Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21398 del 15/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 15/09/2017, (ud. 07/02/2017, dep.15/09/2017),  n. 21398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.C.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 186/47/12, depositata il 27 settembre 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

febbraio 2017 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Sorrentino Federico, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

udito l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per la ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità degli avvisi di accertamento emessi, per IRPEF relativa agli anni 2004 e 2005, nei confronti di R.C., a seguito di indagini sui movimenti bancari, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.

Il giudice d’appello, premesso di poter tenere conto della documentazione non esibita dal contribuente in sede ispettiva, ha ritenuto, nel merito, che le osservazioni dell’appellato, testualmente riportate in sentenza, “appaiono non solo documentate, ma anche logiche e plausibili”, e ad esse “l’Ufficio nulla ha controdedotto e, pertanto, le stesse elidono i motivi di appello proposti dall’Agenzia”.

2. Il R. non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e art. 2697 cod. civ., per avere il giudice a quo ritenuto che il contribuente avesse fornito idonea prova contraria in ordine ai numerosi versamenti effettuati sui conti correnti bancari, mentre egli aveva svolto argomentazioni generiche e non “movimento per movimento”.

Il motivo è fondato, in base al consolidato principio secondo il quale, al fine di superare la presunzione legale posta a carico del contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse a fatti imponibili (tra altre, Cass. nn. 18081 del 2010, 4829 e 26111 del 2015, 15857 e 16697 del 2016, 3628 del 2017).

Nella fattispecie, le argomentazioni svolte dal contribuente e riportate in sentenza non rispondono ai detti requisiti di specificità ed analiticità.

2. Il secondo motivo, col quale è denunciata la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, “art. 32, commi 4 e 5”, per avere il giudice d’appello ritenuto valida la presentazione, in sede contenziosa, di documenti non esibiti in fase amministrativa, è invece infondato.

Va ribadito, al riguardo, che l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3, (salva l’ipotesi di cui al comma successivo, che qui non interessa), solo in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull’Amministrazione, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (e tale prova nella specie non è stata fornita) (Cass. nn. 453 e 22126 del 2013, 11765 del 2014, 27069 del 2016).

3. Pertanto, va accolto il primo motivo e rigettato il secondo; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, la quale si uniformerà al principio di diritto enunciato nel par. 1 e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA