Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21393 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.15/09/2017),  n. 21393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20408-2016 proposto da:

IMMOBILIARE DI M.G.L. & C. S.A.S., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, via Celimontana 38, presso lo studio dell’avvocato Paolo

Panariti, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Guido

Maffuccini;

– ricorrente –

contro

T.E. e B.E., elettivamente domiciliati in Roma, Via

della Balduina 63, presso lo studio dell’avvocato Cristina

Savorelli, rappresentati e difesi dall’avvocato Giancarlo Ragazzini;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 196/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/02/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO

che:

– la società Immobiliare di M.G.L. & C. s.a.s. ha proposto un unico motivo di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse la domanda con la quale la detta società (parte attrice) aveva chiesto l’accertamento del suo diritto di costruire sul confine col fondo dei convenuti T.- B. e di accedere a tale fondo per edificare il muro a confine;

– T.E. e B.E. hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– l’unico motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale escluso l’interesse ad agire della società attrice al fine di ottenere l’accertamento del diritto di costruire sul confine col fondo dei convenuti, senza considerare la prospettazione attorea circa il progetto di edificare sul confine un capannone e la contestazione di tale pretesa da parte dei convenuti) risulta manifestamente fondato;

– invero, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, l’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. deve valutarsi alla stregua della prospettazione operata dalla parte (Cass., Sez. Un., n. 9934 del 15/05/2015) e l’azione di mero accertamento è proponibile ogni volta che esista una situazione attuale di obiettiva incertezza che determina l’interesse ad agire per accertare la sussistenza di un diritto già sorto che possa competere all’attore ed evitare il pregiudizio concreto che può derivargli dalla descritta incertezza (Sez. Un., n. 264 del 15/01/1996), non essendo neppure necessaria l’attualità della lesione del preteso diritto (Sez. 3, n. 12893 del 23/06/2015);

– nella specie, con la domanda introduttiva, l’attrice ha manifestato l’intenzione di costruire sul confine col fondo dei convenuti, i quali – a loro volta – hanno contestato la sussistenza di tale diritto;

– l’opposizione dei convenuti ha costretto l’attrice a costruire un capannone più piccolo (in relazione al quale ha chiesto il risarcimento dei danni), ma tale più ridotta costruzione non ha fatto venir meno la pretesa attorea di estenderlo fino al confine;

– sussiste, perciò, l’interesse ad agire dell’attrice, esistendo uno stato di oggettiva incertezza sull’esatta portata dei diritti delle parti;

– il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna, che provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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