Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21396 del 06/10/2020
Cassazione civile sez. trib., 06/10/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 06/10/2020), n.21396
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20542/2012 R.G. proposto da:
Villa Zarri s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Damiani
Francesco e Spadafora Giorgio ed elettivamente domiciliata presso lo
studio di quest’ultimo in Roma via Panama n. 88, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
nonchè
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
– intimato –
nonchè
Ge.Ri.Co. s.p.a. – ora Gest Line s.p.a.;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Bologna n. 725/2012,
depositata il 24 maggio 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio
2020 dal Consigliere Dinapoli Marco.
Fatto
RILEVATO
Che:
La s.r.l. Villa Zarri, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, impugnava innanzi al Tribunale di Bologna l’avviso di pagamento U.T.F. Bologna n. 18385 del 15.7.1999 per L. 3.616.901.720, l’ingiunzione di pagamento della Circoscrizione Doganale di Bologna n. 22544/h del 22.10.1999 per L. 567.307.440, l’avviso di pagamento U.T.F. Bologna n. 9131 del 23.2.2000 e l’ingiunzione di pagamento della Circoscrizione Doganale di Bologna n. Z/19 127/2000de1 18.4.2000 per L. 852.294.980 nonchè la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificatale da Ge.Ri.Co. s.p.a. il 23.4.2001 per L.. 1.479.609.000, il tutto relativo ad imposta di fabbricazione.
Il Tribunale di Bologna, riunite le cause, accoglieva la domanda con sentenza n. 3001/2005 depositata il 23 novembre 2005, ma la sentenza veniva appellata dal Ministero dell’Economia e Finanze e dall’Agenzia delle Dogane.
L’appello veniva accolto dalla Corte di Appello di Bologna con la sentenza indicata in epigrafe.
La società ricorre per cassazione con due motivi e chiede cassarsi la sentenza impugnata.
L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. – L’Agenzia delle Dogane, dopo la proposizione del ricorso, ha depositato in atti in data 24 dicembre 2019 una nota con cui chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio per avere la contribuente presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016 n. 153, art. 5-bis, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.
2. – Analoga circostanza è stata documentata in atti dalla contribuente con istanza del 16 dicembre 2019.
3. – E’ accertato, dunque, che si è verificata, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione del processo che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate dalle parti. Deve essere disposta, inoltre, la compensazione delle spese del giudizio, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.
Deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020