Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21396 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. I, 17/10/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 17/10/2011), n.21396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21750/2007 proposto da:

C.P. (c.f. (OMISSIS)), M.R. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 68, presso l’avvocato COSSA GIORGIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato SIMONELLI Vincenzo, giusta procure speciali per Notaio

ALBERTO CRISCUOLO di PIETRAMELARA – SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) –

Rep. n. 51002 del 16/7/2007 e n. 51092 del 12/9/2007;

– ricorrenti –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 25920/2007 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (c.f./p.i. (OMISSIS)), nella qualità

di mandataria di ENEL S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16,

presso l’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PERROTTA CARMINE, DE SANTIS EMILIO, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.P., M.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI 68, presso l’avvocato COSSA GIORGIO, rappresentati

e difesi dall’avvocato SIMONELLI VINCENZO, giusta procure speciali

per Notaio ALBERTO CRISCUOLO di PIETRAMELARA – SANTA MARIA CAPUA

VETERE (CE) – Rep. n. 51002 del 16/7/2007 e n. 51092 del 12/9/2007;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2548/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/08/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato SIMONELLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

RUGGIERI GIANFRANCO, per delega, che ha chiesto il rigetto del

ricorso principale, accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’inammissibilità di

entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 2.8.06, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da Enel Distribuzione s.p.a.

avverso la sentenza del G.O.A. del Tribunale di Santa Maria C.V. che l’aveva condannata a pagare a C.P. e M.R. – proprietari di terreni siti in Riardo sui quali l’ENEL aveva costruito una linea elettrica per l’allacciamento alla cabina (OMISSIS) – la somma di Euro 8.228,92,6, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di indennità di occupazione legittima e di risarcimento del danno da illegittima occupazione e da irreversibile trasformazione, ha ridotto ad Euro 908,96 – maggiorata dei soli interessi legali dalla scadenza di ciascuna annualità al saldo effettivo – la somma dovuta dall’appellante agli appellati a titolo di indennità per occupazione legittima, e ad Euro 3.636,77 maggiorata della rivalutazione monetaria dal 4.1.87 al saldo e degli interessi legali, con uguale decorrenza, sulla somma rivalutata, quella dovuta per il danno da occupazione appropriativa.

La Corte, respinto ogni altro motivo di gravame, ha accolto quello con il quale Enel Distribuzione lamentava che indennità e danno fossero stati calcolati in base al valore venale del terreno, anzichè sulla scorta dei criteri dettati dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis.

C.P. e M.R. hanno proposto un primo ricorso per la cassazione della sentenza, notificato alla controparte il 2.8.07, cui ha fatto seguito un ricorso sostitutivo, notificato il 17.9.07, affidato a due motivi sintetizzati in cinque quesiti di diritto.

Enel Distribuzione ha resistito con controricorso, ed ha proposto ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1) In via preliminare, va rilevato che la notificazione del primo ricorso non ha comportato la consumazione del potere di impugnazione dei coniugi C., i quali hanno proposto il secondo ricorso entro il termine di cui all’art. 325 c.p.c. (decorrente dalla data di notifica della prima impugnazione, integrante conoscenza legale della sentenza) e anteriormente al decorso del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (Cass. n. 21010/010).

2) Con entrambi i motivi, i ricorrenti denunciano vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di merito calcolato indennità e danni secondo il criterio di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, anzichè in base al valore venale del bene, senza tenere conto della contraria giurisprudenza della Corte EDU e delle sentenze della Corte d’Appello di Firenze che l’hanno applicata in via diretta, e senza indicare le ragioni per le quali non ha ritenuto di potervi aderire. Formulano quesiti di diritto con i quali chiedono: “se l’omessa motivazione sull’eccepita inapplicabilità dell’art. 5 bis cit. integri la fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5” (quesiti 1 e 2); “se l’art. 5 bis non sia applicabile perchè in contrasto con quanto deciso, con argomentazioni logiche e giuridiche, dalla Corte d’Appello di Firenze con la sentenza del 14.7.06 e successive e perchè in contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU” (quesito 3); “se è applicabile la normativa della Corte Europea, resa esecutiva in Italia con la L. n. 848 del 1955, introdotta nell’ordinamento italiano con forza di legge propria, dell’atto contenente il relativo ordine di esecuzione, onde ha valore di fonte normativa primaria (quesito 4)”; “se spettano ai ricorrenti, per le ragioni di cui ai su esposti motivi e quesiti, le somme indicate nel ricorso” (quesito 5).

I motivi, che sono fra loro connessi e che possono essere congiuntamente esaminati, vanno dichiarati inammissibili. Sotto un primo profilo, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che non potesse farsi diretta applicazione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, laddove ha rilevato che, con sentenza n. 283 del 1993, il Giudice delle leggi ha respinto la questione di legittimità costituzionale della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis.

