Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21394 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 24/10/2016), n.21394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5820-2015 proposto da:

D.V.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CREMERA 11,

presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. R.G. 75543/2013 del TRIBUNALE di ROMA del

24/07/2014, depositata il 25/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato D.V.D. difensore di se stesso (ricorrente)

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza depositata il 25 luglio 2014, ha accolto parzialmente l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 proposta dall’avv. D.V.D. avverso il decreto di liquidazione, emesso dallo stesso Tribunale, del compenso per l’attività svolta in favore di C.K., ammessa al patrocinio dello Stato, nel giudizio iscritto al n. 68304/09 R.G., promosso contro ATER di Roma e avente ad oggetto il rilascio di immobile di edilizia residenziale pubblica;

che il giudice dell’opposizione rideterminava il compenso in Euro 1.100,00, rilevando: a) che la causa era di valore indeterminabile, e quindi doveva essere applicato lo scaglione tra Euro 25 mila ed Euro 50 mila, come previsto dal D.M. n. 140 del 2012; b) che non era dovuto un compenso aggiuntivo per la fase cautelare; c) che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 gli importi dovevano essere ridotti alla metà;

che per la cassazione dell’ordinanza ha proposto ricorso straordinario l’avv. D.V., sulla base di quattro motivi, anche illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., ai quali resiste con controricorso il Ministero della giustizia.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo è dedotta violazione del Decreto 20 luglio 2012, n. 140, art. 7 e si contesta il mancato riconoscimento del compenso per la fase cautelare;

con il secondo motivo è dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione, assumendosi la violazione del principio dispositivo da parte del giudice dell’opposizione, che non aveva tenuto conto della prova scritta fornita dal difensore in ordine all’attività svolta nella fase cautelare, e della non contestazione da parte del Ministero;

che le doglianze, da esaminare congiuntamente per l’evidente connessione, sono infondate;

che il giudice dell’opposizione correttamente ha escluso il compenso autonomo per l’attività defensionale consistita nella proposizione, in seno al ricorso, dell’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di rilascio, non configurava attività ulteriore e diversa, in quanto non aveva comportato lo studio di questioni diverse nè la predisposizione di specifici atti difensivi, sicchè non era configurabile una autonoma fase cautelare del giudizio, ai sensi del D.M. n. 140 del 2012, art. 7 nè si poteva porre sul punto una questione di non contestazione, che ha ad oggetto soltanto i fatti allegati e non la qualificazione giuridica degli stessi ovvero la debenza della pretesa;

che con il terzo motivo è dedotta violazione della tabella A del Decreto n. 140 del 2012, e si contesta lo scostamento dai parametri ivi previsti per le controversie di valore indeterminabile;

che la doglianza è infondata in quanto il giudice dell’opposizione non era vincolato ai parametri indicati, giusta la previsione del Decreto n. 140 del 2012, art. 1, comma 7, secondo cui “In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”;

che la liquidazione era dunque rimessa al prudente apprezzamento del giudicante, che ha dato conto della modesta consistenza dell’attività svolta;

che con il quarto motivo è dedotta violazione del Decreto n. 140 del 2012, art. 9 e si contesta la riduzione degli importi alla metà disposta dal giudice dell’opposizione senza motivazione, con richiamo, peraltro erroneo, al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130;

che la doglianza è infondata;

che, come già rilevato, il giudice dell’opposizione ha evidenziato la consistenza modesta delle questioni trattate dal difensore e l’esito del giudizio, e ciò giustifica la riduzione degli importi anche in applicazione del Decreto n. 140 del 2012, art. 9 richiamato dal ricorrente;

che con il quinto motivo è dedotta violazione dell’art. 92 c.p.c. e si contesta la compensazione integrale delle spese del giudizio di opposizione, in assenza sia della soccombenza reciproca sia della esplicitazione di altre gravi ed eccezionali ragioni;

che la doglianza è infondata;

che la nozione soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, è integrata dall’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta (Cass., sez. 6-2, ordinanza n. 21684 del 2013; sez. 3, sentenza n, 3438 del 2016);

che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio;

che sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in Euro 800,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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