Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21393 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 06/10/2020), n.21393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7930-2015 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FARES ILARIA ANITA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI ROMA in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 5528/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 16/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.D. propose ricorso avverso l’avviso di accertamento notificatogli il 21.12.2010, con cui, in relazione all’anno 2005, erano stati accertati minori componenti negativi, pari ad Euro 353.914,89, con conseguente reddito d’impresa pari ad Euro 65.548,60. Era stato infatti accertato che il Garzi, commerciante di autovetture nuove ed usate, aveva annotato fatture soggettivamente inesistenti, perchè relative ad operazioni con la ditta individuale A.FIN. COM. di T.M., soggetto d’imposta considerato “cartiera”, che s’interponeva fittiziamente nella importazione di autoveicoli usati dal Belgio, acquistando merci in esenzione d’IVA, senza ottemperare al versamento dell’imposta dovuta in Italia. Erano stato inoltre disconosciuti costi per l’acquisto di autoveicoli regolati in contanti, perchè non documentabili, ed era stata negata la detrazione dell’IVA versata a persona diversa dall’effettivo cedente, non essendo sufficiente la documentazione circa la consegna della merce, del pagamento del prezzo e del versamento dell’IVA relativa. La C.T.P. di Roma respinse il ricorso del contribuente con sentenza n. 209/7/12, confermata dalla C.T.R. del Lazio con sentenza del 16.9.2014. Questa ha osservato che l’atto impugnato è basato su fatti precisi e circostanziati, non scalfiti dal G., tanto più che questi ha solo mirato a dimostrare la propria buona fede, benchè l’Ufficio non l’avesse messa in dubbio, dato che lo stato di buona fede, ai fini della deducibilità dei costi, non riveste alcun peso.

G.D. ricorre ora per cassazione, sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato “atto di costituzione”, al solo fine di eventualmente partecipare all’udienza pubblica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1185 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., e ancora del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21, e dei principi indicati dalla giurisprudenza della S.C. in tema di operazioni oggettivamente inesistenti. Il ricorrente rileva che l’Ufficio, ai fini delle II.DD., ha riconosciuto la deducibilità di tutti i costi relativi agli acquisti (fatta eccezione per le autovetture acquistate e regolarmente pagate, ma non consegnate al G., per l’imponibile di Euro 47.208,33, oltre IVA), mentre ai fini IVA non ha riconosciuto la relativa detrazione su tutti gli acquisti, sul falso ed indimostrato presupposto che sussistessero presunzioni gravi, precise e concordanti, che il G. stesso non acquistasse dalla ditta individuale A.FIN. COM. di T.M., bensì dalla ditta estera A.FIN. COM. Benelux di T.G. (padre del primo), ossia o provvedendovi direttamente, o fornendo la provvista a T.G., che assumeva in concreto il ruolo di intermediario. Osserva il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., egli aveva fornito copiosa documentazione, idonea a dimostrare la propria estraneità all’operato dei Toldo e l’effettività delle transazioni, avvenute con T.G. perchè institore della ditta del figlio. Non, dunque, operazioni inequivocabilmente inesistenti, come ritenuto dalla C.T.R., ma operazioni del tutto vere e reali, come dimostrato dai detti documenti. Del resto, evidenzia ancora il ricorrente, l’Ufficio non aveva mai contestato l’inesistenza delle operazioni, tanto è vero che aveva ammesso la deducibilità di quasi tutti i costi, ai fini delle II.DD. (il che non avrebbe fatto in caso contrario) e non aveva trasmesso gli atti al P.M. In tal guisa, la C.T.R. ha violato il disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo posto a base della propria decisione circostanze smentite dai documenti prodotti.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21, avuto riguardo ai principi dettati dalla Corte di cassazione e dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee circa le operazioni soggettivamente inesistenti, nonchè degli artt. 2727,2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Osserva il ricorrente che la negazione della detrazione dell’IVA sugli acquisti, da parte dell’Ufficio, è basata su presunzioni prive dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c., mai dimostrate, e in ogni caso relative alla specifica posizione dei Toldo (residenza, evasione fiscale e irreperibilità). Rileva, poi che la propria buona fede è indiscutibile ed è stata anche riconosciuta dalla C.T.R., sicchè – trattandosi in tesi di operazioni soggettivamente inesistenti – il diritto alla detrazione dell’IVA non può essere negato.

