricadono interamente nel periodo antecedente al 30 giugno 1998, sicchè non ricorre un’ipotesi cosiddetta “a cavallo” nè può essere configurata “una fattispecie sostanzialmente unitaria dal punto di vista giuridico e fattuale” che si sia protratta oltre la data sopra indicata;

e) qualora la lesione di un diritto sia stata prodotta da un atto (avente natura negoziale o di provvedimento amministrativo), la giurisdizione va individuata con riferimento alla data dell’atto medesimo (vedi, fra le tante: Cass. Sez. Un. 6/6/2017, n. 13981; Cass. Sez. Un. 22/3/2017, n. 7305; Cass. Sez. Un. 27/12/2011, n. 28808; Cass. Sez. Un. 27/7/2011, n. 16393; Cass. Sez. Un. 28/4/2011, n. 9446; Cass. 4/4/2007, n. 8363; Cass. Sez. Un. 28/6/2006, n. 14858; v. pure Cass. 4/12/2018, n. 31333), dovendosi escludere in ogni caso che eventi successivi al 30 giugno 1998, quali la formazione di indirizzi giurisprudenziali, l’intervento di chiarimenti interpretativi di disposizioni di legge ed i conseguenti mutamenti delle prassi applicative successive al 30 giugno 1998, possano valere a determinare la competenza del giudice ordinario per fattispecie perfezionatesi in epoca anteriore (vedi Cass. Sez. Un. 29/5/2007, n. 12493);

f) il D.P.C.M. del 2001 non ha inciso sulla posizione dei ricorrenti nè, conseguentemente, ha generato il diritto, e quindi la sua giustiziabilità, ma ha dettato disposizioni riguardanti altre categorie professionali (specialisti ambulatoriali, medici e altre professionalità sanitarie, medici della guardia medica, dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi in regime convenzionale), di stretta esegesi, limitate ai fini ed agli effetti ivi previsti e non interpretabili in via estensiva (in tal senso, sul D.P.C.M. cit., Cass. 17/9/2015, n. 18233; Cass. 25/3/2015, n. 6014; Cass. 9/6/2009,n. 13236);

g) l’assunto dei ricorrenti, a detta dei quali solo con il richiamato D.P.C.M. il legislatore avrebbe “palesato l’illegittimità costituzionale della L. n. 207 del 1985”, in precedenza ritenuta manifestamente infondata dal giudice amministrativo (Cons. St. 16/1/2015, n. 109; Cons. St. 17/10/2000, n. 5575), trascura di considerare che, in primo luogo, la questione di legittimità costituzionale della citata L. n. 207 del 1985, art. 3, nell’ambito della quale il D.P.C.M. può al più assolvere la funzione di tertium comparationis, suppone risolta preliminarmente la questione della giurisdizione, in presenza della quale soltanto può essere sollevata l’eccezione di legittimità costituzionale, e che, in secondo luogo, solo nel caso in cui essa trovi accoglimento può configurarsi il diritto alla ricostruzione della carriera, allo stato escluso dalla norma vigente;

4. sulla base del richiamato orientamento, condiviso dal Collegio ed al quale va data continuità, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

4.1. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2019

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