Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21394 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.15/09/2017),  n. 21394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21077-2016 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via della

Giuliana 44, presso lo studio dell’avvocato Raffaello Gioioso, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Lodovico Fabris;

– ricorrente –

contro

C.D., M.A. e S.L., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Crescenzio 91, presso Lo studio

dell’avvocato Claudio Lucisano, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Nicola Baron;

– controricorrenti –

e contro

D.L.D., G.P., G.A.,

G.L., MULTISERVICE S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 427/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/03/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO

che:

– D.G. ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale – per quanto qui ancora rileva – la Corte territoriale, in accoglimento della domanda proposta dagli attori C.D., M.A. e S.L., ebbe a condannarlo al risarcimento del danno conseguente all’inadempimento del preliminare di compravendita stipulato inter partes;

– C.D., M.A. e S.L. hanno resistito con controricorso;

– le altre parti, ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva;

– entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere la Corte territoriale accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori incorrendo in ultrapetizione e comunque valutando erroneamente le prove acquisite e la C.T.U.) è manifestamente infondato, in quanto gli attori, fin dalla domanda introduttiva, chiesero il risarcimento dei danni (ciò che esclude la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.), mentre sono inammissibili in sede di legittimità le critiche di merito rivolte dal ricorrente nei confronti dell’accertamento della sussistenza del danno e della valutazione delle prove e della C.T.U.;

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale erroneamente liquidato il danno) è inammissibile risolvendosi anch’esso in una censura di merito sulla valutazione delle prove e della C.T.U., non consentita in sede di legittimità;

– la memoria depositata dal difensore del ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, risultato soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 (settemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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