1.3 – Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il ricorrente si duole del fatto la C.T.R. non ha esaminato i documenti da lui prodotti, da cui risulta confermato (contrariamente all’assunto della stessa C.T.R.) che le operazioni non sono mai state ritenute inesistenti dall’Ufficio e che questo ha riconosciuto la deducibilità di tutti i costi. 2.1 – Il secondo e terzo motivo, da esaminarsi per primi e congiuntamente, stante la loro intima connessione, sono fondati.

Ritenuto, anzitutto, che la vicenda per cui è causa – al di là delle generiche ed ambigue espressioni utilizzate dalla C.T.R. – vada inequivocabilmente ascritta alle operazioni soggettivamente inesistenti, come ampiamente risulta dall’esposizione del ricorrente, e dallo stesso riscontro operato da questa Corte sull’avviso di accertamento impugnato (qui allegato – opportunamente, in ossequio al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – sub doc. 7), deve qui ribadirsi che, con la sua stringata motivazione, il giudice d’appello ha censurato la condotta processuale del G., perchè sostanzialmente tesa a dimostrare soltanto la propria buona fede, nell’ambito delle compravendite di autoveicoli usati intervenute con A.FIN. COM. di T.M. e col padre di quest’ultimo, T.G.. Nel rigettare l’appello, la C.T.R. ha anche stigmatizzato tale condotta, in quanto inconducente, sotto un duplice profilo: a) perchè la buona fede del G. non era stata mai messa in dubbio dall’Ufficio; e b) perchè la buona fede, ai fini della deducibilità, non ha alcun peso.

Ora, ribadito che l’Ufficio, con l’accertamento in questione, si muove certamente nell’alveo della contestazione al G. di un rapporto trilatero contra legem (c.d. frode carosello – la posizione dei T. resta, in questo processo, sullo sfondo), è noto che avuto riguardo agli elementi tipici di tali operazioni, e al relativo riparto dell’onere probatorio, la giurisprudenza di

questa Corte s’è ormai assestata nel senso che “In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi” (così, ex multis, Cass. n. 9851/2018).

D’altra parte, è noto che il presupposto della detrazione D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19 è che l’operazione sia intervenuta tra l’effettivo cedente ed il cessionario che intende avvalersene. Sul punto, è costante l’insegnamento per cui “In tema di IVA relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, il committente-cessionario, al quale sia contestata la detrazione dell’IVA, versata in rivalsa al soggetto, diverso dal cedente-prestatore, che tuttavia ha emesso la fattura, ha il diritto di detrarre l’imposta soltanto se provi che non sapeva o non poteva sapere di partecipare ad un’operazione fraudolenta ed in particolare se dimostri almeno una di queste due circostanze e cioè di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in ordine al bene ceduto oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all’attività professionale svolta in occasione dell’operazione contestata, non sia stato in grado di abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti collegati all’operazione” (Cass. n. 8132/2011 ed altre).

Da quanto precede, discende quindi la palese erroneità della decisione impugnata. Infatti, da un lato, la conoscenza o conoscibilità, da parte del G., dell’esistenza di un soggetto c.d. cartiera (la ditta individuale A.FIN. COM. di T.M.) nelle operazioni contestate è ovviamente il presupposto esplicito della ripresa fiscale in discorso (è sufficiente la mera lettura delle pp. 5 e 6 dell’avviso di accertamento impugnato), sicchè è evidente che l’Ufficio ha agito proprio considerando che lo stesso G. fosse pienamente consapevole, o almeno, avrebbe dovuto avvedersi – quale “operatore economico professionale” – della reale essenza delle operazioni stesse. Dall’altro lato, detta conoscenza o conoscibilità da parte dell’acquirente costituisce elemento caratteristico delle cc.dd. frodi carosello, sicchè ai fini della detraibilità dell’IVA (più che della mera deducibilità dei costi, come opinato dalla C.T.R.) occorre verificare, in concreto, se l’Ufficio da una parte e il contribuente dall’altra abbiano assolto i relativi oneri probatori al riguardo (v. giurisprudenza citata supra).

Si impone, dunque, la cassazione della decisione impugnata, dovendo il giudice del rinvio procedere ad un compiuto accertamento relativamente agli elementi fattuali rispettivamente offerti dalla parte pubblica e dal contribuente, attenendosi ai superiori principi.

3.1 – In definitiva, sono accolti il secondo e il terzo motivo, assorbito il primo. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, e dichiara assorbito il primo. Cassa in relazione, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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