Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21396 del 24/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 24/10/2016), n.21396
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6050-2015 proposto da:
EMME PARATI SAS DI M.G., IN LIQUIDAZIONE, in persona
del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI
LOVELLI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
TESSILTOSCANA SNC di A.B. & C., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIOVANBATTISTA VICO N. 1, presso lo studio dell’avvocato ROMANO
CERQUETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO BALDASSARRI
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 517/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del
28/07/2014, depositata il 12/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;
udito l’Avvocato Giovanni Lovelli difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che nel 2006 Tessiltoscana s.n.c. convenne in giudizio Emme Parati s.a.s. di M.G. per sentirla condannare alla restituzione della residua fornitura di tessuto, relativa al contratto di compravendita dichiarato risolto con sentenza passata in giudicato, ovvero al pagamento dei controvalore;
che il Tribunale di Perugia – sezione distaccata di Todi, con sentenza n. 122 del 2010, accolse la domanda e condannò Emme Parati s.a.s. al pagamento dell’importo di Euro 4.750,50;
che la Corte d’appello, adita da Emme Parati, con sentenza depositata il 14 settembre 2014, ha confermato la decisione;
che Emme Parati sas in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sulla base di tre motivi illustrati da memoria, ai quali resiste con controricorso Tessiltoscana snc.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;
che con il primo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 1493 e 2909 c.c., per contestare l’affermazione della Corte di merito riguardo all’autonomia della domanda restitutoria, che invece avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di risoluzione del contratto, e si eccepisce il giudicato;
che la doglianza è infondata, in quanto l’obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, effetto naturale sul piano sostanziale della risoluzione del contratto, esige sul piano processuale apposita domanda della parte interessata, che può ben essere proposta in un giudizio autonomo, come nella specie avvenuto, facendo valere la mancanza di causa sopravvenuta dell’attribuzione patrimoniale di cui si chiede la restituzione;
che inoltre, come rilevato Corte d’appello, il giudicato che si era formato sulla risoluzione del contratto non conteneva alcun accertamento sulla questione della restituzione della merce, proprio perchè in quel giudizio non era stata formulata la domanda restitutoria;
con il secondo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 163 c.p.c., n. 5, e art. 2697 c.c., assumendosi, per un verso, che la prova del quantitativo di merce già ricevuto incombeva sulla società attrice, e, per altro verso, l’erronea valutazione delle prove e della CTU;
che la doglianza è infondata, essendo corretta la valutazione della Corte d’appello, secondo cui incombeva sulla convenuta appellante Emme Parati l’onere di dimostrare se ed in quale percentuale avesse già provveduto alla restituzione della merce;
che per la restante parte la doglianza sollecita un riesame delle prove e della CTU che è inammissibile in sede di giudizio di legittimità, anche a prescindere dal difetto di autosufficienza che connota la prospettazione del motivo, che si limita a richiamare le risultanze processuali senza riportarne il contenuto;
che con il terzo motivo è dedotta violazione degli artt. 112, 61, 191, 342 e 359 c.p.c., e vizio di motivazione, e si denuncia l’omessa pronuncia sui motivi indicati al punto 3) dell’atto di appello, dove era stata eccepita la natura esplorativa della CTU ed era stato contestato che il CTU avesse effettuato un accertamento diverso da quello demandatogli con il quesito;
che la doglianza è complessivamente infondata;
che deve escludersi in radice il vizio processuale denunciato, poichè il mancato esame da parte del giudice delle questioni in tema di CTU (ammissibilità, contenuto) non è suscettibile di dar luogo al vizio di omessa pronuncia – che si configura esclusivamente nel caso di mancata pronuncia su domande od eccezioni di merito – potendo configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., se ed in quanto si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione prospettata dalla parte (ex plurimis, Cass., sentenza n. 321 del 2016);
che si deve escludere anche il vizio di motivazione, in astratto configurabile, in quanto la valutazione dell’accertamento svolto dal CTU, all’interno del quadro probatorio complessivo, risulta immune da vizi logici e quindi sfugge al sindacato di legittimità;
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione;
che sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016