Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21393 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 24/10/2016), n.21393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4160-2015 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONFORTE 6,

presso lo studio dell’avvocato GIROLAMO LAURICELLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato SALVATORE LOGGIA giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO di PALERMO, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5614/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 18/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Tribunale di Palermo, con sentenza depositata il 18 novembre 2014, ha rigettato l’appello proposto da L.M. avverso la sentenza del Giudice di pace di Bagheria n. 252 del 2012, e nei confronti della Prefettura di Palermo, avente ad oggetto l’opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa a seguito di opposizione al verbale di accertamento della violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 158;

che il Tribunale ha rigettato il gravame rilevando, nell’ordine: a) che risultava rispettato il termine di 120 gg. entro il quale il Prefetto è obbligato a pronunciarsi sul ricorso avverso il verbale di accertamento; b) che il Vice Prefetto, munito di apposita delega, era legittimato ad emettere il provvedimento conclusivo dell’opposizione al verbale di accertamento di infrazione stradale; c) che le ausiliarie del traffico che avevano redatto il verbale erano legittimate all’accertamento e contestazione della violazione stradale in oggetto; d) che il contenuto del verbale di accertamento faceva fede fino a querela di falso della presenza del veicolo sul luogo dell’accertamento; e) che la dichiarazione prodotta dall’appellante, a firma del titolare di autofficina, dimostrava soltanto che nel giorno dell’accertata violazione stradale il veicolo dell’opponente aveva subito una riparazione;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L.M., sulla base di quattro motivi;

che resiste con controricorso il Prefetto di Palermo.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 203 e 204 e si contesta la tardività dell’ordinanza emanata dal Prefetto, in quanto non rispettosa del termine di 120 giorni decorrente dalla ricezione del ricorso amministrativo, trasmesso dall’Ufficio accertatore (nella specie, la Polizia Municipale di Bagheria);

che la doglianza è infondata;

che, come accertato dal Tribunale, il ricorso amministrativo era stato ricevuto dall’Ufficio accertatore in data 21 ottobre 2011, quindi trasmesso dal predetto Ufficio alla Prefettura in data 16 dicembre 2011, che aveva emanato l’ordinanza-ingiunzione in data 2 marzo 2012;

che pertanto risulta rispettato sia il termine di 60 giorni entro il quale l’Ufficio accertatore era tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto, ai sensi del D.Lgs. n. 285, art. 203 – come modificato dal D.L. n. 151 del 2003, conv., con modif., dalla L. n. 214 del 2003 -, sia il termine di 120 giorni entro il quale il Prefetto era tenuto ad emettere l’ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell’art. 204 stesso decreto, modificato come sopra (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 9420 del 2009);

che con il secondo motivo è dedotta falsa applicazione del D.Lgs. n. 139 del 2000, art. 14 in relazione al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204 e del D.M. n. 284 del 1993, art. 11 nonchè vizio di motivazione, e si contesta che il Vice Prefetto Aggiunto, firmatario dell’ordinanza-ingiunzione, non era dotato del relativo poter e stante la genericità della delega ricevuta;

che la doglianza è infondata;

che il Tribunale ha dato atto dell’esistenza di “apposita delega” rilasciata ai sensi della L. n. 139 del 2000, art. 14 e ciò è sufficiente a giustificare la decisione alla luce della giurisprudenza di questa Corte sul punto (ex plurimis, Cass., sez. 6-2, sentenza n. 3904 del 2014), nè si può discutere in questa sede la questione della genericità della delega che non risulta proposta nei gradi di merito, e comunque è prospettata con allegazione carente di autosufficienza, giacchè il ricorso non riporta il testo della delega, e la natura del vizio denunciato (art. 360, nn. 3 e 5) non consente l’esame diretto degli atti;

che con il terzo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132, della L. n. 488 del 1999, art. 68 e del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 3, comma 1, n. 33, e si contesta la legittimazione degli ausiliari del traffico dipendenti del Comune di Bagheria ad accertare la rilevata violazione del Codice della strada;

che la doglianza è infondata, in quanto il Tribunale ha accertato l’esistenza dei provvedimenti amministrativi (ordinanze sindacali) che conferivano il potere di accertamento dell’infrazione di sosta non regolare alle ausiliarie del traffico che, in concreto, hanno proceduto al rilievo della violazione;

che con il quarto motivo è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. in relazione agli artt. 213 e 215 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, e si contesta che il Tribunale non aveva considerato che il preavviso di contravvenzione elevato dagli ausiliari del traffico non costituisce atto pubblico fidefacente, e che la ricorrente aveva dimostrato documentalmente che il veicolo era stato ricoverato in autofficina il giorno della accertata violazione;

che la doglianza è infondata, in quanto il Tribunale ha escluso, con argomentazione condivisibile, che fosse stata dimostrata la permanenza del veicolo nell’autofficina nel tardo pomeriggio del giorno (OMISSIS), quando era stata accertata la sosta irregolare, attesa la duplice versione del documento rilasciato dal titolare dell’autofficina;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione;

che sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna al ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della Prefettura di Palermo, che liquida in complessivi Euro 700,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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