Va peraltro evidenziato che il giudice del merito non è tenuto ad indicare in sentenza i motivi per i quali non condivide le decisioni assunte, nella medesima materia, da altri giudici del merito, mentre, qualora sussista un vero e proprio suo obbligo di uniformarsi a principi giurisprudenziali enunciati da Corti sovranazionali, la mancata adesione a tali principi si traduce non già in un vizio di motivazione, ma in una violazione di legge, che va denunciata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Infine, pur volendo prescindere da tali già decisive considerazioni, e pur volendo ritenere che i motivi, ancorchè erroneamente qualificati, siano intesi, per l’appunto, a far valere errori di diritto contenuti nella sentenza impugnata, l’inammissibilità del ricorso andrebbe ugualmente pronunciata ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., attesa la palese inidoneità dei quesiti formulati a condurre alla cassazione della decisione.

I primi due quesiti si risolvono, infatti, nella richiesta di affermazione di un principio tautologico (“vero che l’omessa motivazione costituisce vizio di omessa motivazione”), il terzo individua l’errore di diritto nel mero contrasto fra la sentenza impugnata e la giurisprudenza della Corte EDU, senza chiarire perchè il giudice nazionale dovrebbe ad essa uniformarsi, il quarto invoca la generica applicabilità al caso di specie dell’intera Convenzione EDU, il quinto non precisa quali siano “le ragioni esposte” che dovrebbero portare all’accoglimento del ricorso.

Va infine rilevato che l’inammissibilità dell’impugnazione, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, non consente di tener conto della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, commi 1, 2 e 7 bis.

3) Con il primo motivo di ricorso incidentale, Enel Distribuzione lamenta che la Corte territoriale l’abbia condannata a pagare gli interessi legali sulla somma capitale – riconosciuta per il danno da occupazione appropriativa – interamente rivalutata. Il motivo è fondato.

Costituisce, infatti, principio costantemente affermato da questa Corte che, poichè il il pregiudizio economico (da lucro cessante) subito dal danneggiato a causa del ritardato pagamento della somma liquidata a titolo risarcitorio matura anno per anno, in relazione alla perdita dei corrispondenti redditi, gli interessi compensativi;

che di tale pregiudizio costituiscono il ristoro non possono essere calcolati sulla somma già rivalutata alla data della decisione, ma devono essere computati o con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici medi di rivalutazione monetaria, ovvero anche in base ad un indice medio, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso (Cass. SS.UU. n. 1712/95, nonchè, da ultimo, fra molte, Cass. nn. 10193/010, 5671/010, 3931/010).

4) Va, infine, respinto il secondo motivo di ricorso incidentale, con il quale Enel Distribuzione, denunciando violazione del R.D. n. 1755 del 1933, artt. 122 e 123, D.P.R. n. 342 del 1965, art. 9 e art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale, nel liquidare il danno per il deprezzamento del fondo residuo: 1) non abbia considerato che l’elettrodotto installato è amovibile, con conseguente possibilità per i proprietari del suolo di ottenerne lo spostamento in altro sito; 2) abbia riconosciuto la diminuzione di valore del fondo in assenza di elementi certi ed obbiettivi, omettendo, per di più, di valutare che la presenza di un’infrastruttura energetica, quale la linea elettrica, in una zona destinata allo sviluppo industriale, costituisce, al contrario, ragione di incremento di detto valore; 3) abbia contraddittoriamente affermato che il suolo ha perso la sua identità sia come terreno agricolo che come terreno industriale.

La censura sub. 1) introduce una questione di fatto che l’Enel non assume di aver dedotto, nè risulta essere stata dedotta, nei precedenti gradi di merito e che pertanto non può trovare ingresso nella presente sede di legittimità.

Le censure sub. 2) e 3) sono invece palesemente infondate, avendo la Corte territoriale illustrato, con dovizia di argomentazioni (pag. 11 della sentenza) le ragioni per le quali ha ritenuto che la servitù di elettrodotto abbia cagionato una diminuzione di valore dell’intera fondo di proprietà dei C., osservando come, per effetto della realizzazione della linea elettrica, che lo attraversa nella sua parte più larga e migliore, il terreno per un verso non possa più, in concreto, essere sfruttato secondo la sua originaria vocazione agricola e, per l’altro, abbia perso ogni appetibilità sul mercato anche in relazione alla sua effettiva classificazione urbanistica, che lo include in zona per insediamenti industriali.

E’ superfluo osservare che tale motivazione costituisce implicito rigetto della tesi della ricorrente incidentale, che peraltro, non risultando sorretta da specifiche circostanze di fatto che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, la Corte di merito non aveva alcun obbligo di prendere in considerazione.

L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale comporta la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito.

L’Enel Distribuzione va pertanto condannata a pagare ai ricorrenti a titolo risarcitorio, oltre che la somma capitale di Euro 3.636,77 rivalutata in base agli indici ISTAT – costo della vita dal 4.1.87 al saldo, gli interessi legali sulla predetta somma anno per anno rivalutata.

L’esito complessivo della lite giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese dei tre gradi del giudizio, fatta eccezione per le spese di ctu, che vanno poste a carico di Enel Distribuzione s.p.a..

PQM

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso principale; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna l’Enel Distribuzione s.p.a. a pagare ai ricorrenti gli interessi legali sulla somma di Euro 3.636,77 anno per anno rivalutata, ferma restando ogni altra statuizione di merito assunta nella sentenza impugnata; dichiara interamente compensate fra le parti le spese dei tre gradi del giudizio; pone a carico di Enel Distribuzione s.p.a. le spese dell’espletata c.t.u..

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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