Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21394 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 06/10/2020), n.21394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Maria Marcello – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1950-2015 proposto da:

FORTUNA FELIX FILMS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PREFETTI 17, presso lo studio dell’avvocato CASCIANI DUCCIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati STRIZZI ANTONIO, FUSILLO

ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3598/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 29/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/12/2019 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

A seguito di processo verbale di constatazione l’Agenzia delle Entrate notificava alla società Fortuna Felix Films srl un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2003, con il quale rettificava le rimanenze finali al 31.12.2003 da lire 376.030 ad Euro 1.482.405 con conseguente incremento della base imponibile per Euro 1.106.775; considerava indeducibile l’importo di Euro 46.313 relativo a fatture per prestazione di servizi emesse dalla società Cinecittà studios spa nei confronti di Fortuna Felix Films.

La società Fortuna Felix Film proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva con sentenza n. 92 del 2010. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Lazio che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 134 del 2012, confermando il solo rilievo relativo alla indeducibilità dei costi rappresentati dalle fatture emesse da Cinecittà Studios spa.

Contro la sentenza di appello la società Fortuna Felix Film proponeva ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, sul rilievo che il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto che le fatture emesse da Cinecittà Studios fossero state emesse nei confronti della Panorama Films mentre esse erano tutte intestate a Fortuna Felix Film.

La Commissione tributaria regionale con sentenza n. 359 del 29.5.2014 rigettava il ricorso per revocazione.

Contro la sentenza di rigetto della richiesta di revocazione la società Fortuna Felix Film propone ricorso per cassazione, con unico motivo, deducendo:”Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4″ nella parte in cui non ha esaminato la questione della intestazione delle fatture, che erano state emesse a carico di Fortuna Felix Films e non a carico di Panorama Films come erroneamente ritenuto nella sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione. Deposita memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha espressamente esaminato il fatto relativo alla formale intestazione delle fatture, ma ha correttamente ritenuto che l’errore, contenuto nella sentenza del giudice di appello circa la indicazione della intestazione del destinatari fatture (Panorama in luogo di Fortuna Felix), non avesse carattere revocatorio. Ciò in quanto la questione controversa ed essenziale, esaminata dal giudice di appello, era relativa all’effettivo beneficiario delle fatture emesse dalla Cinecittà Studios e contabilizzate tra i costi dalla Fortuna Felix Film, costituente propriamente “il punto controverso sul quale la sentenza aveva deciso”, con conseguente inammissibilità della richiesta di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4; inoltre, il giudice della revocazione ha osservato che, secondo l’accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata per revocazione, le fatture in oggetto, a prescindere dalla formale intestazione, “non erano in alcun modo riconducibili alla società verificata Fortuna Felix Film “, avendo come destinatario effettivo della prestazione la società Panorama Films srl che aveva sottoscritto con la Cinecitta Studios il relativo contratto di prestazione di servizi, così convalidando la tesi dell’Ufficio circa l’indebita deduzione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti in quanto indicavano quale destinatario della prestazione la società Fortuna Felix Film in luogo della effettiva beneficiaria Panorama Film srl..

Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 2.500 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del doppio contributo unificato se dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

 

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