Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21392 del 18/09/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 21392 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 22689-2010 proposto da:
SOLITO

ROBERTO

SLTRRT36B04L049K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo
studio dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CUSUMANO DONATELLA;
– ricorrente –

2013

contro

1754

RAMA

GIOVANNI

RMAGNN4018E502Q,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48,
presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI,

Data pubblicazione: 18/09/2013

rappresentato e difeso dall’avvocato GRISI LUCIANO;
RAMA CLAUDIO RMACLD63C09E502S, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48,
presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI,
rappresentato e difeso dall’avvocato GRISI LUCIANO;

avverso la sentenza n. 489/2010 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 01/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/06/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito

l’Avvocato

Attilio

Terzino

con

delega

depositata in udienza dell’Avv. De Angelis Lucio
difensore del ricorrente che ha chiesto
l’accoglimento delle difese depositate;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso Solito Roberto nei
confronti di Claudio Rama, l’accoglimento del ricorso
nei confronti di Giovanni Rama limitatamente alle
spese di irrigazione, e l’assorbimento del ricorso di
Giovanni Rama.

– controricorrenti –

-.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l.- Roberto Solito convenne, davanti al Pretore di Verona, Giovanni
e Claudio Rama. Espose che :l’edificio sito in Pastrengo, via Rovereto
28, apparteneva in regime di comunione pro indiviso per la metà ad esso

attinenti al riscaldamento dell’intero fabbricato e alla relativa
manutenzione. Domandò il rimborso e la condanna dei convenuti in solido
al pagamento della loro quota pari alla somma di lire 665.499, oltre gli
accessori
Riunite alla presente controversia altre causa aventi a oggetto
sempre le spese relative al riscaldamento, con sentenza del 22 aprile
1993,

il

Pretore

accolse

la

domanda.

A seguito della impugnazione avanzata dai Rama, il Tribunale di Verona,
con sentenza del 27 giugno 2000, respinse l’appello principale proposto
dai predetti e quello incidentale del Solito.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 13144.03), pronunziando sul
gravame proposto dai Rama

accolse il ricorso, cassò la sentenza

impugnata e rinviò alla Corte di appello di Venezia, formulando

il

principio di diritto secondo cui in caso di trascuranza degli altri
comunisti, il comproprietario ha diritto al rimborso esclusivamente delle
spese per la conservazione del bene comune e non pure per quelle
relative al godimento, dovendosi considerarsi fra queste ultime quelle
relative al combustibile per l’impianto di riscaldamento nonché quelle
per le piccole manutenzioni dello stesso impianto.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza dep. il l marzo 2010,
I

attore e per l’altra metà ai convenuti; aveva anticipato le spese

rigettò la domanda proposta dal Solito sul rilievo che le spese di cui
era stato chiesto il rimborso erano relative al godimento e non alla
conservazione di beni comuni
2.- Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione Roberto

in base a due motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso Claudio Rama deducendo l’inammissibilità del
ricorso proposto nei suoi confronti, atteso che il Tribunale aveva
dichiarato la sua carenza di legittimazione passiva
MOTIVI DELLA DECISIONE

RICORSO SOLITO

1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto
nei confronti di Claudio Rama, la cui estraneità alla presente
controversia era stata dichiarata, con statuizione non

impugnata e,

quindi, passata in cosa giudicata, dal Tribunale di Verona

con la

sentenza del 27 giugno 2000.
2. Passando all’esame di quello proposto dal Solito nei confronti di
Giovanni Rama,

l’unico motivo,

lamentando violazione e/o falsa

applicazione degli artt. 1100, 1103, 1104, 1110 cod. civ. e 384 cod.
proc. civ. nonché omesso esame di tutti i fatti decisivi di causa con
violazione della direttiva della Suprema Corte, deduce che tutte le spese
sostenute dal ricorrente per la cosa comune erano necessarie sia per la
conservazione quanto meno del giardino sia per il godimento da parte di
entrambi i comproprietari, tenuto conto che gli impianti di riscaldamento
2

Solito sulla base di un unico articolato motivo e, quindi, Giovanni Rama

e dell’acqua potabile, essendo centralizzati, erano comuni.
La sentenza aveva pretermesso ogni indagine sulla natura e la
destinazione delle singole spese, così violando quanto statuito dalla
Suprema Corte sia per le spese di conservazione in caso di trascuranza

