Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21393 del 18/09/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 21393 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO
SENTENZA
sul ricorso 3580-2012 proposto da:
RAMA
GIOVANNI
RMAGNN40E18E502Q,
RAMA
CLAUDIO
RMACLD63C09E502S, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio
dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI, rappresentati e difesi
dall’avvocato GRISI LUCIANO;
– ricorrenti –
2013
contro
1755
EREDI COLLETTIVAMENTE ED IMPERSONALMENTE di SOLITO
ROBERTO DECEDUTO;
– intimati –
Data pubblicazione: 18/09/2013
Nonché da:
MUNARI AMELIA ENRICA COSTITUITA CON C/RIC INC IL
3.4.2012 MNRMNR39H65G9310, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio
dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la rappresenta e
– ricorrente incidentale contro
RAMA
GIOVANNI
RMAGNN40E18E502Q,
RAMA
CLAUDIO
RMACLD63C09E502S, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio
dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI, rappresentati e difesi
dall’avvocato GRISI LUCIANO;
– controricorrenti all’incidentale nonchè contro
EREDI COLLETTIVAMENTE ED IMPERSONALMENTE di SOLITO
ROBERTO DECEDUTO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1551/2011 del TRIBUNALE di
VERONA, depositata il 15/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/06/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato Attilio Terzino con delega depositata
in udienza dell’Avv. Lucio De Angelis difensore del
ricorrente incidentale che ha chiesto il rigetto del
difende unitamente all’avvocato CUSUMANO DONATELLA;
ricorso principale e l’accoglimento delle difese
depositate in atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
il
rigetto
del
ricorso
principale
l’inammissibilità del ricorso incidentale,
compensate.
e
spese
per
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Roberto Solito convenne, davanti al Giudice di pace di Verona,
Giovanni e Claudio Rama. Espose che : l’edificio sito in Pastrengo, via
Rovereto 28, apparteneva in regime di comunione pro indiviso per la metà
spese attinenti alla fornitura dell’acqua potabile e di irrigazione del
giardino nonché quelle relative alla fognatura
Pertanto, chiese il rimborso e la condanna dei convenuti in solido
al
pagamento
della
loro
quota.
I convenuti si costituirono, deducendo che le spese in questione erano
relative al godimento dei beni comuni , ad eccezione astrattamente di
quelle relative all’irrigazione, per cui non sussistevano i presupposti
di
cui
all’art.
1110
cod.
civ.
Con sentenza n.246/08 il Giudice di pace accolse la domanda.
A seguito della impugnazione avanzata dai Rama, il Tribunale di Verona,
con sentenza dep. il 15 giugno 2011 accolse in parte l’appello,
respingendo la domanda di rimborso per le spese relative all’acqua
potabile alla fognatura, ritenendo invece dovute quelle relative alla
irrigazione del giardino, in quanto relative al conservazione del cosa
comune.
Per quel che interessa, il Giudice riteneva provato il requisito
della trascuranza sul rilievo che, tenuto conto del contenzioso
intercorso frale parti per il rimborso delle medesime spese,
appellanti erano ben a conoscenza
gli
della necessità di irrigare
periodicamente il giardino e non risulta che abbiano avanzato
l
ad esso attore e per l’altra metà ai convenuti; che aveva anticipato le
PII
contestazioni
circa la necessità o l’entità di tale attività di
conservazione della cosa comune
2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione Caudio
Rama e Giovanni Ramsulla base di un unico motivo illustrato da memoria.
frattempo deceduto, proponendo ricorso incidentale affidato a un unico
motivo , depositando memoria illustrativa.
Il ricorrente ha proposto controricorso al ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RICORSO PRINCIPALE
L’unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione
dell’art.
1110 cod. civ., deduce che la sentenza impugnata – nel ritenere il
requisito della trascuranza – era in contrasto con quanto al riguardo
statuito dalla Suprema Corte, secondo cui il comproprietario il quale in
caso di trascuranza degli altri abbia anticipato spese per la
conservazione della cosa comune, deve preventivamente interpellare o
avvertire gli altri partecipanti.
Il motivo è infondato.
La denunciata violazione di legge non sussiste, avendo la sentenza
accertato i presupposti richiesti dall’art. 1110 cod. civ. per il
rimborso delle spese sostenute per la irrigazione del giardino in
considerazione del fatto che i comproprietari erano ben a conoscenza
della necessità di fare fronte alle spese di irrigazione del giardino e
che in precedenza vi aveva fatto fronte lo stesso attore : il che faceva
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Resiste con controricorso Amelia Enrica Munari, erede del Solito nel
evidentemente venire meno l’esigenza di preventiva informazione della
necessità delle spese nei confronti degli altri comproprietari che non vi
avevano provveduto, esigenza per soddisfare la quale è preordinato
l’interpello o l’avvertimento. In effetti la doglianza si risolve nella
un accertamento di fatto che è riservato al giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione che
non è stato specificamente dedotto e da cui la sentenza impugnata è in
ogni caso immune
RICORSO INCIDENTALE
L’unico motivo, lamentando violazione e/o falsa applicazione degli artt.
1100, 1103, 1104, 1110 cod. civ. e 384 cod. proc. civ. nonché omesso
esame di tutti i fatti decisivi di causa con violazione della direttiva
della Suprema Corte, deduce che tutte le spese sostenute dal ricorrente
per la cosa comune erano necessarie sia per la conservazione quanto meno
del giardino sia per il godimento da parte di entrambi i comproprietari,
tenuto conto che gli impianti di riscaldamento e dell’acqua potabile,
essendo centralizzati, erano comuni.
I convenuti, i quali avevano goduto in pari misura dei beni comuni,
dovevano partecipare alle relative spese.
Dalla documentazione in atti era risultata la trascuranza degli altri
comproprietari.
Il motivo è infondato.
Occorre preliminarmente osservare che la sentenza ha accolto la domanda
di rimborso delle spese relative alla irrigazione del giardino, proposta
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censura della verifica in concreto della trascuranza, che ha a oggetto
■
dal Solito, mentre non sono state oggetto del presente giudizio quelle
relativa al riscaldamento, per cui appaino inammissibili le censure al
riguardo formulate.
Per quel che concerne le altre spese, che sono state ritenute relative al
, è stata esclusa l’applicabilità dell’art. 1110 cod. civ. sulla base dei
principi al riguardo formulati dalla S.C. secondo cui in considerazione
della diversità di funzione e di fondamento delle spese per la
conservazione e delle spese per il godimento delle parti comuni, nel caso
di
trascuranza
degli altri comunisti il comproprietario che le abbia
anticipate ha diritto al rimborso
conservazione
esclusivamente
delle spese per la
del bene comune, alle quali fa espresso riferimento
l’art.1110 cod. civ. e non pure per quelle relative al godimento;
fra le
quali certamente rientrano quelle per le quali il Tribunale ha respinto
la domanda di rimborso
Anche il ricorso incidentale va rigettato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente
fase.
P.Q.M.
Rigetta entrambi ricorsi. Compensa spese
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 giugno 2013
Il Cons. estensore
Il Presid te
godimento della cosa comune (acqua potabile e fognatura) , correttamente