Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21397 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/09/2017, (ud. 07/02/2017, dep.15/09/2017),  n. 21397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SALERNO SISTEMI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Taranto n. 18,

presso l’avv. Antonio Brancaccio, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sez. staccata di Salerno, n. 433/4/10, depositata il 18

ottobre 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

febbraio 2017 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Sorrentino Federico, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione;

uditi l’avv. Laura Clarizia (per delega) per la ricorrente e

l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Salerno Sistemi s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, indicata in epigrafe, pronunciata in controversia concernente l’avviso di accertamento emesso nei confronti della contribuente per IRPEG dell’anno 1998 al fine di recuperare l’imposta non versata in forza del regime agevolativo previsto dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 14, (convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427) e dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 70, per le società per azioni a capitale pubblico maggioritario istituite ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 22: regime qualificato “aiuto di Stato”, incompatibile con il mercato comune, con decisione della Commissione delle Comunità europee del 5 giugno 2002, 2003/193/CE.

In particolare, il giudice a quo ha, preliminarmente, dichiarato l’inammissibilità dell’appello incidentale della Salerno Sistemi, in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47-bis, comma 7, avendo rilevato che l’atto di controdeduzioni dell’appellata, contenente anche l’appello incidentale, era stato depositato oltre il termine, dimidiato ai sensi della norma citata, di 30 giorni dalla notificazione dell’appello principale dell’Ufficio; ed ha poi accolto quest’ultimo.

2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi tre motivi, la ricorrente denuncia, con argomentazioni sostanzialmente analoghe, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 47-bis, 23, 32,54 e 58,art. 112 cod. proc. civ. e artt. 3,24 e 111 Cost..

Si duole, in sintesi, del fatto che il giudice a quo abbia erroneamente dichiarato tardivo il proprio appello incidentale, poichè il D.Lgs. n. 546 del 1992, citato art. 47-bis nel prevedere, al comma 7, che, in caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso un atto di recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile da una decisione adottata dalla Commissione europea, tutti i termini del giudizio di appello sono ridotti alla metà, “ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso”, comprende, in questa clausola di deroga alla regola del dimezzamento dei termini, tutti gli atti processuali costituenti manifestazione della volontà di impugnare la sentenza di primo grado, e quindi anche l’appello incidentale.

I motivi sono fondati, per una ragione prioritaria rispetto a quella dedotta dalla ricorrente.

Deve, infatti, essere ribadito il principio secondo il quale il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47-bis – introdotto, con effetto dal 9 aprile 2008, dal D.L. n. 59 del 2008, art. 2, comma 1, convertito dalla L. n. 101 del 2008 – si interpreta, in considerazione della sedes materiae in cui è stato inserito, della finalità di accelerare le controversie in materia di aiuti di stato e della disciplina transitoria, contenuta nel D.L. n. 59 cit., art. 2, commi 2 e 3 nel senso che la riduzione a metà dei termini processuali (salve le previste eccezioni), stabilita dal comma 7, si riferisce unicamente ai casi il contribuente abbia ottenuto, da parte della commissione tributaria provinciale, la sospensione cautelare dell’esecuzione dell’atto impugnato (Cass. nn. 26285 del 2010, 6534 del 2012, 23797 del 2016).

Poichè nella fattispecie non risulta dagli atti che detta condizione si sia verificata, l’applicazione dell’art. 47-bis cit., comma 7 era in radice esclusa, con la conseguenza che la CTR avrebbe dovuto esaminare l’appello incidentale della contribuente (e le controdeduzioni all’appello principale dell’Ufficio), il quale conteneva varie censure alla sentenza di primo grado, involgenti anche la legittimità dell’emanazione dell’atto impugnato.

2. Restano assorbiti i restanti motivi, dal quarto al settimo.

3. In conclusione, vanno accolti il primo, il secondo e il terzo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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