Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21392 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 24/10/2016), n.21392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3484-2015 proposto da:

D.C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 42,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GIOVANNI ALOISIO, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, in persona del Vice Sindaco,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 119-A, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNA ALBANESE, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 474/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Roberto Aloisio difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Giovanni Albanese difensore della controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 24 gennaio 2014, ha accolto il gravame proposto dall’Amministrazione Provinciale di Roma avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14662 del 2011, e per l’effetto ha rigettato la domanda, proposta nel 2008 da D.C.D., di usucapione degli immobili situati nel Comune di (OMISSIS), censiti al Catasto Terreni foglio (OMISSIS), p.lle (OMISSIS), di proprietà della indicata Amministrazione;

che la Corte d’appello ha ritenuto non raggiunta la prova del possesso ad usucapionem, in quanto, dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione e dalle dichiarazioni rese dai testi da essa indotti – dipendenti pubblici che avevano redatto perizie sui terreni in epoca pregressa al contenzioso in oggetto -, emergeva che gli immobili si trovavano in stato di sostanziale abbandono e che erano stati utilizzati come pascolo, con il tacito consenso dell’Amministrazione proprietaria, ovvero del comodatario Comune di Roma;

che pertanto, in presenza di un possesso discontinuo con riferimento alla coltivazione dei terreni e continuo limitatamente all’utilizzo dei terreni per il pascolo, tollerato dalla proprietà e dal detentore qualificato, non sussistevano i requisiti di un reale potere di fatto sulla cosa, idoneo a produrre l’effetto acquisitivo;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D.C.D., sulla base di due motivi, illustrati anche da memoria in prossimità dell’udienza;

che resiste con controricorso la Città Metropolitana di Roma capitale, succeduta ex lege alla Provincia di Roma.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo è dedotta violazione dell’art. 345 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 826 c.c. e si contesta che la pronuncia nel merito sul primo motivo di appello, confermando con integrazione della motivazione la decisione del Tribunale sulla questione della non usucapibilità degli immobili in oggetto, mentre avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del motivo, che introduceva per la prima volta la relativa eccezione;

che la doglianza è inammissibile per carenza di interesse, in quanto introduce una questione di carattere processuale eccentrica rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che è basata sulla mancanza di prova del possesso ad usucapionem;

che con il secondo motivo è dedotto vizio di motivazione, avuto riguardo alla valutazione delle prove che la Corte d’appello aveva indicato genericamente, istituendo una discutibile gerarchia tra prove documentali e prove orali, e in definitiva astraendo dalla fattispecie concreta, con la conseguenza che dalla sola lettura della sentenza d’appello non sarebbe possibile comprendere le ragioni della decisione;

che la doglianza è infondata;

che la Corte d’appello, previo esame del quadro probatorio complessivo, ha argomentato le ragioni del dissenso dalla valutazione effettuata sul punto dal Tribunale, ed ha attribuito rilievo preminente alle risultanze documentali con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici, nell’ambito del potere di apprezzamento del giudice di merito che può essere sindacato solo in carenza-palese illogicità della motivazione (dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. dalla L. n. 134 del 2012, il vizio motivazionale che l’esame della questione effettuato dal giudice di merito sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, per tutte, Cass., Sez. U, sentenza n. 8053 del 2014);

che la lettura della sentenza impugnata, comprensiva necessariamente dello svolgimento del fatto, consente di cogliere i profili oggetto della controversia e l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte di merito per arrivare alla decisione;

che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio;

che sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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