Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21395 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/09/2017, (ud. 07/02/2017, dep.15/09/2017),  n. 21395

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SAEDIL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Rosario Cali, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 165/19/09, depositata il 3 novembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

febbraio 2017 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Sorrentino Federico, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

uditi l’avv. Rosario Calì per la ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La SAEDIL s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società contribuente per IRPEG relativa all’anno 1999, a seguito del disconoscimento della spettanza dell’esenzione dalla detta imposta, prevista dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105 per mancanza dei requisiti prescritti (in particolare, quello della novità dell’iniziativa produttiva).

Il giudice d’appello ha ritenuto, per quanto qui rileva, che contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado – non potesse essere attribuita efficacia di giudicato esterno nella presente controversia alla sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Palermo n. 266 del 15 dicembre 1994, divenuta definitiva per omessa impugnazione, con la quale era stato riconosciuto il diritto della SAEDIL all’esenzione decennale dall’IRPEG per il periodo 1991/2000: e ciò in quanto tale pronuncia aveva avuto per oggetto una questione, cioè l’esistenza di uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato, diversa da quella qui in discussione (come detto, la novità dell’iniziativa produttiva).

2. L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ fondato il primo motivo, col quale la contribuente denuncia la violazione dell’art. 2909 cod. civ., contestando la suddetta ratio decidendi.

Va, infatti, ribadito il principio in virtù del quale l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, deve essere senz’altro riconosciuto nei casi, come quello di specie, in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale: fatti, cioè, che, pur essendo unici, producono, per previsione legislativa, effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d’imposta, ed in cui la pluriennalità costituisce un elemento caratterizzante della fattispecie normativa, che unifica più annualità d’imposta in una sorta di “maxiperiodo”; e gli esempi tipici sono proprio quelli delle esenzioni o agevolazioni pluriennali, come anche quello della “spalmatura” in più anni dell’ammortamento di un bene o, in generale, della deducibilità di una spesa (Cass., sez. un., n. 13916 del 2006, nonchè, ex aliis, Cass. nn. 24433 del 2013 e 4832 del 2015).

Quel che rileva, in definitiva, nella fattispecie è che, con sentenza passata in giudicato, è stato riconosciuto il diritto della SAEDIL s.r.l. all’esenzione decennale dall’IRPEG ai sensi del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105 e che l’anno (1999) oggetto dell’avviso di accertamento impugnato rientra nel decennio oggetto del beneficio (1991/2000).

2. Resta assorbita ogni altra censura.

3. Pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente.

4. Mentre si ravvisano giusti motivi, anche in considerazione dell’epoca in cui si è consolidata la citata giurisprudenza, per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito, quelle del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’intimata Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro. 8000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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