Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21397 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 24/10/2016), n.21397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6099-2015 proposto da:

S.O., C.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE rappresentati e difesi

dagli avvocati ANNA MICHELANGELI, STEFANIA FILIPPONI giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.P., T.R., T.M., M.I.,

quali eredi di To.Ma.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 375/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA dl

13/03/2014, depositata il 20/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che nel 1998 S.O. e C.G. convennero in giudizio To.Ma. per sentirlo condannare alla demolizione del chiosco prefabbricato installato sul terreno di proprietà To. a distanza inferiore a quella legale dal confine con la proprietà S.- O., in località (OMISSIS), e per il risarcimento del danno;

che il Tribunale di Perugia, con la sentenza n. 79 del 2009, accolse la domanda di demolizione, ritenendo che il manufatto dovesse essere arretrato fino alla distanza legale dal confine, ai sensi dell’art. 873 c.c., e rigettò quella risarcitoria per carenza di prova;

che la sentenza era appellata in via principale dai sigg. S.- C., e in via incidentale dalla sig.ra A.P. – intervenuta nel giudizio di primo grado in quanto avente causa di To.Ma.;

che la Corte d’appello, con sentenza depositata il 20 giugno 2014, ha accolto il gravame incidentale e rigettato quello principale, sul rilievo che, in difetto di specifica disposizione del Regolamento locale, la fattispecie era disciplinata dalle normativa codicistica che consente a chi costruisce per primo di realizzare la costruzione sul confine o ad una qualunque distanza dal confine, salve le facoltà attribuite al proprietario confinante dagli artt. 875 e 877 c.c., qualora la distanza sia inferiore alla metà di quella prevista dalla legge;

che l’applicabilità del criterio di prevenzione non era impedita dal richiamo, contenuto nell’art. 55 del Regolamento edilizio del Comune di Assisi, al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 nè dalle prescrizioni per la costruzione in zone sismiche di cui alla L. n. 1684 del 1962;

che per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso S.O. e C.G., sulla base di quattro motivi; che gli intimati A.P. ed eredi To. non hanno svolto difese.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo è dedotta violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e nullità del procedimento per mancanza di motivazione in relazione all’eccezione di carenza di interesse ad impugnare, sollevata dai coniugi S. – C. nelle note conclusive del 5 luglio 2013, sul rilievo che l’appellante incidentale A. aveva abbattuto il manufatto prima della emissione della sentenza di primo grado;

che la doglianza è infondata;

(ndr: testo originale non comprensibile) demolizione del manufatto da parte dell’avente causa dell’originario convenuto, in quanto fatto esterno al processo, non poteva incidere sull’oggetto del giudizio, sicchè neppure sussiste la denunciata carenza di motivazione;

con il secondo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 100 c.p.c., e vizio di motivazione, e si lamenta che la Corte d’appello non aveva considerato il contenuto dell’atto di compravendita dell’immobile, nel quale il venditore To. aveva garantito l’acquirente A. da ogni responsabilità e spesa inerente il processo pendente tra lo stesso To. e i confinanti S.- C., con conseguente carenza di interesse ad agire in capo alla sig.ra A., successore a titolo particolare di To.Ma.;

che la doglianza è infondata;

che la richiamata pattuizione tra il venditore To. e l’acquirente A. non impediva a quest’ultima, in quanto successore a titolo particolare nel diritto controverso, di intervenire nel giudizio facendo valere il proprio interesse autonomo derivante dall’essere destinataria degli effetti della futura pronuncia (giurisprudenza costante sul punto, ex plurimis, Cass., Sez. U, sentenza n. 22727 del 2011);

che con il terzo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 111 c.p.c., e si contesta la statuizione di condanna degli appellanti principali a rifondere le spese di lite sia agli eredi T. sia alla sig.ra A., senza tenere conto che la parte processuale convenuta era soltanto una, essendo unico l’interesse ad agire o resistere, e che la sig.ra A. era intervenuta in primo grado costituendosi soltanto all’udienza precedente quella di precisazione delle conclusioni;

che la doglianza è infondata, in ragione dell’autonomia della posizione della parte intervenuta A., successore a titolo particolare nel diritto controverso;

che con il quarto motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 18 C.d.S. e all’art. 56 del Regolamento edilizio del Comune di Assisi, nonchè vizio di motivazione e si lamenta che la mancata valutazione della CTU espletata nel primo grado di giudizio, dalla quale risultava che il manufatto era stato realizzato all’interno dell’area riservata alla fascia di rispetto a tutela delle strade, e cioè entro i 4 metri lineari previsti dagli artt. 56 e 57 del Regolamento Comunale come distanza minima di rispetto stradale;

che la doglianza è infondata;

che il vizio di omessa pronuncia non è configurabile in riferimento ad una questione che i ricorrenti neppure allegano di avere prospettato al giudice d’appello, e lo stesso è a dirsi del vizio di motivazione, denunciato come omesso esame della CTU di primo grado, giacchè l’indicazione del CTU non era sufficiente a far entrare la questione nel tema decisionale;

che il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, poichP gli intimati non hanno svolto difese;

che sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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