inutile disporre il giudizio di rinvio). Anche per queste ultime, sarebbe
stato necessario verificare se l’attore l’avesse anticipato per un suo
godimento personale. I Giudici non avevano compiuto alcun accertamento
circa le spese per l’irrigazione del giardino nonostante quanto al
riguardo statuito dalla Cassazione che aveva affermato che tali spese
dovevano considerarsi necessarie non solo per il godimento ma anche per
la sua conservazione. Non era stato mai contestato che nella specie si
trattasse di giardino. Non potrebbe sostenersi un preteso effetto,
liberatorio per il contitolare che resterebbe esonerato addirittura per
sempre dall’obbligo a lui incombente di partecipare alle spese necessarie
per la conservazione. Il contitolare, che abbia goduto del servizio
comune, non può sottrarsi al partecipazione alle relative spese,
quand’anche ceda il godimento ad altri.
I convenuti, i quali avevano goduto in pari misura dei beni comuni,
dovevano partecipare alle relative spese.
3. Il motivo va disatteso.
Occorre premettere che la domanda proposta dall’ attore, secondo quel che
risulta dagli atti e dalla stessa esposizione contenuta nel ricorso,
aveva a oggetto il rimborso delle spese relative all’impianto di
riscaldamento, di guisa che il riferimento a quelle concernenti
3

sia per quelle relative al godimento (che altrimenti sarebbe stato

l’irrigazione del giardino è del tutto fuori luogo e la relativa censura
è pertanto inammissibile, laddove l’accenno compiuto con la decisione
della Cassazione, in sede di formulazione del principio di diritto,
concerne una elencazione che era stata compiuta, a titolo meramente

spese di godimento del cose comuni.
La

domanda di rimborso delle spese relative ai beni comuni

anticipate dal comproprietario rendeva necessario verificare se e in
quali limiti tale pretesa poteva essere riconosciuta ai sensi di quanto
previsto in proposito dall’art. 1110 cod. civ.
Con la sentenza n.13144/2003 la Suprema Corte, peraltro in
conformità dell’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità, ha statuito che: a) in considerazione della diversità di
funzione e di fondamento delle spese per la conservazione e delle spese
per il godimento delle parti comuni, nel caso di trascuranza degli altri
comunisti il comproprietario che le abbia anticipate ha diritto al
rimborso esclusivamente delle spese per la conservazione del bene comune,
alle quali fa espresso riferimento l’art.1110 cod. civ. e non pure per
quelle relative al

godimento; b)

fra le spese per il godimento delle

parti rientravano fra le altre quelle relative all’uso e alla
manutenzione dell’impianto di riscaldamento, dovendo il comunista
rivolgersi all’autorità giudiziaria nel caso in cui non si formi una
maggioranza per le relative deliberazioni
Ciò posto, la sentenza impugnata si è attenuta al principio formulato
dalla Suprema Corte, avendo correttamente escluso che il comproprietario
4

esemplificativo, in merito alla distinzione fra spese di conservazione e

potesse pretendere il rimborso laddove è stata chiarita ed affermata la
natura di spese relative al godimento di quelle occorrenti per il
combustibile e di piccola manutenzione dell’impianto di riscaldamento.
RICORSO INCDENTAIE

primo motivo, lamentando violazione dell’art. 91 cod. proc.

civ., censura la sentenza che aveva proceduto alla liquidazione globale
spese processuali senza fare una distinzione per le singole fasi.
1.2. Il secondo motivo, lamentando violazione dell’art. 112 cod. proc.
civ.,

deduce che, qualora la sentenza avesse inteso liquidare

esclusivamente le spese relative al giudizio di rinvio, avrebbe omesso di
procedere alla necessaria liquidazione di tutte le fasi.
2.

Il motivi – che, per la stretta connessione, possono essere

esaminati congiuntamente – sono fondati.

1.2. Il

“\A
La sentenza impugnata, decidendo in sede di rinvio, ha proceduto alla
liquidazione globale delle spese processuali relative alle varie fasi del
giudizio a favore dell’attuale ricorrente, mentre avrebbe dovuto compiere
una distinta liquidazione per ciascuna fase, in modo da consentire la
verifica a opera della parte vittoriosa che la liquidazione delle
competenze a essa dovute non sia stata inferiore ai minimi tariffari
all’epoca vigenti.
Pertanto, relativamente al rapporto fra il Solito e Giovanni Rama,
la sentenza va cassata in relazione al ricorso proposto da Giovanni Rama
con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione
della Corte di appello di Venezia; vanno liquidate a favore di Claudio
Rama le spese relative al rapporto, ormai definito, fra quest’ultimo e il

Solito, che va condannato al relativo pagamento in virtù della
soccombenza.

P.Q.M.

confronti di Claudio Rama; rigetta quello dal predetto proposto contro
Giovanni Rama; accoglie il ricorso di Giovanni Rama, cassa la sentenza
impugnata in relazione a quest’ultimo ricorso e rinvia, anche per le
spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di
Venezia
Condanna 4- Roberto Solito al pagamento in favore di Claudio Rama delle
spese relative alla presente fase che liquida in euro 1.500,00 di cui
euro 200,00 per esborsi ed euro 1.300,00 per onorari di avvocato oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 giugno 2013
Il Cons. estensore

Il Presigente

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Roberto Solito nei

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